Regolamento (UE) 2025/2013
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2013 della Commissione, dell'8 ottobre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e del Messico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione dispone la registrazione delle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e del Messico nel contesto di un procedimento antidumping aperto dalla Commissione. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di consentire l’eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping se ne ricorreranno i presupposti. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi. La Commissione segnala, a titolo meramente informativo, i margini di dumping e i livelli di eliminazione del pregiudizio indicati nella denuncia, precisando però che l’eventuale dazio definitivo sarà stabilito solo al termine dell’inchiesta.
Registrazione delle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e del Messico nell’ambito di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acido tereftalico con purezza in peso pari o superiore al 99,5 %, di norma identificato dal CAS 100-21-0 e dal CUS 0023865-3, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 36 00 (TARIC 2917 36 00 11), originario della Repubblica di Corea e del Messico. Il regolamento vincola le autorità doganali degli Stati membri, che devono registrare tali importazioni per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore. Non introduce dazi definitivi né determina in questa fase l’ammontare di eventuali dazi antidumping futuri.
Registrazione delle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e del Messico
Il regolamento di esecuzione si inserisce in un procedimento antidumping avviato dalla Commissione europea sulle importazioni nell’Unione di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e del Messico. La misura non istituisce dazi definitivi, ma dispone la registrazione delle importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, così da preservare la possibilità di un’eventuale riscossione retroattiva di futuri dazi antidumping, qualora al termine dell’inchiesta ne ricorrano i presupposti.
Contesto del procedimento
La Commissione richiama l’avvio del procedimento antidumping pubblicato il 13 agosto 2025, seguito alla denuncia presentata il 30 giugno 2025 da INEOS Aromatics per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di acido tereftalico. La registrazione viene quindi adottata di iniziativa della Commissione, nel corso dell’istruttoria, per consentire che l’eventuale decisione finale sui dazi non sia priva dell’effetto utile previsto dal regolamento di base.
Prodotto interessato
Il prodotto soggetto a registrazione è l’acido tereftalico con purezza in peso pari o superiore al 99,5 %, di norma identificato dal numero CAS 100-21-0 e dal numero CUS 0023865-3. Il prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 2917 36 00 e con il codice TARIC 2917 36 00 11. La misura riguarda esclusivamente le importazioni originarie della Repubblica di Corea e del Messico.
Portata della registrazione e conseguenze pratiche
Le autorità doganali degli Stati membri sono tenute ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni del prodotto in esame. La registrazione non comporta, in questa fase, l’applicazione di un dazio, ma consente che, se l’inchiesta si concluderà con l’istituzione di dazi antidumping definitivi e se saranno soddisfatte le condizioni legali, tali dazi possano essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate.
Valutazioni economiche richiamate dalla Commissione
La Commissione riporta, a titolo meramente informativo, i dati contenuti nella denuncia: margini di dumping stimati del 49 % per le importazioni dalla Repubblica di Corea e del 54 % per quelle dal Messico; livelli di eliminazione del pregiudizio stimati, rispettivamente, tra l’8 % e il 18 % e tra il 5 % e il 15 %, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. L’istituzione precisa espressamente che tali valori non consentono di dedurre il livello effettivo di eventuali dazi futuri, che sarà determinato solo all’esito dell’inchiesta.
Durata, entrata in vigore e trattamento dei dati
La registrazione ha durata limitata e scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I dati personali raccolti nell’ambito della procedura sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping
Il regolamento si colloca nel quadro del procedimento antidumping avviato dalla Commissione il 13 agosto 2025, a seguito della denuncia presentata il 30 giugno 2025 da INEOS Aromatics per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di acido tereftalico.
Prodotto soggetto a registrazione
La misura riguarda l’acido tereftalico con purezza in peso pari o superiore al 99,5 %, di norma identificato dal numero CAS 100-21-0 e dal numero CUS 0023865-3, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 36 00 e codice TARIC 2917 36 00 11.
Ordine di registrazione delle importazioni
Le autorità doganali sono incaricate, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica di Corea e del Messico.
Finalità della registrazione
La registrazione serve a preservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi antidumping qualora, al termine dell’inchiesta, siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto applicabile. La Commissione rinvia al futuro regolamento istitutivo di eventuali dazi definitivi la valutazione delle condizioni per la riscossione retroattiva.
Indicazioni sui possibili dazi
Nella denuncia sono indicati, in via informativa e senza effetti vincolanti, margini di dumping stimati pari al 49 % per la Repubblica di Corea e al 54 % per il Messico, nonché livelli di eliminazione del pregiudizio compresi tra l’8 % e il 18 % per la Corea e tra il 5 % e il 15 % per il Messico. La Commissione precisa che l’importo di eventuali dazi futuri non è ancora stimabile e che i dati forniti non creano aspettative sul livello finale del dazio.
Durata e decorrenza della registrazione
La registrazione delle importazioni scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2016
- Regolamento · 8 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2017
- Regolamento · 8 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2073
- Regolamento · 8 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2075
- Regolamento · 8 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2077
- Regolamento · 8 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2082
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →