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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2082

Regolamento (UE) 2025/2082 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust

Normativa europea32025R2082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di due anni il termine entro il quale Eurojust deve istituire il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli, spostandolo al 1° dicembre 2027. La modifica consente a Eurojust di continuare a utilizzare, in via transitoria, il sistema basato su archivi di lavoro temporanei e indice per completare migrazione, test, operatività e verifica dei dati. La misura risponde alla complessità tecnica della migrazione e alla necessità di garantire continuità, sicurezza e conformità in materia di protezione dei dati.

Proroga al 1° dicembre 2027 del termine per l’istituzione del nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust.

Ambito di applicazione

Si applica a Eurojust e, in particolare, al regime di trattamento dei dati personali operativi nel sistema automatico di gestione dei fascicoli previsto dal regolamento (UE) 2018/1727, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2131. Riguarda la prosecuzione dell’uso del sistema composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice fino alla piena operatività del nuovo sistema, inclusa la migrazione dei dati e la verifica della loro esattezza. Non si applica l’Irlanda e la Danimarca, ai sensi dei rispettivi protocolli, mentre il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Proroga del termine per il sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust

Il regolamento (UE) 2025/2082 interviene sul regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce Eurojust, con l’obiettivo di prorogare il termine entro cui deve essere realizzato il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli. La modifica si inserisce nel processo di modernizzazione del sistema di trattamento delle informazioni operative di Eurojust, già avviato dal regolamento (UE) 2023/2131, ed è motivata dalla necessità di assicurare una migrazione sicura dei dati e la continuità operativa dell’Agenzia.

Contesto normativo e finalità

Eurojust utilizza un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto da archivi di lavoro temporanei e da un indice per conservare in modo sicuro i dati personali operativi e scambiare informazioni tra membri nazionali nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. Il nuovo sistema, introdotto dal regolamento (UE) 2023/2131, deve integrare e rendere possibili le funzionalità del registro giudiziario europeo antiterrorismo e migliorare l’individuazione dei collegamenti tra procedimenti penali transfrontalieri per terrorismo e altre forme gravi di criminalità, sfruttando anche i meccanismi esistenti per il confronto dei dati biometrici.

Ragioni della proroga

Secondo i considerando, il termine originario per l’istituzione del nuovo sistema era fissato al 1° dicembre 2025, ma fattori esterni e la complessità della migrazione impediscono a Eurojust di rispettarlo. La proroga è quindi considerata necessaria per consentire:

  • il completamento della migrazione dei dati dal vecchio sistema al nuovo sistema;
  • la verifica dell’esattezza dei dati migrati;
  • i test di operatività e interoperabilità del nuovo sistema, in conformità con il regolamento (UE) 2024/903;
  • la continuità dell’attività di Eurojust durante la fase transitoria.

Modifica dell’articolo 80 del regolamento (UE) 2018/1727

L’articolo 1 del regolamento sostituisce l’articolo 80, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/1727. La nuova formulazione prevede che Eurojust possa continuare a utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice fino al 1° dicembre 2027, a meno che il nuovo sistema non sia già attivo e la migrazione dei dati, nonché la verifica della loro esattezza, siano state completate prima di tale data.

In sostanza, il nuovo termine opera come data massima di utilizzo del sistema transitorio, ma cessa di applicarsi anticipatamente se il nuovo sistema è già pienamente operativo e i dati sono stati correttamente migrati e verificati.

Aspetti di protezione dei dati e limitazione della duplicazione

Il regolamento insiste sul fatto che la proroga deve limitare il periodo di duplicazione dei dati personali operativi. La possibilità di mantenere in vita il vecchio sistema dopo l’entrata in funzione del nuovo è ammessa solo per il tempo strettamente necessario alla migrazione e al controllo dei dati, e comunque non oltre il 1° dicembre 2027. Il riferimento al regolamento (UE) 2018/1725 evidenzia che la misura è stata oggetto di consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

Partecipazione di Irlanda e Danimarca

Come di consueto per gli atti adottati nell’area di libertà, sicurezza e giustizia, il regolamento precisa che l’Irlanda non partecipa all’adozione, non è vincolata e non è soggetta all’applicazione dell’atto, in base al protocollo n. 21. Analogamente, la Danimarca non partecipa all’adozione ed è esclusa dall’ambito di applicazione in base al protocollo n. 22.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga del termine per il nuovo sistema di gestione dei fascicoli

L’articolo 1 modifica l’articolo 80, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/1727. Eurojust può continuare a utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice fino al 1° dicembre 2027, salvo che il nuovo sistema sia già attivo e che, prima di tale data, siano completate la migrazione dei dati e la verifica della loro esattezza.

Continuità operativa e migrazione dei dati

I considerando chiariscono che la proroga è necessaria per consentire a Eurojust di testare il nuovo sistema, garantirne operatività e interoperabilità ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 e migrare i dati dal vecchio sistema al nuovo. È espressamente consentito mantenere temporaneamente il sistema precedente anche dopo che il nuovo sistema sia divenuto operativo, ma non oltre il 1° dicembre 2027, al solo fine di verificare i dati migrati.

Esclusioni territoriali

Ai sensi dei protocolli n. 21 e n. 22, l’Irlanda e la Danimarca non partecipano all’adozione del regolamento, non sono vincolate e non sono soggette alla sua applicazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penaleprotezione dei datiinteroperabilità dei sistemi informativiterrorismo

Testo integrale

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