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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2077

Regolamento (UE) 2025/2077 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 1026/2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

Normativa europea32025R2077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro del regolamento (UE) n. 1026/2012 per rafforzare la risposta dell’Unione verso i paesi terzi che autorizzano una pesca non sostenibile su stock ittici condivisi. Introduce definizioni più precise di mancata cooperazione e di stato insostenibile, chiarisce quando un paese può essere considerato responsabile di una gestione non sostenibile e rafforza le procedure di notifica, consultazione e follow-up, anche in sede ORGP. Viene inoltre precisato il momento in cui le misure UE cessano di applicarsi, subordinandolo all’adozione di misure correttive adeguate che non compromettano quelle dell’Unione.

Modifica del regolamento (UE) n. 1026/2012 sulle misure UE nei confronti dei paesi terzi che autorizzano una pesca non sostenibile di stock ittici di interesse comune.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito della politica comune della pesca e della politica commerciale comune dell’Unione, con riferimento ai paesi terzi che, rispetto a stock ittici di interesse comune con l’Unione, non cooperano o autorizzano una pesca non sostenibile. Incide sulle procedure e sui criteri con cui la Commissione può identificare tali paesi e adottare misure ai loro confronti, anche in contesti di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e di accordi bilaterali o multilaterali. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (UE) n. 1026/2012 relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

Il regolamento interviene sul quadro UE volto a contrastare la pesca non sostenibile di stock ittici di interesse comune con paesi terzi. La modifica risponde all’esigenza di chiarire i presupposti sostanziali e procedurali per l’identificazione dei paesi non cooperanti, in coerenza con UNCLOS e UNFSA, e di rendere più efficace il dialogo prima e dopo l’adozione di misure restrittive.

Contesto e finalità

I considerando richiamano la necessità di cooperazione nella gestione degli stock ittici transzonali e altamente migratori e il ruolo delle ORGP o di accordi ad hoc tra i paesi interessati. Il regolamento (UE) n. 1026/2012 aveva già istituito un quadro per identificare i paesi terzi che non cooperano e autorizzano una pesca non sostenibile; il nuovo atto ne rafforza la precisione definitoria e operativa.

Definizioni aggiornate

L’articolo 2 è modificato per chiarire alcune nozioni centrali:

  • la nozione di "specie associata" viene precisata con riferimento all’ecosistema dello stock di interesse comune, al rapporto alimentare o competitivo con esso, o alla presenza nella stessa zona di pesca, includendo anche la cattura accessoria;
  • la definizione di "stato insostenibile" viene ancorata ai livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile o, in mancanza di stime, ai limiti biologici sicuri, secondo l’approccio precauzionale dell’articolo 6 UNFSA e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;
  • viene introdotta la definizione di "mancata cooperazione", intesa come mancato agire in buona fede e mancata partecipazione a consultazioni significative, anche in ambito ORGP, con un elenco di comportamenti esemplificativi quali rifiuto di consultazioni, ritardi ingiustificati, mancata comunicazione di informazioni, rifiuto di considerare controproposte o posizioni scientifiche, e conclusione di accordi parziali che escludano altri Stati interessati.

Criteri sostanziali per l’identificazione del paese non cooperante

La modifica dell’articolo 3, lettera b), chiarisce che un paese può essere considerato come autorizzante una pesca non sostenibile quando:

  • non adotta, non attua e non fa rispettare le necessarie misure di gestione della pesca, comprese quelle di controllo, anche nel quadro di un’ORGP o di un accordo bilaterale o multilaterale;
  • adotta misure di gestione, come contingenti o misure discriminatorie, che non tengono adeguatamente conto dei diritti, degli interessi e dei doveri dell’Unione e degli altri paesi e che, da sole o insieme alle misure altrui, possono condurre a uno stato insostenibile dello stock.

Procedura prima dell’adozione delle misure

L’articolo 6 è riformulato per rafforzare il contraddittorio e la cooperazione preventiva:

  • la Commissione può notificare al paese interessato l’intenzione di identificarlo come paese che autorizza una pesca non sostenibile, se lo ritiene necessario per adottare le misure dell’articolo 4;
  • Parlamento europeo e Consiglio devono essere informati immediatamente e aggiornati periodicamente sugli sviluppi;
  • se lo stock rientra nella competenza di un’ORGP, la questione va sollevata prima presso l’organismo di controllo della conformità dell’ORGP, se del caso;
  • prima di adottare misure, la Commissione deve offrire al paese una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto e di fornire informazioni pertinenti;
  • il paese dispone di un massimo di 90 giorni per rispondere alla notifica e di un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

Fase successiva all’adozione delle misure

Dopo l’adozione delle misure, la Commissione deve continuare a confrontarsi con il paese interessato, mantenere un dialogo aperto e promuovere la cooperazione bilaterale e multilaterale affinché il paese cessi di autorizzare una pesca non sostenibile. Se il paese avvia consultazioni in buona fede con l’Unione, la Commissione è tenuta a intraprenderle senza indugio.

Cessazione delle misure UE

Le misure di cui all’articolo 4 cessano quando il paese interessato adotta misure correttive adeguate e necessarie per la conservazione e la gestione dello stock di interesse comune. Tali misure possono essere autonome oppure concordate in consultazioni con l’Unione, con altri paesi interessati o in sede ORGP, ma non devono compromettere gli effetti delle misure adottate dall’Unione, singolarmente o in cooperazione con altri soggetti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni

Modifica l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1026/2012. Riformula la definizione di "specie associata" e di "stato insostenibile", quest’ultimo legato al mantenimento dello stock al livello del rendimento massimo sostenibile o, se non stimabile, entro limiti biologici sicuri sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Introduce inoltre la nuova definizione di "mancata cooperazione", intesa come mancato agire in buona fede e mancata apertura di consultazioni significative, con un elenco esemplificativo di condotte rilevanti.

Criteri per l’identificazione del paese che autorizza una pesca non sostenibile

Sostituisce l’articolo 3, lettera b), punti i) e ii). Precisa che il paese interessato può essere identificato, tra l’altro, se non ha adottato, attuato o fatto rispettare le necessarie misure di gestione della pesca, incluse quelle di controllo, anche nel quadro di un’ORGP o di un accordo bilaterale o multilaterale. È altresì rilevante l’adozione di misure di gestione, come contingenti o misure discriminatorie, che non tengano adeguatamente conto dei diritti, interessi e doveri degli altri paesi e dell’Unione e che, considerate insieme alle altre misure, conducano o possano condurre a uno stato insostenibile dello stock.

Procedure preliminari e successive alle misure UE

Riscrive l’articolo 6, rafforzando la procedura. La Commissione, se lo ritiene necessario per adottare misure ai sensi dell’articolo 4, notifica al paese interessato l’intenzione di identificarlo come paese che autorizza una pesca non sostenibile, informando immediatamente Parlamento europeo e Consiglio. Se lo stock rientra nella competenza di un’ORGP, la Commissione solleva prima la questione presso l’organismo di controllo della conformità dell’ORGP. Prima di adottare misure, la Commissione deve offrire al paese una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto e fornire informazioni pertinenti; il termine massimo per la risposta è di 90 giorni, con un ulteriore termine ragionevole per porre rimedio alla situazione. Dopo l’adozione delle misure, la Commissione mantiene il dialogo e promuove la cooperazione bilaterale e multilaterale. Se il paese avvia consultazioni in buona fede con l’Unione, la Commissione deve intraprenderle senza indugio.

Cessazione delle misure

Modifica l’articolo 7, paragrafo 1, stabilendo che le misure di cui all’articolo 4 cessano di applicarsi quando il paese interessato adotta misure correttive adeguate necessarie per la conservazione e la gestione dello stock di interesse comune. Tali misure devono essere state adottate autonomamente o concordate nel quadro di consultazioni con l’Unione, con altri paesi interessati o in sede ORGP, e non devono compromettere gli effetti delle misure adottate dall’Unione, in cooperazione con altri paesi o nel quadro delle ORGP.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica commercialerelazioni esterne dell’unioneconservazione delle risorse biologiche del mare

Testo integrale

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