Regolamento (UE) 2025/2017
Regolamento delegato (UE) 2025/2017 della Commissione, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle proteine per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna la disciplina tecnica sulle formule per lattanti e di proseguimento a base di idrolizzati proteici, aggiungendo un ulteriore gruppo di prescrizioni proteiche, denominato gruppo E. La modifica recepisce le conclusioni scientifiche dell’EFSA circa la sicurezza e l’idoneità nutrizionale di uno specifico idrolizzato proteico sviluppato da Fonterra, consentendone l’uso sul mercato UE a condizioni compositive precise. Vengono conseguentemente modificati gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2016/127.
Modifica le prescrizioni proteiche per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, introducendo un nuovo gruppo di requisiti (gruppo E) nel regolamento delegato (UE) 2016/127.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che immettono sul mercato nell’Unione formule per lattanti e formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, nonché ai prodotti disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2016/127, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013. L’intervento riguarda specificamente le prescrizioni di composizione proteica degli allegati I, II e III di tale regolamento delegato, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2025/2017: nuove prescrizioni proteiche per formule a base di idrolizzati proteici
Il regolamento delegato aggiorna il quadro tecnico del regolamento delegato (UE) 2016/127 in materia di formule per lattanti e formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. L’intervento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 609/2013 e tiene conto del parere scientifico EFSA del 28 novembre 2024, che ha riconosciuto la sicurezza e l’idoneità nutrizionale di uno specifico idrolizzato proteico sviluppato da Fonterra, purché utilizzato entro determinati limiti compositivi.
Finalità e contesto normativo
La Commissione osserva che le regole vigenti del regolamento delegato (UE) 2016/127 prevedevano già prescrizioni specifiche per alcune composizioni di idrolizzati proteici, ma tali prescrizioni potevano essere aggiornate per consentire l’immissione sul mercato di formule basate su idrolizzati proteici diversi da quelli già valutati positivamente, previa verifica EFSA. In questo contesto, il nuovo regolamento aggiunge un ulteriore insieme di requisiti, denominato "prescrizioni relative alle proteine — gruppo E", per consentire l’uso dello specifico idrolizzato proteico oggetto del parere scientifico.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici commercializzate nell’Unione europea. I destinatari pratici sono gli operatori del settore alimentare che producono, formulano o immettono sul mercato tali prodotti, i quali devono rispettare i requisiti di composizione fissati negli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2016/127, come modificati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifiche agli allegati I e II: struttura dei gruppi di prescrizioni
Con la modifica degli allegati I e II, le formule a base di idrolizzati proteici possono rientrare in uno dei gruppi di prescrizioni proteiche A, B, C, D o E. Ciascun gruppo definisce in modo puntuale il tenore proteico minimo e massimo, la fonte proteica, le modalità di trasformazione delle proteine e i requisiti sugli aminoacidi indispensabili e sulla L-carnitina (per le formule per lattanti).
Per il gruppo E, introdotto dal nuovo regolamento:
- il tenore proteico deve essere compreso tra 0,48 g/100 kJ e 0,67 g/100 kJ, corrispondenti a 2,0-2,8 g/100 kcal;
- la fonte proteica deve essere costituita da proteine di siero di latte ottenute da latte vaccino, composte al 100 % da concentrato proteico di siero di latte con tenore proteico minimo dell’80 %;
- la lavorazione prevede un processo di idrolisi in due fasi, con specifiche condizioni di pH, temperatura e inattivazione enzimatica;
- devono essere rispettati i valori minimi degli aminoacidi indispensabili e di quelli indispensabili in particolari condizioni, confrontati con la proteina di riferimento del latte materno;
- per le formule per lattanti resta richiesto un tenore minimo di L-carnitina pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
Requisiti aminoacidici e L-carnitina
Per tutte le formule a base di idrolizzati proteici disciplinate dagli allegati I e II, gli aminoacidi indispensabili e quelli indispensabili in particolari condizioni devono essere presenti in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento indicata nell’allegato III. Il testo conferma la regola tecnica secondo cui, a fini di calcolo, possono essere sommate le concentrazioni di metionina e cisteina e quelle di fenilalanina e tirosina, entro i rapporti massimi indicati; resta possibile superare tali rapporti solo se l’idoneità del prodotto per i lattanti è dimostrata secondo l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/127. Per le formule per lattanti continua inoltre ad applicarsi l’obbligo di L-carnitina minimo.
Aggiornamento dell’allegato III
Il regolamento sostituisce la frase introduttiva della parte A dell’allegato III, chiarendo che i valori degli aminoacidi presenti nel latte materno, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, servono come riferimento per i punti specificamente elencati degli allegati I e II. L’aggiornamento ha natura tecnica e serve a coordinare il nuovo gruppo E con la disciplina generale sulla composizione aminoacidica.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento delegato (UE) 2016/127
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2016/127 secondo quanto stabilito nell’allegato del nuovo regolamento delegato.
Introduzione del gruppo E per le formule per lattanti
Nell’allegato I, punto 2.3, le formule per lattanti a base di idrolizzati proteici possono conformarsi alle prescrizioni dei gruppi A, B, C, D o E. Il gruppo E prevede un tenore proteico minimo di 0,48 g/100 kJ (2,0 g/100 kcal) e massimo di 0,67 g/100 kJ (2,8 g/100 kcal), con fonte proteica costituita da proteine di siero di latte ottenute da latte vaccino, composte al 100 % da concentrato proteico di siero di latte con tenore proteico minimo dell’80 %.
Prescrizioni di trasformazione e aminoacidi per il gruppo E
Per il gruppo E la trasformazione delle proteine richiede materiale di base idratato e riscaldato; dopo il trattamento termico, il pH è portato a 7-8 a una temperatura tra 50 e 70 °C mediante idrolisi in due fasi con serine endopeptidasi. Gli enzimi alimentari sono inattivati tra 80 e 90 °C per 25-35 minuti. Le formule devono contenere gli aminoacidi indispensabili e quelli indispensabili in particolari condizioni almeno ai livelli della proteina di riferimento di cui all’allegato III, parte A, con possibilità di sommare metionina e cisteina, nonché fenilalanina e tirosina, secondo le condizioni indicate; è inoltre richiesto un tenore minimo di L-carnitina pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
Introduzione del gruppo E per le formule di proseguimento
Nell’allegato II, punto 2.3, le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici possono conformarsi alle prescrizioni dei gruppi A, B, C, D o E. Il gruppo E riproduce le medesime soglie del gruppo E per le formule per lattanti: tenore proteico tra 0,48 e 0,67 g/100 kJ (2,0-2,8 g/100 kcal), fonte proteica da concentrato proteico di siero di latte al 100 % con tenore minimo dell’80 %, e medesimo processo di idrolisi e inattivazione enzimatica.
Aminoacidi nelle formule di proseguimento del gruppo E
Per le formule di proseguimento del gruppo E, gli aminoacidi indispensabili e quelli indispensabili in particolari condizioni devono essere presenti almeno nei livelli della proteina di riferimento indicata nell’allegato III, parte A, con possibilità di sommare metionina e cisteina, nonché fenilalanina e tirosina.
Aggiornamento della proteina di riferimento nell’allegato III
La frase introduttiva della parte A dell’allegato III è sostituita per precisare che i valori degli aminoacidi indispensabili e di quelli indispensabili in particolari condizioni, presenti nel latte materno ed espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, si applicano ai punti 2.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 e 2.3.5 degli allegati I e II.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2013
- Regolamento · 8 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2016
- Regolamento · 8 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2073
- Regolamento · 8 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2075
- Regolamento · 8 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2077
- Regolamento · 8 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2082
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →