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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2075

Regolamento (UE) 2025/2075 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l’introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell’Unione, (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025R2075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riduce da T+2 a T+1 il ciclo di regolamento obbligatorio per le operazioni su valori mobiliari eseguite in sedi di negoziazione, modificando il regolamento (UE) n. 909/2014. La misura è giustificata dall’esigenza di ridurre rischi di mercato, disallineamenti con altre giurisdizioni e costi per gli operatori dell’Unione, mantenendo alcune esenzioni per specifiche operazioni non standardizzate o a rischio di elusione. Vengono inoltre aggiornati gli obblighi di monitoraggio e di relazione dell’ESMA e della Commissione sul funzionamento del nuovo ciclo di regolamento e sull’impatto delle esenzioni.

Modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per introdurre nell’Unione un ciclo di regolamento più breve per le operazioni su valori mobiliari negoziate in sedi di negoziazione, portandolo a T+1 con alcune esenzioni mirate.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni su valori mobiliari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 eseguite in sedi di negoziazione nell’Unione. Riguarda, in particolare, gli operatori di mercato, i partecipanti alle sedi di negoziazione, i depositari centrali di titoli e, indirettamente, i soggetti coinvolti nel regolamento titoli. Sono escluse dal nuovo requisito T+1: le operazioni negoziate privatamente ma eseguite in una sede di negoziazione, le operazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione, la prima operazione che determina l’assoggettamento dei valori mobiliari alla registrazione iniziale mediante scrittura contabile e, se documentate come operazioni singole composte da due operazioni collegate, alcune operazioni di finanziamento tramite titoli (prestito titoli, buy-sell back/sell-buy back, vendita con patto di riacquisto). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dall’11 ottobre 2027.

Ciclo di regolamento più breve nell’Unione

Il regolamento (UE) 2025/2075 interviene sul regolamento (UE) n. 909/2014 per abbreviare il ciclo di regolamento delle operazioni su valori mobiliari eseguite in sedi di negoziazione da T+2 a T+1. La scelta è motivata dall’evoluzione internazionale dei mercati, dalla necessità di ridurre i rischi operativi e di controparte e dall’esigenza di limitare i costi derivanti dai disallineamenti tra mercati dell’Unione e mercati di paesi terzi.

Contesto e finalità

Nei considerando si evidenzia che molti mercati esteri stanno già passando a T+1 o a cicli ancora più brevi, mentre nell’Unione i depositari centrali di titoli regolano già alcune operazioni su base T+0. La relazione ESMA del 18 novembre 2024 è richiamata come base tecnica per affermare che il passaggio a T+1 riduce sensibilmente i rischi di mercato, libera capitale e favorisce la competitività dei mercati dei capitali dell’Unione.

Modifica dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014

La norma centrale sostituisce l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, imponendo che, per le operazioni su valori mobiliari eseguite in sedi di negoziazione, il regolamento avvenga non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla negoziazione. Il regolamento chiarisce anche che resta possibile il regolamento volontario nello stesso giorno, se tecnicamente praticabile presso il deposito centrale di titoli.

Esenzioni dal T+1

Il nuovo obbligo non si applica a una serie di fattispecie espressamente elencate:

  • operazioni negoziate privatamente ma eseguite in una sede di negoziazione;
  • operazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione;
  • prima operazione che comporta l’assoggettamento dei titoli alla registrazione iniziale mediante scrittura contabile;
  • operazioni di finanziamento tramite titoli, ma solo se documentate come operazioni singole composte da due operazioni collegate.

Le operazioni di finanziamento tramite titoli esentate sono quelle di prestito titoli, buy-sell back/sell-buy back e vendita con patto di riacquisto, come definite dal regolamento (UE) 2015/2365. La ratio dell’esenzione è evitare che la riduzione del ciclo standard scoraggi operazioni non standardizzate che richiedono termini negoziati ad hoc, prevenendo al contempo possibili elusioni grazie al requisito della documentazione come operazione singola composta da due transazioni collegate.

Monitoraggio, relazioni e possibili interventi correttivi

Il regolamento non introduce nuove sanzioni, ma rafforza il monitoraggio informativo. L’articolo 74 viene modificato per includere, nelle relazioni, le categorie di operazioni, la data prevista di regolamento e l’indicazione se le operazioni sono eseguite in sedi di negoziazione; l’articolo 75 richiede una valutazione dell’impatto sul mercato e della giustificazione dell’esenzione per talune operazioni di finanziamento tramite titoli.

Nei considerando si prevede inoltre che la Commissione monitori attentamente i mancati regolamenti e la preparazione del mercato al passaggio a T+1. Se emergesse un aumento significativo dei mancati regolamenti, la Commissione potrebbe valutare un adeguamento del regolamento delegato (UE) 2017/389 o altre misure appropriate previste dal regolamento (UE) n. 909/2014, purché temporanee, proporzionate e non eccessivamente onerose per il settore.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita all’11 ottobre 2027, così da consentire agli operatori di adeguare processi, infrastrutture e prassi operative al nuovo ciclo di regolamento. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Passaggio da T+2 a T+1 per le operazioni in sedi di negoziazione

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 è sostituito: per le operazioni su valori mobiliari eseguite in sedi di negoziazione, la data prevista per il regolamento non può essere successiva al primo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Il regolamento precisa che i depositari centrali di titoli possono continuare a regolare volontariamente nello stesso giorno della negoziazione, se tecnicamente possibile.

Esenzioni dal nuovo requisito T+1

Il requisito non si applica alle operazioni negoziate privatamente ma eseguite in una sede di negoziazione; alle operazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione; alla prima operazione che determina la registrazione iniziale mediante scrittura contabile; e ad alcune operazioni di finanziamento tramite titoli, purché documentate come operazioni singole composte da due operazioni collegate. Le operazioni esentate sono: concessione e assunzione di titoli in prestito, buy-sell back/sell-buy back e vendita con patto di riacquisto, secondo le definizioni del regolamento (UE) 2015/2365.

Monitoraggio e relazioni di ESMA e Commissione

L’articolo 74 è modificato per includere, tra gli elementi oggetto di relazione, le categorie di operazioni, la data prevista per il regolamento e l’indicazione se le operazioni sono eseguite in sedi di negoziazione. Su richiesta della Commissione, tali informazioni devono essere incluse nelle relazioni pertinenti. L’articolo 75 è integrato per richiedere anche una valutazione dell’impatto sul mercato e della giustificazione dell’esenzione per alcune operazioni di finanziamento tramite titoli dal nuovo termine T+1.

Valutazione del rischio di mancati regolamenti

Nei considerando la Commissione è invitata a monitorare gli sviluppi del mercato, il volume dei mancati regolamenti e la preparazione del settore al passaggio a T+1. Se emergesse un rischio significativo di aumento sostanziale dei mancati regolamenti, potrebbe valutare l’adeguamento del regolamento delegato (UE) 2017/389 o altre misure appropriate previste dal regolamento (UE) n. 909/2014. Eventuali adeguamenti dovrebbero essere temporanei, proporzionati e tali da evitare costi eccessivi per il settore.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dall’11 ottobre 2027. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariregolamento titolimercato dei capitalivigilanza finanziaria

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