Cassazione Civile, Ordinanza n. 16010/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ricorrenti)
La controversia
La controversia nasce da un lunghissimo giudizio civile presupposto, iniziato nel 1987 e definito in primo grado nel 2009, con ulteriore pendenza in appello, relativo a pretese dello Stato su terreni asseritamente demaniali marittimi occupati da privati, con domande restitutorie e risarcitorie e contrapposte difese di usucapione. Gli interessati hanno chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo ex L. n. 89/2001. La Corte d’appello aveva riconosciuto parzialmente l’indennizzo, ma il Ministero ha proposto opposizione sostenendo che l’importo fosse da ridurre o escludere per la soccombenza totale degli istanti, per il numero elevato di parti, per la contumacia di molte di esse e per il vantaggio tratto dalla protrazione del processo; gli originari ricorrenti hanno poi impugnato il decreto di opposizione lamentando: 1) l’erronea detrazione, dal computo della durata irragionevole, dei rinvii richiesti dalle parti senza adeguata specificazione del loro carattere dilatorio; 2) la limitazione dell’indennizzo per alcuni eredi/aventi causa solo dal momento della loro costituzione o solo per il grado di appello, anziché anche per il periodo anteriore e per il primo grado, invocando la tutela del contumace e dell’erede iure proprio; 3) analoghe doglianze sulla posizione di altri eredi che avrebbero dovuto ottenere l’indennizzo anche per il primo grado; 4) la medesima censura per una ulteriore erede, con contestazione del mancato riconoscimento del danno per il periodo precedente alla sua costituzione. Il Ministero ha resistito e, in via incidentale, ha denunciato omesso esame e motivazione apparente sui fatti decisivi dedotti in opposizione, chiedendo la riduzione o l’esclusione dell’indennizzo alla luce degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001 e del vantaggio tratto dagli istanti dalla protrazione del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale del Ministero e ha ritenuto assorbiti i motivi del ricorso principale relativi alla quantificazione e ai periodi indennizzabili per i singoli ricorrenti. Ha cassato il decreto della Corte d’appello di Campobasso con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di equa riparazione tenendo conto, con motivazione non apparente, dei fatti specificamente dedotti dal Ministero in opposizione: il numero delle parti, la soccombenza totale nel giudizio presupposto e l’eventuale vantaggio derivante ai ricorrenti dalla protrazione del processo, valutando se tali circostanze impongano una riduzione o l’esclusione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2-bis e dell’art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001. La Corte ha inoltre disposto che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 § 1 CEDU
È richiamato come parametro per la ragionevole durata del processo e per l’equa riparazione del danno da eccessiva durata.
art. 2, commi 1 e 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
Fondamento della domanda di indennizzo per irragionevole durata del processo; il giudice deve verificare la durata ragionevole e il danno conseguente.
art. 2-bis, comma 1-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
La presenza di un numero di parti superiore a cinquanta può giustificare una riduzione dell’indennizzo.
art. 2-bis, comma 1-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
La soccombenza totale nel giudizio presupposto può incidere in diminuzione sull’indennizzo.
art. 2, comma 2-septies, L. 24 marzo 2001, n. 89
Il vantaggio tratto dalla parte dalla protrazione del processo può condurre alla riduzione o all’esclusione dell’indennizzo.
art. 5-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
È la base dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione dell’equa riparazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono i vizi di legittimità dedotti nei ricorsi principale e incidentale: violazione di legge e omesso esame/motivazione apparente.
art. 111 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla posizione di alcuni ricorrenti, in combinato con la disciplina del processo e della motivazione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, i rinvii richiesti dalle parti possono essere computati in detrazione dalla durata complessiva del processo, ma occorre verificare se siano riconducibili a intento dilatorio, negligenza o abuso del diritto di difesa; in difetto di specifica contestazione, il giudice può considerare pacifici i tempi da sottrarre.
- In sede di opposizione al decreto ex L. n. 89/2001, il giudice deve confrontarsi in modo effettivo con i fatti specificamente dedotti dalla parte opponente che incidono sull’an e sul quantum dell’indennizzo; una motivazione stereotipata o meramente apparente non è sufficiente.
- Ai fini della quantificazione dell’equa riparazione, il numero elevato delle parti, la soccombenza totale del richiedente nel giudizio presupposto e l’eventuale vantaggio conseguito dalla protrazione del processo sono circostanze rilevanti che possono condurre a una riduzione del moltiplicatore annuo o persino all’esclusione dell’indennizzo.
- La qualità di contumace nel processo presupposto e la successione ereditaria possono rilevare ai fini della legittimazione all’indennizzo, ma la loro incidenza concreta sul periodo indennizzabile va verificata in relazione alle specifiche posizioni soggettive e al tempo di partecipazione o di pendenza del giudizio per ciascun avente diritto.
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