Cassazione Civile, Ordinanza n. 33513/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società poi incorporata e quindi fallita alcuni avvisi di accertamento relativi a IVA e altri tributi per gli anni d'imposta 2002-2005. La contribuente aveva impugnato gli atti e la C.T.P. aveva accolto i ricorsi; l'Ufficio aveva proposto appello, ma la C.T.R. lo aveva rigettato ritenendo provata dalla contribuente la regolarità e correttezza delle operazioni contestate, valorizzando sia precedenti giudicati penali e contabili, sia documentazione e argomentazioni prodotte in giudizio sulla capacità imprenditoriale delle imprese affidatarie dei lavori e sulle modalità di pagamento delle fatture. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992, 20 d.lgs. n. 74/2000, art. 654 c.p.c. e art. 116 c.p.c., sostenendo che la C.T.R. avesse fatto un rinvio assorbente alle valutazioni dei giudici penali e contabili senza autonomamente valutare le prove; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 132, n. 4, c.p.c., per non avere chiarito gli elementi da cui sarebbe risultata dimostrata l'esistenza e/o inerenza delle operazioni contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la C.T.R. non aveva fondato la decisione solo sui precedenti penale e contabile, ma anche su copiosa documentazione e argomentazioni della contribuente. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente inammissibile e comunque infondato, osservando che la motivazione della C.T.R. non era apparente, poiché rendeva percepibile il fondamento della decisione, e che il motivo era comunque difettoso di specificità per mancata riproduzione dei passi salienti dei giudicati richiamati, necessari a dimostrarne l'inconferenza. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore del fallimento; la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per cassazione per dedurre errori di diritto nella valutazione della decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza. Motivazione apparente
richiamato come parametro del secondo motivo per censurare la pretesa carenza motivazionale della sentenza regionale.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
invocato per sostenere l'erroneità della valutazione probatoria del giudice tributario, ma il motivo è stato ritenuto non confrontarsi con la ratio decidendi.
art. 20 d.lgs. n. 74/2000
richiamato nel primo motivo, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento della censura, dichiarata inammissibile.
art. 654 c.p.c.
richiamato per contestare il valore attribuito ai precedenti penali e contabili; la Corte ha ribadito l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale e contabile.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in tema di valutazione delle prove, ma la censura è stata reputata inammissibile.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel secondo motivo per dedurre la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare la carenza di specificità del motivo, non essendo stati riprodotti i passi salienti dei giudicati richiamati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel percorso decisorio camerale per la trattazione del ricorso in sede di proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il richiamo a precedenti penali o contabili non è di per sé illegittimo, ma la decisione di merito deve comunque fondarsi su una valutazione autonoma del materiale probatorio complessivamente acquisito.
- La censura per violazione di legge o di norme processuali è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte.
- Nel ricorso per cassazione la doglianza che contesti l'inconferenza di giudicati esterni o di altri precedenti deve essere specifica e deve riprodurre i passi essenziali delle decisioni richiamate, così da consentire il controllo di pertinenza.
- Se la sentenza di merito valorizza sia giudicati esterni sia ulteriore documentazione e argomentazioni difensive, il motivo che attacca soltanto il primo profilo non è idoneo a scalfire la decisione.
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