Sentenza n. 372/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, n. 359/2025, pubblicata il 24.03.2025, resa nel procedimento n.r.g. 2611/2023, notificata a mezzo pec in forma esecutiva, nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c., al domicilio reale del Ministero dell'Istruzione e del Merito il 25.03.2025, passata in giudicato, come da certificazione del funzionario addetto del 06.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 359/2025, relativa all’attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, n. 359/2025, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all’erogazione di buoni elettronici per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto adempimento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente comprovati il titolo esecutivo giudiziale, il suo passaggio in giudicato, la rituale notificazione all’amministrazione e l’inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e accreditarvi l’importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con interessi legali o rivalutazione determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere alla liquidazione e corresponsione delle somme. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero, ritenendo insussistente un effetto manifestamente iniquo in considerazione dell’ingiustificata inerzia, della semplicità degli adempimenti e dell’assenza di ragioni ostative dedotte dall’amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 200,00 oltre accessori, spese forfettarie e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione anche di condanne pecuniarie, purché la misura non produca un effetto manifestamente iniquo e non ricorrano altre ragioni ostative.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità viene determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
La penalità di mora decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo e, nel caso concreto, comunque non oltre il termine assegnato per l’adempimento, poiché successivamente opera il commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sulle somme dovute devono essere determinati secondo il criterio previsto dalla disposizione, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
La modifica richiamata dal giudice estende l’applicabilità della penalità di mora alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni di natura pecuniaria.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con separato decreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale notificazione all’amministrazione obbligata e l’inerzia dell’amministrazione, in assenza di prova dell’adempimento o di fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione.
- Quando il giudicato impone all’amministrazione una prestazione pecuniaria o un’attività amministrativa meramente esecutiva, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di condanne pecuniarie, purché il ritardo sia ingiustificato, gli adempimenti siano semplici e l’applicazione non risulti manifestamente iniqua.
- La penalità di mora può essere limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo quando, decorso tale termine, è previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta; in tal modo si evita il cumulo iniquo tra penalità e attività commissariale.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, e deve provvedere all’esecuzione sostitutiva del giudicato nonché agli adempimenti economici accessori espressamente compresi nel mandato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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