Cassazione Penale, Ordinanza n. 15385/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza, contestando: 1) la ritenuta mancata estinzione del reato per prescrizione, assumendo l'intervenuta prescrizione della contravvenzione; 2) il trattamento sanzionatorio, deducendo vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; inoltre censurava la misura della sospensione della patente di guida. La Corte ha esaminato il fatto come commesso il 2 novembre 2020, con tasso alcolemico pari a 2,46 g/l e 2,50 g/l, rientrante nella fascia più grave dell'art. 186 cod. strada.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, osservando che per i fatti commessi dal 1 gennaio 2020 si applica il regime dell'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p., sicché il richiamo all'estinzione per prescrizione era inconferente. Ha ritenuto manifestamente infondate anche le censure sulla pena e sulle attenuanti generiche, rilevando che il tribunale aveva correttamente applicato l'aumento previsto dall'art. 186, comma 2-sexies, c.d.s. sulla sola ammenda e che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua, valorizzando la personalità negativa dell'imputato, un precedente specifico e l'assenza di elementi favorevoli. Quanto alla sospensione della patente, ha ritenuto che la gravità del fatto, desumibile dal tasso alcolemico massimo della fascia contestata, giustificasse la misura irrogata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.
La condotta di guida con tasso alcolemico pari o superiore alla soglia più elevata integra la più grave fascia sanzionatoria prevista dalla norma.
art. 186, comma 2-sexies c.d.s.
L'aumento da un terzo alla metà opera sulla sola pena dell'ammenda prevista per i fatti di cui al comma 2, non anche sulla pena detentiva.
art. 157 c.p.
Il motivo che invocava la prescrizione è stato ritenuto inconferente in presenza della disciplina sopravvenuta dell'improcedibilità per i fatti successivi al 1 gennaio 2020.
art. 344-bis c.p.p.
Per i fatti commessi dal 1 gennaio 2020 si applica il regime dell'improcedibilità dell'azione penale se il giudizio di appello o di cassazione non si definisce nei termini previsti.
art. 544 c.p.p.
È richiamato quale parametro per il decorso del termine oltre il quale opera la causa di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.
art. 133 c.p.
Per il diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente, relativo alla personalità del colpevole, alle modalità del fatto o all'entità del reato.
Massime di principio
- Per i fatti commessi dal 1 gennaio 2020, la verifica dell'esito del giudizio di impugnazione deve confrontarsi con la disciplina dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.; il motivo fondato sulla prescrizione è inconferente se la causa estintiva invocata non è più applicabile.
- Nella guida in stato di ebbrezza ex art. 186 c.d.s., l'aggravamento previsto dal comma 2-sexies incide soltanto sulla pena dell'ammenda e non sulla pena detentiva; un errore materiale nella motivazione non travolge la correttezza del trattamento sanzionatorio se dalla sentenza emerge chiaramente l'intento del giudice.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione congrua che valorizzi elementi negativi della personalità dell'imputato, anche uno solo, e l'assenza di dati positivi a suo favore.
- La misura accessoria della sospensione della patente può essere giustificata dalla complessiva gravità del fatto, desunta in particolare dal tasso alcolemico accertato e dalla sua collocazione nella fascia più grave della contravvenzione.
- In sede di legittimità, censure meramente assertive o che si confrontano con una disciplina normativa inconferente sono dichiarate inammissibili, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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