Cassazione Penale, Sentenza n. 4980/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro del 22/04/2022 che aveva confermato il rigetto dell'istanza della società per l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, in relazione al diniego prefettizio di aggiornamento dell'informazione interdittiva. La società deduceva, in sintesi: a) vizio di motivazione e travisamento della prova (art. 192 c.p.p.) e mancata valutazione della novità costituita dal cambio del CdA e dall'adozione del Modello 231; b) errori nell'applicazione dei presupposti per l'ammissione al controllo giudiziario (artt. 125, 546 c.p.p.); c) omissione di una prognosi favorevole sulla possibilità di bonifica dell'impresa e valutazione errata del requisito di occasionalità; d) censura sull'interpretazione del requisito di occasionalità, sostenendo che per il controllo volontario vada valutata la possibilità di recupero e non l'entità del tentativo di condizionamento, quest'ultima rimessa all'autorità prefettizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti siano, nella sostanza, impugnazioni della motivazione e della valutazione del merito compiute dai giudici di merito, doglianze non consentite in sede di legittimità eccetto che per violazione di legge concreta e circoscritta. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza sul limite delle deduzioni ammissibili (artt. 10, comma 3 e 27 d.lgs. n.159/2011; art. 606 c.p.p., lett. e)) e ha valutato che la corte di appello aveva adeguatamente considerato le "novità" prospettate (passaggio ad organi collegiali, adozione di Modello 231, nomina OdV) e le aveva giudicate insufficienti a ribaltare la precedente valutazione negativa definitiva (decreto del 16/09/2020) sulla capacità di bonifica dell'impresa. Sono state pertanto confermate le valutazioni della corte di merito sulla persistente compromissione aziendale e sull'inidoneità delle iniziative poste a fondamento della nuova istanza. Conseguentemente la società è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 34-bis
Regola l'ammissione al controllo giudiziario su istanza del privato; il requisito dell'occasionalità è centrale per valutare la possibilità di bonifica dell'impresa; la verifica della sussistenza del requisito è rimessa al giudice della prevenzione con valutazione prognostica
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 91
Disciplina l'aggiornamento dell'informazione interdittiva; il diniego di aggiornamento prefettizio non equivale automaticamente a una nuova interdittiva salvo che emergano elementi realmente nuovi
d.lgs. n. 159 del 2011
Limitano le deduzioni ammissibili in cassazione avverso i provvedimenti sulle misure di prevenzione: il ricorso è ammissibile in Cassazione solo per violazione di legge nei limiti stabiliti dal decreto
codice di procedura penale
Norma sulle valutazioni probatorie; la Corte ha ricordato che non è consentito trasformare censure sulla motivazione e valutazione delle prove in questioni di diritto in cassazione
codice di procedura penale
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla motivazione e all'istruttoria; la Corte ha però ritenuto le doglianze incentrate sulla motivazione non ammissibili in cassazione
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e)
Limita le censure dinnanzi alla Cassazione ai vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati; la giurisprudenza riguarda la non estendibilità delle doglianze sulla motivazione
codice di procedura penale
Consente la condanna alle spese del procedimento in cassazione e l'irrogazione di sanzioni; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione e controllo giudiziario volontario, il ricorso in Cassazione contro la valutazione della corte d'appello è ammissibile principalmente per violazioni di legge formali; non è lo strumento per riesaminare discrezionalità valutative o la valutazione probatoria dei giudici di merito.
- Le iniziative di "self-cleaning" societario (cambio organi sociali, adozione Modello 231, nomina OdV) devono essere provate e dimostrare efficacia reale e nel tempo; misure recenti e temporanee difficilmente ribaltano una precedente valutazione definitiva di grave infiltrazione mafiosa.
- Il requisito dell'occasionalità è centrale: il giudice della prevenzione valuta attualmente se l'agevolazione mafiosa sia occasionale e se vi siano concrete prospettive di bonifica; elementi storici di condizionamento strutturale pesano fortemente contro l'ammissione al controllo giudiziario.
- Per ottenere tutela in sede di legittimità è strategico dedurre vizi di diritto chiari (omissione di motivazione sui profili decisivi, motivazione inesistente o meramente apparente, travisamento grave) indicando espressamente i punti del provvedimento che dimostrano tali vizi.
- In una situazione analoga, raccogliere e produrre documentazione amministrativa e probatoria chiara e tempestiva (atti, delibere, prove dell'effettiva attività economica, documentazione che smentisca i rilievi prefettizi) e dimostrare il concreto effetto delle misure di bonifica nel tempo aumenta le probabilità di successo dell'istanza.
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