Sentenza n. 88/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del rigetto della richiesta di concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale permesso di soggiorno P-FR/L/Q/2022/100226; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIKDER KHOKON il 2\9\2025: per l’annullamento del rigetto della richiesta di concessine del permesso di soggiorno per lavoro ordinario N.O. P- P-FR/L/Q/2022/100226; e per l’accertamento dell’obbligo di definire con un provvedimento espresso l’istanza proposta dal ricorrente nell’ambito del procedimento e volta ad ottenere la convocazione del ricorrente per la formalizzazione del permesso di soggiorno anche per attesa occupazione; e per l’annullamento occorrendo, di tutti i provvedimenti del procedimento amministrativo e di ogni altro atto o provvedimento comunque inerente o connesso anche se non comunicato, preparatorio, presupposto o consequenziale, anche se non comunicato, in quanto lesivi della posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e per lavoro subordinato, nonché silenzio asseritamente serbato sull'istanza di convocazione per la formalizzazione del permesso di soggiorno, anche per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria in relazione alla disponibilità delle quote di ingresso per lavoro stagionale, violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-octies della l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e dei motivi ostativi. Ha lamentato inoltre l'impossibilità di comprendere le ragioni del rigetto asseritamente formatosi in via tacita. Con motivi aggiunti ha impugnato il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro ordinario e ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere espressamente sull'istanza del 10 ottobre 2024, volta alla convocazione per la formalizzazione del permesso di soggiorno anche per attesa occupazione. Dalla documentazione prodotta in giudizio è tuttavia emerso che il 26 agosto 2024 era già stato adottato il decreto di revoca del nulla osta all'ingresso, rilasciato sulla domanda del datore di lavoro, per carenza completa della documentazione necessaria. Il ricorrente non ha specificamente individuato gli atti impugnati né formulato censure puntuali contro il decreto di revoca, che non è stato impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza originaria di interesse ad agire. L'azione contro il silenzio è proponibile solo finché perdura l'inadempimento dell'amministrazione; nel caso concreto il decreto espresso di revoca del nulla osta era stato adottato il 26 agosto 2024, prima della notificazione e del deposito del ricorso e prima dei motivi aggiunti. Non sussisteva quindi alcuna inerzia suscettibile di accertamento giudiziale. L'amministrazione aveva espresso la propria determinazione sull'istanza e il ricorrente, pur avendo avuto conoscenza del provvedimento attraverso il deposito dell'Avvocatura, non lo aveva impugnato né aveva dedotto specifiche censure contro di esso, sicché la revoca si era consolidata. Il Collegio ha ritenuto inammissibili anche le domande formulate nei motivi aggiunti relative al silenzio sull'istanza del 10 ottobre 2024, poiché la precedente revoca del nulla osta aveva già definito negativamente il presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno. In ogni caso, il TAR ha rilevato che non sussisteva un obbligo di provvedere sull'istanza per attesa occupazione: l'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone la precedente instaurazione e successiva perdita di un rapporto di lavoro regolare, mentre nel caso concreto il contratto di soggiorno non era mai stato sottoscritto e il rapporto di lavoro non era mai iniziato. L'attesa occupazione non può quindi fondarsi su una mera promessa di assunzione o sulla mancata instaurazione del rapporto lavorativo. Spese compensate, in ragione della costituzione meramente formale dell'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
...definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare...
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa informazione alle parti.
art. 31, comma 2, c.p.a.
può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento
L'azione avverso il silenzio è ammissibile soltanto finché persiste l'inerzia dell'amministrazione; un provvedimento espresso precedente alla proposizione del ricorso esclude l'interesse ad agire.
art. 117, comma 5, c.p.a.
Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.
Disciplina la sopravvenienza del provvedimento espresso nel giudizio sul silenzio; se il provvedimento è anteriore alla proposizione del ricorso, l'azione avverso il silenzio è invece inammissibile per carenza originaria di interesse.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il permesso per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e non la mancata instaurazione del rapporto previsto dal nulla osta.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Il lavoro stagionale e il relativo titolo di soggiorno sono collegati all'effettiva instaurazione e allo svolgimento del rapporto presso lo specifico datore di lavoro; in assenza di instaurazione del rapporto, il nulla osta perde efficacia.
artt. 7, 10-bis e 21-octies l. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alla mancata comunicazione di avvio e dei motivi ostativi, ma il giudice non ha esaminato nel merito tali censure, dichiarando inammissibile il ricorso per carenza di interesse e genericità delle impugnazioni.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione è ammissibile soltanto se, al momento della proposizione e della decisione, persiste l'inerzia sull'istanza; l'adozione di un provvedimento espresso prima dell'introduzione del giudizio determina la carenza originaria di interesse ad agire e l'inammissibilità dell'azione.
- Quando l'amministrazione adotta un provvedimento espresso in risposta all'istanza prima della proposizione del ricorso sul silenzio, il ricorrente deve impugnare specificamente tale provvedimento, nei termini e con censure puntuali; la sua mancata impugnazione ne determina il consolidamento e impedisce di ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente la mera promessa di assunzione o la mancata instaurazione del rapporto previsto dal nulla osta.
- Il nulla osta al lavoro subordinato o stagionale è funzionalmente collegato all'assunzione presso lo specifico datore di lavoro e all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa; se il rapporto non viene mai instaurato e non viene sottoscritto il contratto di soggiorno, il nulla osta è privo di efficacia e può essere revocato.
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