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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-617/22

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 18 September 2024. — Safran Aircraft Engines v European Commission. — Award of grants in the field of defence – EDF – Funding of development actions – Call for proposals ‘EDF‑2021-ENERENV-D-PES: Alternative propulsion and energy systems for next generation air combat systems’ – Rejection of the applicant’s proposal – Obligation to state reasons – Principle of sound administration – Equal treatment – Legal certainty – Transparency – Manifest error of assessment. — Case T-617/22

Giurisprudenza europea62022TJ0617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Safran Aircraft Engines contro il rigetto della proposta ALPES nell’ambito di un bando del Fondo europeo per la difesa. Ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente qualificato il bando come azione di sviluppo, che la motivazione del rigetto fosse sufficiente e che la valutazione tecnica non fosse viziata da manifesti errori. Di conseguenza, la proposta è rimasta esclusa dal finanziamento e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Annullamento del rigetto di una proposta di sovvenzione EDF per presunta errata qualificazione del bando, difetto di motivazione e manifesti errori di valutazione

La questione giuridica

Se la Commissione abbia erroneamente qualificato il bando PES come azione di sviluppo anziché di ricerca, violando le norme EDF e i principi di trasparenza, parità di trattamento, certezza del diritto e buona amministrazione; se il rigetto della proposta fosse sufficientemente motivato ai sensi dell’articolo 296 TFUE; e se la valutazione tecnica della proposta fosse viziata da quattro manifesti errori di apprezzamento, in particolare quanto ai criteri di aggiudicazione 6, 7 e 8.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che la Commissione non ha commesso errori nel qualificare il bando come azione di sviluppo: il testo corretto del programma EDF, la rettifica pubblicata prima dell’apertura del bando e le comunicazioni informative rendevano evidente a un operatore diligente la natura dell’invito e l’applicabilità dei criteri 7 e 8. Inoltre, l’ESR conteneva una motivazione sufficiente perché indicava, per ciascun criterio, le principali carenze della proposta e consentiva sia al ricorrente sia al giudice di comprendere il ragionamento seguito; infine, le censure relative ai manifesti errori di valutazione sono state respinte perché le valutazioni della Commissione restavano plausibili e non dimostravano né doppia penalizzazione né omissione illegittima di elementi rilevanti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 151 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articoli 188 e 199 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Regolamento (UE) 2021/697
  • Articoli 2, 3, 8, 10, 21 e 22 del regolamento (UE) 2021/697

Rigetto di una proposta di sovvenzione nell’ambito dell’European Defence Fund

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Safran Aircraft Engines contro la decisione della Commissione del 20 luglio 2022 che aveva respinto la proposta di progetto ALPES presentata nel quadro del bando "EDF‑2021-ENERENV-D-PES: Alternative propulsion and energy systems for next generation air combat systems". Il Tribunale esamina la legittimità della qualificazione del bando, la sufficienza della motivazione del rigetto e la sussistenza di asseriti errori manifesti di valutazione.

Contesto normativo e procedurale

Il progetto si colloca nel sistema dell’European Defence Fund disciplinato dal regolamento (UE) 2021/697 e dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046. Il Tribunale ricorda che il EDF è attuato mediante programmi di lavoro annuali, poi concretizzati in call for proposals pubblicate sul Funding & Tenders Portal. Nel caso di specie, il bando in questione era stato originariamente pubblicato con un errore materiale nell’alfa-numerazione, poi corretto dalla Commissione prima dell’apertura della procedura.

Fatti essenziali e svolgimento della procedura amministrativa

Safran Aircraft Engines, in qualità di coordinatore del consorzio ALPES, ha presentato la proposta il 8 dicembre 2021. La Commissione ha successivamente chiesto documentazione integrativa sull’operational capacity, trasmessa il 3 febbraio 2022. Con decisione del 20 luglio 2022 la proposta è stata respinta per mancato raggiungimento della soglia qualitativa minima, sulla base di un ESR (evaluation summary report) che riportava punteggi e osservazioni dei valutatori. Dopo una richiesta di reassessment dell’8 agosto 2022, la Commissione ha confermato l’esito iniziale il 22 dicembre 2022.

Primo motivo: qualificazione del bando come azione di sviluppo e principi di trasparenza ed eguaglianza

La ricorrente sosteneva che il bando avesse in realtà natura di ricerca, e non di sviluppo, con la conseguenza che i criteri aggiuntivi propri delle development actions, in particolare i criteri 7 e 8, non sarebbero stati applicabili. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che il bando, nel testo corretto e nel programma di lavoro allegato alla decisione di esecuzione C(2021) 4910, era chiaramente presentato come un bando di sviluppo. L’errore iniziale nella sigla, consistente nell’uso della lettera "R" al posto di "D", è stato qualificato come manifesto errore materiale, evidente a un operatore ragionevolmente informato e diligente.

Il Tribunale ha inoltre osservato che la Commissione ha rettificato l’errore attraverso più canali, prima dell’apertura del bando: FAQ sul Portal il 24 agosto 2021, correzione del testo il 9 settembre 2021 e giornata informativa del 15 settembre 2021. Di conseguenza, non vi è stata violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento, certezza del diritto, buona amministrazione o diligenza. La censura secondo cui la Commissione avrebbe dovuto informare individualmente ogni potenziale interessato è stata respinta, anche perché la sola registrazione sul portale non consentiva alla Commissione di identificare i soggetti concretamente interessati alla specifica call.

Applicabilità dei criteri 7 e 8 e coerenza del sistema di valutazione

Poiché il bando era correttamente qualificato come development action, il Tribunale ha confermato l’applicazione dei criteri di aggiudicazione 7 e 8 previsti dall’articolo 22 del regolamento EDF. Ne è conseguito il rigetto anche della censura basata sull’articolo 199 del regolamento finanziario, posto che i criteri di selezione erano coerenti con la natura della procedura.

Secondo motivo: obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE

La ricorrente sosteneva che l’ESR e la decisione di rigetto non consentissero di comprendere il nesso tra le singole osservazioni negative e il punteggio complessivo attribuito a ciascun criterio. Il Tribunale ha ricordato che l’obbligo di motivazione deve essere valutato alla luce del contenuto dell’atto e del contesto procedurale, e che non è necessario dettagliarne ogni singolo aspetto valutativo.

Nel caso concreto, l’ESR indicava per ciascun criterio sia il punteggio sia le principali carenze della proposta. Il Tribunale ha ritenuto che tali osservazioni fossero sufficienti a spiegare perché la proposta non avesse superato la soglia minima. In particolare:

  • per il criterio 1, la metodologia era ritenuta non credibile e il valore disruptive non sufficientemente giustificato;
  • per il criterio 2, vi erano lacune sullo stato dell’arte e sulla maturità tecnologica;
  • per il criterio 3, la strategia IP e l’analisi di mercato erano carenti;
  • per il criterio 4, mancavano dettagli sulla contribuzione alle priorità CFSP;
  • per il criterio 5, la cooperazione transfrontaliera era descritta in modo insufficiente;
  • per il criterio 6, vi erano difetti nella gestione tecnica, nel risk management e nella definizione dei work packages;
  • per il criterio 7, il modulo dedicato era stato lasciato vuoto;
  • per il criterio 8, le lettere di intenti dimostravano l’impegno di cinque Stati membri, ma mancavano spiegazioni sul contributo all’integrazione del mercato della difesa.

Il Tribunale ha quindi escluso la violazione dell’articolo 296 TFUE e ha ritenuto superfluo valutare se la lettera del 22 dicembre 2022 potesse integrare la motivazione originaria.

Terzo motivo: manifesti errori di valutazione

Il Tribunale ha richiamato l’ampia discrezionalità della Commissione nelle procedure di grant e il limite del controllo giurisdizionale, circoscritto a errore manifesto, inesattezza materiale, violazione procedurale o sviamento. Ha poi esaminato singolarmente i quattro errori denunciati.

Criterio 6

La censura secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto assente un responsabile del design è stata respinta: dalla stessa proposta emergeva che il consorzio aveva previsto un chief engineer, ma non una design authority specifica. Inoltre, la Commissione aveva evidenziato ulteriori carenze non contestate dalla ricorrente, come l’insufficiente interrelazione tra work packages e la mancanza di chiarezza nel contributo dei singoli pacchetti al prodotto integrato.

Doppia penalizzazione tra criteri 1 e 6

Il Tribunale ha escluso che la proposta fosse stata penalizzata due volte per lo stesso difetto. Le critiche formulate per il criterio 1 riguardavano l’impatto complessivo della soluzione e la sua capacità disruptiva; quelle per il criterio 6 riguardavano invece la concreta articolazione del progetto e il contributo dei singoli work packages. Si trattava quindi di livelli diversi di valutazione.

Criterio 7

La ricorrente non aveva risposto nel campo dedicato al criterio 7 e non aveva fornito nel luogo appropriato le informazioni essenziali per la valutazione. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non fosse tenuta a ricercare d’ufficio, pagina per pagina, elementi sparsi nel testo della proposta. Ha inoltre escluso che fosse legittimo chiedere una chiarificazione che, in sostanza, avrebbe consentito di integrare la proposta, in contrasto con l’articolo 151 del regolamento finanziario.

Criterio 8

Quanto al criterio 8, il Tribunale ha osservato che la Commissione aveva già valorizzato positivamente gli impegni di cinque Stati membri, ma che la proposta non spiegava come tali impegni si traducessero in un contributo concreto all’integrazione del mercato europeo della difesa e all’aumento della cooperazione tra Stati membri. Il mancato ottenimento di più di 3 punti è stato quindi ritenuto plausibile.

Esito della controversia e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134 del regolamento di procedura, ha condannato Safran Aircraft Engines a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.

Principi ricavabili dalla pronuncia

La sentenza conferma che, nelle procedure di finanziamento dell’Unione, la Commissione soddisfa gli obblighi di trasparenza e parità di trattamento quando le rettifiche del bando sono rese pubbliche in modo tempestivo e attraverso canali ragionevolmente accessibili ai potenziali candidati. Ribadisce inoltre che, nelle valutazioni tecnico-qualitative di progetti complessi, il controllo del giudice è ristretto e non può sostituire la valutazione discrezionale dell’amministrazione se questa resta plausibile e sufficientemente motivata.

Come è indicizzato

Materiefondi uesovvenzionidifesa europeamotivazione degli attiprincipio di trasparenza

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