Tribunale, Sentenza T-671/19
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 18 settembre 2024. — Qualcomm, Inc. contro Commissione europea. — Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei chip di banda di base UMTS – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Prezzi predatori – Competenza dell’autore dell’atto – Diritti della difesa – Definizione del mercato rilevante – Posizione dominante – Abuso – Ricostruzione dei prezzi – Determinazione dei costi di riferimento – Analisi prezzi-costi – Assenza di un obbligo di dimostrare l’esistenza di effetti concreti – Intento di eliminazione di un concorrente – Giustificazione oggettiva – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Valore delle vendite – Importo supplementare – Competenza estesa al merito. — Causa T-671/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge quasi integralmente il ricorso di Qualcomm contro la decisione della Commissione sul comportamento predatorio nel mercato dei chip UMTS. Conferma l’esistenza della posizione dominante, dell’abuso tramite prezzi predatori selettivi e della competenza della Commissione, rigettando anche le censure procedurali e di motivazione. Accoglie però parzialmente il motivo sull’ammenda, annullando l’articolo 2 della decisione e rideterminando la sanzione in misura leggermente inferiore.
Abuso di posizione dominante nel mercato dei chip UMTS mediante prezzi predatori selettivi e determinazione dell’ammenda inflitta dalla Commissione.
La questione giuridica
La Corte/il Tribunale è chiamato a stabilire se la Commissione abbia correttamente accertato: (i) la definizione del mercato rilevante dei chip UMTS e la posizione dominante di Qualcomm; (ii) l’esistenza di un abuso consistente in prezzi predatori selettivi verso Huawei e ZTE; (iii) la sussistenza di violazioni procedurali e dei diritti della difesa nel lungo procedimento amministrativo; (iv) la legittimità della competenza della Commissione e del rilievo sugli scambi nel SEE; (v) la correttezza del calcolo dell’ammenda ai sensi degli orientamenti del 2006.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che una grande impresa che applica prezzi inferiori ai LRAIC e, in ogni caso, agli ATC, nell’ambito di una strategia mirata a estromettere un concorrente, commette un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, senza che sia necessario dimostrare effetti anticoncorrenziali concreti né un recupero delle perdite; la Commissione può fondare l’analisi su prove documentali e su una ricostruzione economica dei prezzi e dei costi basata sui dati dell’impresa stessa. Tuttavia, annulla parzialmente la decisione nella parte relativa al calcolo dell’ammenda, perché la Commissione si è discostata senza adeguata motivazione dal metodo degli orientamenti del 2006 nel determinare il valore delle vendite; l’ammenda viene quindi rideterminata dal Tribunale in EUR 238.732.659,33.
Norme richiamate
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 54 dell’accordo SEE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende
Prezzi predatori nel mercato dei chip UMTS: ricorso Qualcomm contro la decisione della Commissione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Qualcomm Inc. avverso la decisione C(2019) 5361 final della Commissione, relativa a un abuso di posizione dominante consistente in prezzi predatori sul mercato dei chip UMTS. Il Tribunale, Prima Sezione ampliata, esamina in modo molto articolato la validità degli accertamenti di mercato, della prova dell’abuso, delle garanzie procedurali e del calcolo dell’ammenda.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione aveva avviato l’indagine a seguito di una denuncia di Icera, poi integrata da Nvidia dopo l’acquisizione di Icera nel 2011. Il procedimento ha incluso numerose richieste di informazioni, una comunicazione degli addebiti, una comunicazione complementare, accesso al fascicolo, audizioni e una lettera di esposizione dei fatti. La decisione finale del 18 luglio 2019 ha ritenuto che Qualcomm, tra il 1º luglio 2009 e il 30 giugno 2011, avesse venduto sottocosto determinati quantitativi di tre chip UMTS (MDM8200, MDM6200 e MDM8200A) a Huawei e ZTE per ostacolare Icera, sua principale concorrente nel segmento di punta del mercato.
Normativa applicabile e quadro giurisprudenziale
Il Tribunale richiama in particolare:
- articolo 102 TFUE e articolo 54 dell’accordo SEE;
- regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare gli articoli 2, 18, 19 e 23;
- regolamento (CE) n. 773/2004;
- Carta dei diritti fondamentali, articolo 41;
- orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. Sul piano giurisprudenziale, vengono richiamate, tra le altre, le sentenze AKZO, Tetra Pak, France Télécom, Intel, Post Danmark, Slovak Telekom, Deutsche Telekom, Servizio Elettrico Nazionale e altre pronunce sul diritto di difesa, sull’accesso al fascicolo e sul controllo giurisdizionale delle valutazioni economiche complesse.
Primo motivo: irregolarità procedurali e diritti della difesa
Qualcomm lamentava durata eccessiva dell’indagine, incompletezza del fascicolo, indagine di parte, accesso tardivo ai documenti e insufficienza degli appunti delle riunioni e conferenze telefoniche. Il Tribunale respinge le censure: la durata complessiva del procedimento non è ritenuta eccessiva, tenuto conto della complessità tecnica del caso, della mole di dati esaminati e anche del comportamento della stessa Qualcomm. Inoltre, eventuali carenze procedurali non sono state dimostrate come idonee a pregiudicare concretamente la difesa.
Quanto all’obbligo di verbalizzare i colloqui ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale distingue il caso da quello deciso nella causa Qualcomm/Commissione (Qualcomm – premi di esclusiva), precisando che qui gli appunti erano stati comunque trasmessi in tempo utile per consentire osservazioni. Le allegazioni sul carattere «di parte» dell’indagine non superano il controllo giudiziale, anche perché la Commissione poteva modificare nel corso del procedimento la propria impostazione alla luce delle osservazioni delle parti.
Secondo motivo: mercato rilevante, sostituibilità e posizione dominante
Il Tribunale conferma la definizione del mercato rilevante come mercato «libero» dei chip di banda base autonomi e integrati compatibili con tecnologia UMTS, a livello mondiale. Esclude che la Commissione si sia basata su una selezione arbitraria di risposte ai questionari o che fosse obbligata ad applicare il test SSNIP. Ricorda che la Commissione dispone di un margine di valutazione nelle analisi economiche complesse e che la definizione del mercato può fondarsi su diverse fonti di prova, non solo sul test SSNIP.
Il Tribunale respinge anche la tesi secondo cui la Commissione avrebbe dovuto includere nel mercato la produzione vincolata di alcuni fabbricanti verticalmente integrati o tener conto di una catena di sostituzione. Le pressioni concorrenziali dirette e indirette dell’offerta vincolata sono escluse perché tali produzioni erano troppo limitate, destinate in prevalenza all’uso interno e non costituivano una fonte alternativa effettiva e immediata di approvvigionamento. La quota di mercato di Qualcomm resta superiore al 50% e, in concreto, attestata intorno al 60% nel periodo rilevante, con barriere all’ingresso e all’espansione significative, specie per i costi di R&S e la proprietà intellettuale. La posizione dominante è quindi confermata.
Ricostruzione dei prezzi, pagamenti NRE e analisi prezzi-costi
Il Tribunale convalida l’approccio della Commissione nel ricostruire i prezzi effettivamente pagati da Huawei e ZTE, ritenendo legittimo adeguare i dati contabili di Qualcomm per tener conto degli USA GAAP e della contabilizzazione differita degli incentivi. Conferma anche l’uso di periodi trimestrali, perché coerenti con il modo in cui Qualcomm adottava le decisioni sui prezzi e con la struttura delle richieste dei clienti.
Quanto ai pagamenti NRE, il Tribunale avalla la qualificazione data dalla Commissione: il pagamento alla ZTE è trattato come sconto unitario occulto riferito soprattutto ai chip MDM6200, mentre quello alla Huawei come riduzione retroattiva del prezzo dei chip MDM8200. È irrilevante che i clienti non fossero consapevoli della tecnica contabile o che i pagamenti fossero formalmente collegati ad altri chip; ciò che conta è la reale funzione economica dell’incentivo. Il Tribunale respinge le contestazioni sull’uso della banca dati interna di Qualcomm per i costi di R&S e sulla qualificazione dei costi incrementali.
Scelta del parametro di costo: LRAIC e non AVC/AAC
Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda la scelta dei LRAIC come parametro di costo. Il Tribunale afferma che, in un settore ad alta intensità di R&S e con elevati costi fissi e irrecuperabili, gli LRAIC costituiscono il costo di riferimento più adatto per verificare la predazione, perché includono i costi specifici di prodotto e consentono di considerare i costi di sviluppo. La ricorrente non riesce a dimostrare che AVC o AAC fossero più appropriati, né che la Commissione avesse commesso errori nel calcolo dei LRAIC.
Abuso di posizione dominante: strategia escludente e assenza di giustificazione oggettiva
Il Tribunale conferma che Qualcomm ha praticato prezzi predatori nei confronti di Huawei e ZTE nell’ambito di una strategia mirata a eliminare Icera dal mercato. Ritiene particolarmente significativi i documenti interni della società, tra cui numerosi scambi di e-mail che parlano di «minaccia» Icera, di necessità di non lasciarle «possibilità» presso Huawei e di «spremere» Icera per prosciugarne i fondi di venture capital. Tali documenti, insieme agli elementi contestuali, costituiscono un insieme di indizi gravi e concordanti sufficiente a provare l’intento escludente.
Il Tribunale precisa inoltre che, nei casi di prezzi inferiori agli ATC ma superiori agli AVC, la prova dell’intenzione di eliminare un concorrente è sufficiente per integrare l’abuso; non occorre dimostrare effetti concreti né un recupero delle perdite. Respinge altresì la pretesa giustificazione oggettiva di Qualcomm, fondata sulla reazione ai prezzi aggressivi di Icera e sulle esigenze commerciali della Huawei: un’impresa dominante non può invocare il semplice allineamento competitivo per legittimare prezzi predatori.
Comunicazione sulle priorità, concorrente altrettanto efficiente e rilevanza degli effetti
Il Tribunale chiarisce che la comunicazione sulle priorità della Commissione non vincola né il giudice né la Commissione come regola sostanziale, ma orienta la scelta dei casi. In ogni caso, l’analisi economica svolta dalla Commissione è compatibile con quella del concorrente «altrettanto efficiente», poiché il raffronto tra prezzi e costi svolge già tale funzione. La Commissione non deve inoltre dimostrare che la pratica abbia prodotto effetti anticoncorrenziali concreti o che il mercato sia stato effettivamente bloccato; il rischio di preclusione è sufficiente.
Competenza della Commissione ed effetti sugli scambi
Il Tribunale conferma la competenza della Commissione a sanzionare il comportamento, applicando il criterio dell’attuazione: Qualcomm sapeva o doveva sapere che i dispositivi contenenti i chip venduti a Huawei e ZTE sarebbero stati commercializzati anche nel SEE. Non è necessario che vi siano state vendite dirette nel SEE. Quanto al pregiudizio per il commercio tra Stati membri, il Tribunale ritiene che una strategia volta a eliminare il principale concorrente in un mercato di componenti destinati a prodotti commercializzati nell’Unione sia per natura idonea a incidere sugli scambi.
Quattordicesimo motivo e sanzione: annullamento parziale dell’articolo 2
Il Tribunale accoglie parzialmente il motivo relativo all’ammenda. Pur confermando in linea di principio la gravità e la durata dell’infrazione, ritiene che la Commissione abbia errato nel determinare il valore delle vendite ai fini del calcolo della sanzione: si è discostata senza adeguata motivazione dagli orientamenti del 2006, in particolare utilizzando il valore delle vendite dell’intero periodo in esame invece che il valore dell’ultimo anno completo di infrazione moltiplicato per la durata. La Commissione ha anche motivato in modo insufficiente la deroga al metodo standard.
Per effetto di ciò, il Tribunale annulla l’articolo 2 della decisione impugnata e, esercitando la competenza estesa al merito, ridetermina l’ammenda in EUR 238.732.659,33. La responsabilità per le spese viene ripartita proporzionalmente, con prevalente soccombenza di Qualcomm.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla l’articolo 2 della decisione della Commissione del 18 luglio 2019;
- fissa l’ammenda a EUR 238.732.659,33;
- respinge il ricorso per il resto;
- regola le spese in misura prevalente a carico di Qualcomm.
Principi applicati
La sentenza ribadisce che:
- in materia di prezzi predatori, l’analisi prezzo/costo e la prova dell’intento escludente possono bastare senza prova di effetti concreti;
- i LRAIC possono essere il parametro appropriato in settori ad alta intensità di R&S;
- la Commissione può ricostruire i prezzi effettivi usando dati contabili dell’impresa e adeguamenti economici;
- la comunicazione sulle priorità non sostituisce il diritto primario e la giurisprudenza;
- l’ammenda deve essere motivata conformemente agli orientamenti del 2006, pena la sua riforma in sede giurisdizionale.
Come è indicizzato
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