Tribunale, Sentenza T-521/22
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 18 September 2024. — Ivan Ivanovich Golovaty v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine – Freezing of funds – Lists of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Inclusion of the applicant’s name on the list – Support for the regime – Financial support – Benefiting from the regime – Repression of civil society – Error of assessment. — Case T-521/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Ivan Ivanovich Golovaty contro le misure restrittive dell’UE adottate e poi mantenute nei suoi confronti per la situazione in Bielorussia. Ha ritenuto sufficientemente motivata l’iscrizione, legittimi e prevedibili i criteri normativi applicati, e fondati i rilievi del Consiglio circa il sostegno e il beneficio dal regime Lukashenko nonché la responsabilità per la repressione della società civile. Sono state parimenti escluse violazioni dei diritti della difesa, della non discriminazione e del diritto di proprietà.
Rigetto del ricorso contro l’iscrizione e il mantenimento in lista di un imprenditore bielorusso soggetto a congelamento dei fondi per sostegno e beneficio dal regime Lukashenko e per repressione della società civile.
La questione giuridica
Nel ricorso ex articolo 263 TFUE, il ricorrente contestava: la legittimità e sufficiente determinatezza dei criteri di iscrizione relativi al "regime Lukashenko", al "sostegno" e al "beneficio"; l’adeguatezza della motivazione e il rispetto dei diritti della difesa nella fase di iscrizione iniziale e di mantenimento; l’esistenza di un errore di შეფასazione quanto al preteso sostegno/beneficio dal regime e alla responsabilità per la repressione della società civile; la violazione del principio di non discriminazione; la sproporzione della restrizione del diritto di proprietà.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che i criteri dell’Unione relativi a persone che "beneficiano di" o "sostengono" il regime Lukashenko, ovvero che sono responsabili della repressione della società civile in Bielorussia, sono sufficientemente chiari e prevedibili; ha inoltre ritenuto che il Consiglio disponesse di un solido fondamento fattuale per includere e mantenere in lista il ricorrente, direttore generale di Belaruskali e titolare di alte cariche pubbliche, poiché la società costituiva una rilevante fonte di entrate per il regime e il ricorrente era inserito nei meccanismi di potere bielorussi. Non vi è stata violazione della motivazione, dei diritti della difesa, del principio di non discriminazione né del diritto di proprietà; di conseguenza, il ricorso è stato integralmente respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 52(1) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41(2)(a) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Decisione 2012/642/PESC
- Regolamento (CE) n. 765/2006
- Decisione di esecuzione (PESC) 2022/881
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876
- Decisione (PESC) 2023/421
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/419
- Decisione 2012/36/PESC
- Regolamento (UE) n. 114/2012
- Regolamento (UE) n. 269/2014
Congelamento di fondi nei confronti di Ivan Ivanovich Golovaty per la situazione in Bielorussia
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto contro atti del Consiglio in materia di misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia. Il Tribunale esamina sia gli atti iniziali di iscrizione sia gli atti di mantenimento della lista relativi al ricorrente, imprenditore e dirigente di Belaruskali.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente, attivo in Bielorussia, è stato iscritto negli elenchi dell’Unione con decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 e regolamento di esecuzione (UE) 2022/876, poi confermati e prorogati con decisione (PESC) 2023/421 e regolamento di esecuzione (UE) 2023/419. Secondo il Consiglio, egli era direttore generale di Belaruskali, società statale considerata fonte significativa di entrate e valuta estera per il regime Lukashenko, occupava varie alte cariche pubbliche ed era strettamente associato al presidente Lukashenko; inoltre sarebbe stato responsabile della repressione della società civile per il trattamento riservato ai lavoratori partecipanti a scioperi e proteste.
Normativa e criteri di iscrizione
La Corte richiama il quadro sanzionatorio composto dalla decisione 2012/642/PESC e dal regolamento n. 765/2006, come modificati, in particolare l’articolo 4(1)(a) e (b) della decisione e l’articolo 2(4) e (5) del regolamento. I criteri rilevanti riguardano persone ed enti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, nonché persone ed enti che beneficiano o sostengono il regime Lukashenko, in particolare mediante supporto finanziario o materiale.
Motivazione della Corte sulla sufficiente motivazione
Il Tribunale respinge il motivo relativo all’obbligo di motivazione, affermando che le ragioni indicate dal Consiglio consentivano al ricorrente di comprendere sia i criteri applicati sia le circostanze fattuali poste a fondamento dell’iscrizione. La motivazione menzionava infatti il ruolo del ricorrente in Belaruskali, i suoi incarichi pubblici, le onorificenze ricevute e il suo rapporto con Lukashenko, oltre agli episodi di repressione nei confronti dei lavoratori in sciopero. Il richiamo ai criteri normativi non è stato ritenuto una mera formula vuota, ma una specificazione sufficiente del fondamento dell’inclusione in lista.
Diritti della difesa e accesso agli atti
Il Tribunale esclude anche la violazione dei diritti della difesa. Ricorda che, per le misure restrittive iniziali, il Consiglio non è tenuto a preavvertire l’interessato e può notificare motivi ed elementi di prova al momento o subito dopo l’adozione della misura, per preservarne l’effetto sorpresa. Nel caso concreto, il ricorrente ha potuto ottenere accesso alla documentazione su sua richiesta, presentare osservazioni e chiedere il riesame. L’errore materiale in un documento di lavoro, che riportava un numero errato di elementi di prova, non ha leso il diritto di accesso al fascicolo.
Legittimità e determinatezza dei criteri normativi
Quanto al principio di legalità e di certezza del diritto, il Tribunale afferma che i criteri “beneficiare di”, “sostenere”, “regime Lukashenko” e “repressione della società civile” sono sufficientemente chiari, precisi e prevedibili alla luce del loro tenore letterale, del contesto e delle finalità delle misure. La Corte valorizza la storia normativa delle sanzioni contro la Bielorussia sin dal 2012 e sottolinea che il Consiglio può adottare criteri ampi purché il loro campo di applicazione sia sufficientemente delimitato. Le contestazioni del ricorrente riguardo alla comprensione concreta di tali termini attengono, secondo il Tribunale, non alla validità dei criteri, ma alla loro applicazione al caso concreto.
Errore di valutazione: sostegno e beneficio dal regime
Sul merito, il Tribunale ritiene provati gli elementi fattuali valorizzati dal Consiglio: il ricorrente era direttore generale di Belaruskali dal 2014, società statale, altamente redditizia e monopolista nel settore dei fertilizzanti potassici, con utili rilevanti e versamenti al bilancio statale e a fondi speciali per lo sviluppo nazionale. Il Tribunale considera inoltre rilevante che il ricorrente occupasse cariche pubbliche di rilievo, fosse destinatario di premi statali e fosse inserito nei meccanismi di potere bielorussi, circostanza che lo collocava in una posizione privilegiata e allineata al regime.
Errore di valutazione: repressione della società civile
Il Tribunale considera ugualmente fondato il motivo relativo alla repressione della società civile. I documenti prodotti dal Consiglio mostravano che, dopo le elezioni presidenziali dell’agosto 2020, i lavoratori di Belaruskali che partecipavano a scioperi e proteste pacifiche furono privati di premi, licenziati o comunque sanzionati, in un contesto di intimidazione e repressione più generale. Il ricorrente, quale direttore generale, veniva ritenuto responsabile delle azioni dell’impresa; la sua eventuale delega interna di competenze disciplinari non escludeva la sua responsabilità complessiva. Il riferimento di Lukashenko alla possibile sostituzione degli scioperanti con minatori ucraini è stato considerato significativo del contesto di minaccia e intimidazione.
Non discriminazione
Il Tribunale respinge il motivo di discriminazione, osservando che il confronto con un’altra società sanzionata non era pertinente perché i criteri e la natura delle situazioni erano diversi. Inoltre, la misura nei confronti del ricorrente rispondeva a un’attività continuativa di sostegno al regime tramite il ruolo in Belaruskali, mentre l’altro caso riguardava un’attività ad hoc non ripetuta. Né era utile il raffronto con le prassi di altri Stati membri, trattandosi di misure di politica estera e di sicurezza comune adottate per una finalità specifica verso la Bielorussia.
Diritto di proprietà e proporzionalità
Quanto alla lesione del diritto di proprietà, il Tribunale ribadisce che il congelamento dei fondi è una misura cautelare e temporanea che limita l’uso dei beni senza privarne il titolare. La restrizione è ritenuta prevista dalla legge, finalizzata a un obiettivo di interesse generale e non eccessiva, anche perché soggetta a riesame periodico e accompagnata da deroghe per bisogni essenziali e altre autorizzazioni specifiche. La misura supera quindi il vaglio dell’articolo 52(1) della Carta.
Mantenimento in lista e riesame periodico
Sul mantenimento della lista, il Tribunale afferma che il Consiglio aveva svolto un riesame periodico effettivo: aveva comunicato l’intenzione di prorogare le misure, trasmesso nuovi elementi di prova e ricevuto osservazioni del ricorrente, poi riscontrate con una motivazione dettagliata. L’ulteriore indicazione che il ricorrente era presidente del consiglio di sorveglianza di JSC Belarussian Potash Company è stata ritenuta supportata dai documenti prodotti dal Consiglio. Poiché le ragioni di iscrizione permanevano e il contesto non era mutato in modo da rendere obsolete le prove, il mantenimento è stato giudicato legittimo.
Dispositivo e principi affermati
Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, con la Repubblica di Lettonia tenuta a sopportare le proprie. Il principio centrale della pronuncia è che, in presenza di un quadro probatorio sufficiente, il ruolo dirigenziale in una società strategica statale e l’inserimento nei circuiti di potere possono fondare, in modo legittimo, sia il sostegno sia il beneficio dal regime sanzionato, nonché la responsabilità per la repressione della società civile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 18 set 2024Tribunale, Sentenza T-334/19
- Sentenza · 18 set 2024Tribunale, Sentenza T-671/19
- Sentenza · 18 set 2024Tribunale, Sentenza T-528/22
- Sentenza · 18 set 2024Tribunale, Sentenza T-534/22
- Sentenza · 18 set 2024Tribunale, Sentenza T-617/22
- Sentenza · 18 set 2024Tribunale, Sentenza T-497/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →