Sentenza n. 6519/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del provvedimento emesso in data 22.11.2024, notificato alla ricorrente in data 10.12.2024 (a mezzo mail), di rigetto della richiesta di riconoscimento della formazione professionale D.Lgs. n. 206/2007, diniego classe di concorso A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE e A054 STORIA DELL’ARTE, nonché PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO della ricorrente ad ottenere la permanenza nella prima fascia delle GPS con il relativo riconoscimento degli incarichi di supplenze nonché il risarcimento dei danni patiti a seguito del mancato riconoscimento del diritto al conferimento degli incarichi di supplenze dalla prima fascia delle GPS, da liquidarsi in via equitativa e per l’effetto la corrispondente condanna del Ministero a corrispondere alla ricorrente le somme che codesto Tribunale vorrà liquidare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Romania, ai fini dell'insegnamento nelle classi di concorso A007 e A054 e dell'inserimento nella prima fascia delle GPS
Esito
Favorevole al ricorrente (docente aspirante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 22 novembre 2024, notificato il 10 dicembre 2024, con il quale era stata respinta la richiesta di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania. Il diniego era fondato principalmente sull'assenza dell'Adeverinta ministeriale, certificazione indicante la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni, nonché sulla ritenuta mancanza dei certificati relativi ai Nivel I e Nivel II, della documentazione sulla durata legale dei percorsi formativi e dell'Apostille o di altra legalizzazione dei documenti esteri. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto eccesso di potere, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di ragionevolezza, legittimo affidamento, certezza del diritto, buon andamento e imparzialità, violazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. 206/2007 e dell'art. 45 TFUE, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe rigettato automaticamente l'istanza senza esaminare concretamente l'intero percorso formativo, comparare la formazione estera con quella italiana o valutare eventuali misure compensative. Sono state inoltre proposte domande di accertamento del diritto alla permanenza nella prima fascia delle GPS e al riconoscimento degli incarichi di supplenza, nonché una domanda risarcitoria per i danni derivanti dal mancato conferimento degli incarichi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente alla domanda di annullamento. Il TAR ha ritenuto illegittimo il rigetto automatico fondato sull'assenza dell'Adeverinta ministeriale e sulle altre carenze documentali, poiché il Nivel costituisce un titolo di formazione rilevante e consente almeno l'avvio della valutazione, mentre l'Adeverinta ha funzione prevalentemente riassuntiva o certificativa e non aggiunge necessariamente elementi sostanziali di formazione. L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare tutte le competenze, conoscenze e capacità acquisite, effettuare una comparazione concreta tra formazione estera e italiana e, ove emergessero differenze, valutare l'imposizione di misure compensative. Non è stato ritenuto legittimo utilizzare la durata legale della formazione estera come parametro preliminare non previsto dalla direttiva, né respingere la domanda per la sola assenza di documenti, tanto più che le carenze erano state segnalate tardivamente e la fase procedimentale era stata chiusa repentinamente. Il TAR ha rilevato anche la violazione dei termini e delle regole procedurali dell'art. 51 della direttiva 2005/36/CE e dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007. Gli atti impugnati sono stati annullati e il Ministero è stato obbligato a riprendere il procedimento nel rispetto di tali disposizioni. È stata respinta la domanda di accertamento, in quanto il riconoscimento della qualifica e l'eventuale permanenza nella prima fascia delle GPS rientrano nelle prerogative amministrative. È stata respinta anche la domanda risarcitoria: non è stata ravvisata la colpa dell'Amministrazione, considerata l'oggettiva complessità e non univocità del quadro normativo e giurisprudenziale; inoltre la ricorrente non ha provato un danno patrimoniale concreto, la ragionevole probabilità di ottenere specifici incarichi, il nesso causale o un danno non patrimoniale risarcibile. Le spese sono state compensate per la reciproca parziale soccombenza e la non univocità dei precedenti.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE, artt. 12, 13, 14 e 51
"Titoli di formazione assimilati"; "Condizioni del riconoscimento"; "Provvedimenti di compensazione"; "Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali"
La direttiva impone una valutazione concreta e comparativa delle qualifiche e dell'intero percorso formativo, consentendo l'adozione di misure compensative ove emergano differenze; non legittima il rigetto automatico per l'assenza di uno specifico documento né per la mancata dimostrazione preliminare della durata legale della formazione.
artt. 3 e 16-22 d.lgs. 206/2007
Le disposizioni nazionali di recepimento devono essere applicate in modo coerente con la direttiva 2005/36/CE, assicurando l'esame effettivo della domanda di riconoscimento e delle qualifiche possedute.
artt. 45 e 49 TFUE
Le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento impongono, anche per qualifiche non rientranti specificamente nell'ambito della direttiva, una valutazione sostanziale delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La tutela giurisdizionale deve essere piena ed effettiva; ciò consente di valorizzare in giudizio la documentazione mancante quando l'Amministrazione abbia violato le regole procedimentali e abbia chiuso illegittimamente l'istruttoria.
art. 74 c.p.a.
Il giudice può motivare la sentenza mediante richiamo sintetico a precedenti conformi della propria Sezione.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria richiede la prova degli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi colpa dell'Amministrazione, danno concreto e nesso causale.
art. 1, commi 4 e 10, O.M. n. 88/2024
La durata biennale delle GPS e le modalità di assegnazione e rinuncia agli incarichi evidenziano che la posizione in graduatoria non determina automaticamente il conferimento di una supplenza.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'Amministrazione non può rigettare automaticamente l'istanza per l'assenza di una specifica certificazione se la documentazione disponibile consente almeno di avviare la valutazione sostanziale della formazione e delle competenze possedute.
- L'autorità competente deve esaminare l'intero percorso formativo dell'interessato, compararlo concretamente con quello richiesto nello Stato ospitante e, ove rilevi differenze, valutare l'adozione di misure compensative prima di disporre il rigetto.
- La discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nel riconoscimento delle qualifiche professionali non la esonera dall'obbligo di motivare nel merito, né consente di sostituire la valutazione comparativa con il rigetto fondato su carenze documentali meramente formali.
- Le regole procedurali europee sul termine e sulla completezza dell'istruttoria impediscono all'Amministrazione di richiedere tardivamente documenti integrativi e chiudere poi repentinamente il procedimento senza una valutazione effettiva della domanda.
- La domanda di accertamento del diritto al riconoscimento di una qualifica professionale o all'inserimento in una determinata fascia di graduatoria non può essere accolta quando l'esercizio di tale prerogativa presuppone una valutazione amministrativa ancora da compiere.
- Il risarcimento del danno derivante dal mancato conferimento di incarichi dalle GPS richiede la prova concreta della perdita di specifiche opportunità lavorative, del danno patrimoniale e del nesso causale; la mera posizione in graduatoria non dimostra una probabilità certa o elevata di ottenere l'incarico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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