Sentenza del 08/06/2015 n. 2488 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Plusvalenza realizzo terreni - Interposizione fittizia - Simulazione relativa - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Intento elusivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la ripresa fiscale connessa alla plusvalenza realizzata mediante la cessione di un terreno. Il terreno era stato prima donato dalla madre al contribuente, poi nuovamente donato dal contribuente alla madre e infine ceduto da quest’ultima a una società. Secondo l’ente impositore, tale sequenza negoziale integrava un’interposizione fittizia e una simulazione relativa, realizzate per evitare l’assolvimento degli obblighi fiscali sulla plusvalenza. La controversia riguardava quindi la prova dell’interposizione e dell’intento elusivo.
La decisione
La contestazione dell’ente impositore è stata ritenuta corretta. È stato riconosciuto il compiuto assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla simulazione relativa e all’interposizione fittizia. La struttura delle donazioni e della successiva vendita è stata considerata idonea a dimostrare che il contribuente era il reale titolare dell’operazione economica e che la sequenza negoziale era diretta a sottrarre la plusvalenza alla tassazione. L’accertamento è pertanto risultato fondato.
Norme richiamate
Disciplina fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni
La plusvalenza derivante dalla cessione di terreni deve essere assoggettata a imposizione quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa tributaria, indipendentemente dalla forma negoziale utilizzata per realizzare l’operazione.
Principio dell’interposizione fittizia e della simulazione relativa
Quando la titolarità formale del bene non coincide con il soggetto che effettivamente realizza l’operazione economica, l’amministrazione finanziaria può riqualificare la sequenza negoziale, purché dimostri la simulazione e l’interposizione mediante elementi probatori sufficienti.
Principio generale antielusivo
L’utilizzo di atti formalmente leciti non impedisce la contestazione fiscale quando la loro combinazione risulta priva di una reale funzione economica diversa dal conseguimento di un risparmio d’imposta.
Massime di principio
- La successione di trasferimenti tra soggetti strettamente collegati, seguita dalla vendita del bene a un terzo, può essere considerata interposizione fittizia se emerge che il soggetto formalmente estraneo alla vendita non aveva una reale autonomia economica.
- La forma giuridica degli atti non è decisiva: l’amministrazione finanziaria può valutare l’operazione nel suo complesso e individuare il reale titolare della plusvalenza.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato sull’interposizione, il contribuente deve fornire una spiegazione economica concreta e documentata della sequenza negoziale, non limitandosi a richiamare la validità formale degli atti.
- L’intento elusivo può essere desunto da elementi convergenti quali la stretta relazione tra le parti, la ravvicinata successione temporale degli atti, l’assenza di valide ragioni economiche e il risultato di sottrazione della plusvalenza a imposizione.
- La riqualificazione fiscale richiede comunque una prova effettiva della simulazione o dell’interposizione: non è sufficiente, da sola, la semplice presenza di più trasferimenti o di rapporti familiari tra i soggetti coinvolti.
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