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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 1351 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Opposizione alla cartella di pagamento relativa a spese per CTU per mancata comunicazione del decreto di liquidazione - Mancata proposizione del ricorso previsto dall'art. 170, D.p.r. 30.05.2002, n. 115, né richiesta di remissione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, cod. proc. civ. - Irrevocabilità del decreto di liquidazione delle spese per CTU - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la cartella di pagamento sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione del decreto con cui erano state liquidate le spese della CTU, poste solidalmente anche a suo carico. Ha quindi ritenuto di poter impugnare direttamente la cartella per tale omessa comunicazione.

La decisione

L’opposizione è stata ritenuta infondata. Il contribuente avrebbe dovuto impugnare direttamente il decreto di liquidazione delle spese CTU mediante il ricorso previsto dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011. In caso di mancata comunicazione del decreto, avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., decorrendo il termine dalla conoscenza, comunque acquisita, dell’avvenuta liquidazione. Non avendo proposto né l’opposizione al decreto né la rimessione in termini, il decreto di liquidazione è divenuto irrevocabile e la cartella è rimasta valida.

Norme richiamate

  • Art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede lo specifico rimedio di opposizione contro il decreto di pagamento o di liquidazione delle spese, che deve essere utilizzato per contestare l’an o il quantum delle somme liquidate.

  • Art. 15 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Disciplina il procedimento applicabile all’opposizione prevista dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, mediante ricorso al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • Art. 153, comma 2, del codice di procedura civile

    Consente la rimessione in termini quando la decadenza è dipesa da una causa non imputabile alla parte. Se il decreto non è stato comunicato, la parte deve attivarsi dalla prima effettiva conoscenza dell’avvenuta liquidazione.

Massime di principio

  • La contestazione del decreto di liquidazione delle spese CTU deve essere proposta con il rimedio specifico previsto dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002; non è normalmente sufficiente impugnare successivamente la cartella di pagamento.
  • L’omessa comunicazione del decreto non rende automaticamente inesigibile il credito né impedisce la sua irrevocabilità: impone al soggetto interessato di chiedere tempestivamente la rimessione in termini dopo aver avuto conoscenza della liquidazione.
  • La cartella di pagamento costituisce, in linea generale, lo strumento di riscossione di una somma già liquidata, non il momento processuale ordinario per discutere nel merito l’importo o la debenza delle spese CTU.
  • Quando esiste un rimedio processuale speciale, la mancata utilizzazione di quel rimedio può rendere definitiva la decisione sottostante e impedire di recuperare la contestazione in una fase successiva.

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