Sentenza n. 712/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza n. 2394/22, pubblicata in data 17.11.2022, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Taranto e notificata in data 09.04.2023 al competente Ministero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Taranto – Sezione Lavoro n. 2394/2022, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive e degli interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 2394/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale civile di Taranto, pubblicata il 17 novembre 2022 e notificata al Ministero il 9 aprile 2023. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito e ha depositato il decreto di ricostruzione della carriera, adottato in esecuzione della sentenza, nonché la documentazione relativa al pagamento delle differenze retributive, pari a euro 3.846,07 al netto delle ritenute fiscali, e degli interessi. La ricorrente non ha specificamente contestato l’intervenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente sulla base del decreto di ricostruzione della carriera e della documentazione sui pagamenti depositati dal Ministero. Il pagamento delle differenze retributive è stato ritenuto provato ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., non essendo stato specificamente contestato dalla ricorrente. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione.
art. 64, comma 2, c.p.a.
L’intervenuto pagamento delle differenze retributive, non specificamente contestato dalla ricorrente, è stato ritenuto provato dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata mediante l’adozione dell’atto dovuto e l’esecuzione dei relativi pagamenti determina la cessazione della materia del contendere.
- La mancata contestazione specifica della documentazione depositata dall’amministrazione può consentire al giudice di ritenere provato, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., l’avvenuto pagamento delle somme dovute.
- Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, qualora la pretesa del ricorrente sia stata soddisfatta soltanto nel corso del processo.
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