Cassazione Penale, Sentenza n. 40465/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha dichiarato non doversi procedere per il capo B) (artt. 110-474 c.p.) e ha confermato la condanna per il capo A) (artt. 110-648 c.p.). Hanno dedotto: 1) omissione di motivazione in relazione a istanze di remissione in termini ex artt. 175 e 629-bis c.p.p. per chiedere il rito abbreviato; 2) mancata fissazione dell'udienza o altro provvedimento per la remissione in termini riguardo a Sudahan Djemailji; 3) violazione del diritto al contraddittorio per notifiche irregolari e mancanza di traduzione; 4) errore logico/contraddittorio nella motivazione circa la natura non grossolana della contraffazione dei prodotti sequestrati; 5) apparente ingiustificata mancata applicazione dell'attenuante speciale ex art. 648, quarto comma, c.p.; 6) carenza di motivazione in ordine all'applicabilità delle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: a) la richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis) era infondata perché il giudicato non si era ancora formato essendo pendente l'impugnazione; b) il diniego della remissione in termini è autonoma impugnabile con ricorso per cassazione (art. 175 comma 6 c.p.p.) e non poteva essere censurato unitamente alla sentenza di merito; c) le questioni sulla irregolarità delle notifiche e sull'omessa traduzione non erano state sollevate in appello e, ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p., risultano così precluse; inoltre sono state riproposte in termini generici e privi di specificazione del pregiudizio concreto; d) il motivo che contesta la valutazione della responsabilità è generico e meramente rivalutativo, mentre la motivazione di merito è congrua e descrive la disponibilità di numerosi profumi contraffatti privi di codici produttore e in confezioni non originali; e) il rigetto dell'attenuante speciale ex art. 648, quarto comma, è fondato su valutazioni di merito coerenti (numero elevato di prodotti per la vendita); f) non essendo stata presentata alcuna istanza di sostituzione della pena detentiva, la Corte territoriale non era obbligata a pronunciarsi sulla possibilità di pene sostitutive. Infine, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110-474 cod. pen.
I reati risultano contestati al capo B); la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per tale capo e la Cassazione riporta la contestazione senza rimettere in discussione la decisione di non procedere.
artt. 110-648 cod. pen.
I reati ascritti al capo A) (ricettazione/illecito collegato alla detenzione per la vendita di prodotti contraffatti) sono stati confermati dalla Corte d'appello e la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione in ordine alla responsabilità.
art. 175 cod. proc. pen.
La remissione in termini per proporre istanza di rito abbreviato è un rimedio il cui diniego è impugnabile autonomamente; la Corte ha osservato che il relativo rigetto non poteva essere censurato unitamente alla sentenza di merito.
art. 629-bis cod. proc. pen.
La rescissione del giudicato richiede l'esistenza di un giudicato formatosi; in presenza di impugnazione pendente il rimedio non è applicabile, per cui la richiesta è stata rigettata come improcedibile.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
I punti non sollevati in sede d'appello non sono deducibili in Cassazione; la Corte ha escluso le censure relative a notifiche e traduzione perché non previamente rappresentate in appello.
art. 175, comma 6, cod. proc. pen.
Il diniego della remissione in termini può essere impugnato autonomamente con ricorso per cassazione e non è normalmente censurabile con la sentenza di merito; la Corte ha richiamato tale principio per escludere la ricevibilità dei motivi.
Massime di principio
- Le istanze di remissione in termini e le richieste di rescissione del giudicato devono essere proposte e valutate nei corretti momenti processuali: la rescissione richiede un giudicato già formato e il diniego della remissione è impugnabile separatamente.
- Questioni procedurali non sollevate in appello risultano precluse in Cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p.; quindi vanno tempestivamente dedotte in sede di merito sotto pena di inammissibilità.
- Allegazioni generiche o prive di specificazione del pregiudizio concreto (es. irregolarità notifiche, mancanza di traduzione) non sono sufficienti per ottenere l'annullamento in Cassazione: è necessario indicare l'interesse concreto e il danno attuale.
- La Corte di legittimità non è luogo per la rivalutazione libera dei fatti: se la motivazione di merito è congrua e non contraddittoria, i profili di fatto contestati come generici vengono ritenuti inammissibili.
- Se non viene formalmente richiesta la sostituzione della pena in sede di merito, il giudice d'appello non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio sulla possibilità di pene alternative.
- La mancata applicazione di circostanze attenuanti richiede una specifica deduzione e motivazione: in assenza di argomentazioni precise sulla irrilevanza o sussistenza delle attenuanti, la valutazione di merito resta insindacabile.
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