Cassazione Civile, Ordinanza n. 24904/2025 del 09/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, erano stati emessi avvisi di accertamento per maggiori redditi imponibili relativi agli anni d’imposta 2005-2008. Per gli anni 2007 e 2008 il contribuente aveva proposto ricorsi, poi definiti dalla CTR Lombardia con sentenza passata in giudicato che aveva rideterminato la pretesa fiscale nella misura del 44% del maggior reddito accertato. In seguito, dopo un diverso contenzioso relativo a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e alla sospensione della riscossione ex art. 1, commi 537 ss., L. 228/2012, erano state annullate di diritto alcune partite di ruolo. Successivamente l’agente della riscossione notificava una nuova intimazione di pagamento, fondata sugli importi risultanti dalla sentenza del 2014. Il contribuente impugnava l’intimazione e le pregresse intimazioni sostenendo che la sentenza CTR n. 1531/2017 avesse annullato gli avvisi di accertamento presupposti; i giudici di merito accolsero tale tesi, ritenendo esistente un conflitto di giudicati e applicando il criterio della prevalenza del giudicato cronologicamente posteriore. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe erroneamente esteso gli effetti della sentenza del 2017 agli avvisi di accertamento, mentre quella decisione riguardava solo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l’annullamento delle partite di ruolo, non il titolo impositivo. La ricorrente sosteneva che non vi fosse alcun conflitto tra giudicati, poiché il vero titolo della riscossione era la sentenza CTR n. 4179/2014, passata in giudicato, che consentiva la riscossione coattiva del credito nei limiti ivi stabiliti e nel termine decennale di cui all’art. 2953 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l’intimazione di pagamento. Ha inoltre regolato le spese ponendole a carico del contribuente per il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese dei gradi di merito. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la sentenza CTR n. 1531/2017 aveva definito soltanto il contenzioso sulla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e sull’annullamento delle partite di ruolo per mancata risposta all’istanza di sospensione legale, senza annullare gli avvisi di accertamento definitivi; pertanto non sussisteva alcun conflitto di giudicati. Il titolo giuridico delle intimazioni era invece la sentenza CTR n. 4179/2014, passata in giudicato, che aveva rideterminato la pretesa tributaria e legittimava la riscossione entro il termine decennale.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
viene richiamato per sostenere che il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo entro l’oggetto effettivamente deciso; la Corte esclude che la sentenza del 2017 abbia coperto gli avvisi di accertamento
art. 324 c.p.c.
richiamato quale norma sul giudicato formale, per censurare l’erronea individuazione del giudicato prevalente
art. 112 c.p.c.
richiamato per contestare la decisione oltre i limiti del petitum e del thema decidendum del precedente giudizio
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione di norme processuali
art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma posta a base dell’intimazione di pagamento
art. 1, commi 537 ss., L. 24 dicembre 2012, n. 228
disciplina la sospensione legale della riscossione e il meccanismo di annullamento di diritto delle partite di ruolo in caso di mancata risposta dell’ente creditore
art. 1, comma 540, L. 24 dicembre 2012, n. 228
"trascorsi inutilmente il termine di duecentoventi giorni... le partite... sono annullate di diritto"
la Corte chiarisce che l’annullamento riguarda il ruolo e le partite iscritte, non il titolo giuridico sostanziale del credito
art. 1, comma 538, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come base dell’istanza di sospensione della riscossione presentata dal debitore
art. 2953 c.c.
richiamato per affermare che la sentenza definitiva consente la riscossione del credito accertato nel termine decennale
Massime di principio
- Il giudicato va individuato in base all’oggetto effettivamente deciso: una sentenza che definisce un contenzioso su atti della riscossione non estende automaticamente i propri effetti al titolo impositivo presupposto, se questo non è stato espressamente annullato o rimosso.
- L’annullamento di diritto delle partite di ruolo previsto dalla disciplina della sospensione legale della riscossione incide sul ruolo e sulla riscossione coattiva già avviata, ma non travolge il titolo sostanziale del credito, che può essere nuovamente posto a base di una nuova iscrizione a ruolo se ancora valido.
- Non è configurabile un conflitto di giudicati quando le decisioni riguardano oggetti diversi: l’eventuale prevalenza del giudicato successivo presuppone una reale incompatibilità tra decisioni aventi il medesimo oggetto.
- Quando il titolo della riscossione è una sentenza passata in giudicato che ha rideterminato il debito, la pretesa può essere riscossa nei limiti stabiliti da quel giudicato e nel termine di prescrizione decennale previsto per il credito giudizialmente accertato.
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