Ordinanza n. 2654/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 5430/2025, oggetto di appello
Esito
La controversia
L’Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania n. 5430/2025. Dall’ordinanza non emergono i motivi specifici dell’appello né il contenuto della controversia sostanziale, ma risulta controversa l’attendibilità dell’esame sierologico negativo effettuato su capi bufalini dopo un test con tampone vaginale risultato positivo, con particolare riferimento alla capacità dell’esame sierologico di certificare l’assenza della patologia e all’eventuale possibilità di risultati falsi negativi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta del verificatore precedentemente nominato di essere esonerato dall’incarico e ha nominato in sua sostituzione un professore del Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Milano. Ha disposto una verificazione tecnica, formulando il quesito volto ad accertare se l’esame sierologico negativo, preceduto dal tampone vaginale positivo sui medesimi capi bufalini, sia inidoneo a certificare l’assenza della patologia, se sia attendibile e se possa fornire risultati falsi negativi. Il verificatore dovrà esaminare la documentazione in atti, acquisire eventuali ulteriori documenti, svolgere le visite necessarie sui capi e depositare una relazione nel fascicolo processuale digitale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stato liquidato un anticipo di € 1.500,00, provvisoriamente posto a carico dell’Azienda Sanitaria appellante. L’udienza di merito del 9 luglio 2026 è stata confermata; ogni ulteriore decisione sul merito, sul rito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato in relazione alla verificazione disposta nel processo amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina degli ausiliari e degli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia richiede specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, il giudice amministrativo può disporre una verificazione, individuando un soggetto dotato della necessaria competenza e formulando un quesito circoscritto ai fatti tecnici rilevanti.
- Il verificatore può essere sostituito quando il soggetto originariamente incaricato chieda di essere esonerato; la sostituzione non definisce il merito della controversia e comporta la rinnovazione o prosecuzione dell’incarico secondo le indicazioni del giudice.
- La verificazione può comprendere l’esame della documentazione già acquisita, l’acquisizione di ulteriori documenti ritenuti pertinenti e lo svolgimento di visite o accertamenti diretti, quando necessari per una risposta tecnica esauriente al quesito.
- La liquidazione provvisoria dell’anticipo per il compenso del verificatore può essere posta a carico della parte appellante, con riserva della definitiva regolazione delle spese e degli oneri di causa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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