Cassazione Penale, Sentenza n. 28267/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze contestando: 1) la incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia (sostenendo che il reato si sarebbe consumato dove la parte offesa ha la sede, Latina/Borgo Montello, perché il pagamento era stato effettuato con assegni postdatati posti all'incasso in quella sede); 2) la sussistenza del reato di truffa, deducendo che l'uso di assegni postdatati in campo commerciale è frequente e non idoneo di per sé ad ingenerare il convincimento fraudolento, e che mancassero rappresentazioni sulla futura disponibilità della provvista e prove del fallimento della precedente società; 3) vizi motivazionali delle statuizioni civili: l'ammissione di Gennaro Cesarano come parte civile in proprio (e non solo quale legale rappresentante di Italgiglio s.r.l.) e la concessione/quantificazione delle provvisionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che la truffa si è consumata al momento del conseguimento della merce (piante e fiori) consegnata nel magazzino di Pescia, perciò la competenza territoriale del Tribunale di Pistoia era corretta. Ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito secondo cui la consegna di assegni postdatati accompagnata da rassicurazioni sulla futura provvista, l'onorazione iniziale di alcuni assegni e l'aumento degli ordini nonché la mancata comunicazione del fallimento della precedente società integrano artifici e raggiri idonei a realizzare la truffa. Ha inoltre confermato la legittimazione di Cesarano a costituirsi parte civile anche in proprio quale socio che subisce le conseguenze patrimoniali e ha ritenuto non impugnabile in cassazione la liquidazione della provvisionale. Conseguenze pratiche: rigetto dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per complessivi Euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La Corte ha interpretato il reato di truffa come consumato con il conseguimento dell'ingiusto profitto (la merce) da parte dell'agente: la consegna di assegni postdatati accompagnata da rassicurazioni sulla provvista può integrare gli artifici e raggiri richiesti dall'articolo
art. 8 c.p.p.
Richiamato in relazione alla competenza territoriale: la consumazione del reato si valuta nel luogo in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene oggetto della truffa (qui, il magazzino di Pescia), determinando la competenza del foro corrispondente
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione: i ricorrenti hanno dedotto errori di applicazione di legge e vizi della motivazione, ma la Corte ha ritenuto le doglianze infondate o non ammissibili nei limiti consentiti
art. 61 n. 7 c.p.
Aggravante richiamata in primo grado per danno patrimoniale di rilevante gravità: utilizzata dai giudici di merito nella qualificazione della gravità del fatto
art. 616, comma 1 c.p.p.
Norma che permette la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma per la cassa delle ammende
Massime di principio
- La truffa contrattuale si considera consumata quando l'agente ottiene il bene o servizio che costituisce l'oggetto dell'illecito: la competenza territoriale va valutata in base al luogo del conseguimento del bene, non necessariamente al luogo in cui i titoli (assegni) sono stati poi incassati o protestati
- La mera emissione di assegni postdatati, sebbene comune in ambito commerciale, non esclude automaticamente la sussistenza della truffa: rilevano le circostanze accertate che dimostrino rassicurazioni sulla futura provvista, un comportamento ingannevole idoneo a indurre in errore (es. onorazione iniziale per acquisire fiducia e poi inesigibilità) e la reticenza su fatti rilevanti (es. fallimento di società precedenti)
- In cassazione non è consentito riesaminare liberamente la valutazione di merito circa il peso probatorio degli elementi: sono sindacabili solo i vizi della motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali
- La costituzione di parte civile può essere riconosciuta anche ai soci (anche se non legale rappresentante) quando subiscono direttamente conseguenze patrimoniali dall'illecito consumato nei confronti della società
- Le decisioni discrezionali di merito, come la concessione e la quantificazione di una provvisionale, non sono impugnabili in cassazione e rimangono sottratte al sindacato di legittimità
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