Sentenza n. 12296/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento di rigetto, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, reso dal Comandante della Legione Carabinieri Lazio, Gruppo di -OMISSIS-organo gerarchicamente sovraordinato al Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS--OMISSIS-emesso a seguito del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare del rimprovero irrogata dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- con provv. -OMISSIS- del -OMISSIS- in pari data notificato all'interessato -OMISSIS- con la motivazione: “Comandante dell'Aliquota Subacquei Carabinieri di Roma, segnalava al Centro Nazionale Amministrativo l'avvenuta errata attribuzione di particolare identità percepita da parigrado, peraltro in servizio presso altro reparto, senza osservare la via gerarchica omettendo di informare, appena possibile, i propri superiori gerarchici in merito all'iniziativa assunta”, mancanza asseritamente commessa nel febbraio 2023 in violazione art. 715 co. 2 (Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica), 716 co. 3, lett. b (Iniziativa) di cui al DPR 90/2010 (TU delle disposizioni regolamentari in tema di Ordinamento Militare) e della relativa sanzione di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare del rimprovero e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero, irrogata per avere segnalato direttamente al Centro Nazionale Amministrativo l'errata attribuzione di un'indennità a un collega, senza rispettare la via gerarchica e senza informare tempestivamente i superiori. Ha dedotto, anzitutto, la violazione delle garanzie procedimentali, lamentando l'assegnazione di un termine di soli dieci giorni per le controdeduzioni, anziché del termine pari ai due terzi della durata massima del procedimento, nonché restrizioni nell'accesso agli atti e al rapporto che avrebbe potuto dimostrare la sua buona fede. Ha inoltre contestato la specificità della contestazione, l'illogicità dell'iter disciplinare, la violazione del diritto di difesa, l'erronea ricostruzione dei fatti e la sproporzione della sanzione. Nel merito ha sostenuto di avere previamente informato i superiori, formalmente e informalmente, e di avere agito per tutelare il buon andamento dell'amministrazione e correggere un'errata erogazione di indennità.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha riconosciuto che l'atto di avvio aveva inizialmente assegnato un termine di dieci giorni, non conforme al termine previsto dall'art. 1029, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010, ma ha ritenuto l'errore tempestivamente emendato, poiché al militare era stata offerta la possibilità di chiedere una dilazione prima della scadenza e non risultava presentata alcuna richiesta. L'accesso agli atti presenti nel fascicolo disciplinare era stato consentito in tempo utile per la difesa; la successiva richiesta relativa a un rapporto era stata presentata dopo l'adozione della sanzione, il relativo diniego era stato confermato dalla Commissione per l'accesso e non era stato ritualmente impugnato. Il documento, inoltre, risultava già noto al ricorrente e non era stato contestato con motivi aggiunti. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha accertato che la segnalazione al Centro Nazionale Amministrativo precedeva di sei giorni il colloquio con i superiori e che il precedente colloquio era avvenuto con un sottoposto, non con un superiore gerarchico. Il fatto materiale contestato era quindi sussistente. La violazione della via gerarchica non è stata ritenuta manifestamente irragionevole, poiché il rispetto della scala gerarchica costituisce nell'ordinamento militare un principio sostanziale diretto a garantire l'effettività della catena di comando e la coesione interna, non superabile sulla base di valutazioni soggettive circa l'urgenza riparatoria dell'iniziativa. La sanzione è stata inoltre ritenuta proporzionata, anche perché corrispondente alla forma minima del rimprovero. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1029, comma 2, d.P.R. 90/2010
termine a difesa pari a due terzi della durata massima del procedimento
La disposizione garantisce all'incolpato un termine difensivo proporzionato alla durata massima del procedimento. L'erronea indicazione iniziale del termine non determina l'illegittimità quando l'amministrazione la corregga tempestivamente, prima della scadenza del termine assegnato o della presentazione delle controdeduzioni, e l'interessato non chieda una dilazione.
art. 715, comma 2, d.P.R. 90/2010
Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica
La disposizione impone il rispetto della via gerarchica per istanze, segnalazioni o lamentele del militare.
art. 716, comma 3, lettera b), d.P.R. 90/2010
La violazione dei doveri relativi all'iniziativa è stata posta a fondamento della contestazione disciplinare per la segnalazione diretta al Centro Nazionale Amministrativo senza previa informazione dei superiori.
art. 1370, comma 1, d.lgs. 66/2010
La norma è stata invocata in relazione alla specificità della contestazione e della sanzione disciplinare, ma le relative censure sono state respinte.
art. 1398 d.lgs. 66/2010
La norma è stata richiamata dal ricorrente con riguardo alla disciplina del procedimento disciplinare; il TAR ha respinto le relative doglianze.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
La norma è stata invocata per contestare la calibrazione e la proporzionalità della sanzione, ritenuta invece legittima dal TAR.
art. 24 Cost.
Il richiamo al diritto di difesa non ha condotto all'annullamento, poiché il TAR ha escluso una concreta compressione delle facoltà difensive.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, l'erronea indicazione iniziale del termine a difesa non comporta necessariamente l'illegittimità della sanzione se l'amministrazione corregge tempestivamente l'errore, prima della scadenza del termine originario o della presentazione delle controdeduzioni, offrendo all'incolpato la possibilità di disporre del termine corretto, e l'interessato non chiede una dilazione.
- L'accesso agli atti del fascicolo disciplinare soddisfa le garanzie difensive quando sia consentito in tempo utile per la presentazione delle controdeduzioni. Una richiesta di accesso proposta dopo la conclusione del procedimento non può incidere sulla legittimità della sanzione, salvo rituale contestazione del relativo diniego e concreta incidenza difensiva.
- Nell'ordinamento militare il rispetto della via gerarchica per istanze, segnalazioni e lamentele costituisce un dovere sostanziale, funzionale all'effettività della catena di comando e alla coesione interna, e non una mera formalità derogabile sulla base di valutazioni soggettive circa l'opportunità di segnalare direttamente una possibile irregolarità.
- La preventiva informazione a un militare di grado inferiore non equivale all'informazione dovuta al superiore gerarchico e non assolve l'obbligo di rispettare la catena di comando.
- La valutazione della gravità della condotta e la scelta della sanzione disciplinare militare rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili nei limiti della manifesta irragionevolezza; il rimprovero, quale sanzione minima, non è sproporzionato in presenza della violazione accertata della via gerarchica.
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