Sentenza del 21/12/2016 n. 26516 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Regione Calabria ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro che aveva dichiarato tardivo il suo appello contro la decisione di primo grado, favorevole al contribuente, relativa al recupero delle tasse automobilistiche per gli anni 2000, 2001 e 2002. La Regione sosteneva che l'atto di appello fosse stato consegnato all'Ufficiale giudiziario il 29 ottobre 2007, entro il termine lungo di impugnazione, e spedito il 30 ottobre 2007, sicché avrebbe dovuto applicarsi il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 149 c.p.c. e 4 della legge n. 890/1982, nonché vizi di motivazione e travisamento dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Calabria, senza esaminare nel merito la questione della tempestività dell'appello. Il ricorso non conteneva infatti il quesito di diritto e il momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La Regione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 500 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 327, comma 1, c.p.c.
Disciplina il termine lungo per impugnare una sentenza non notificata, individuato nel caso concreto in un anno dalla pubblicazione, con il computo della sospensione feriale dei termini.
Art. 366-bis c.p.c.
L'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Nel regime applicabile al ricorso, imponeva che ogni motivo fondato sugli artt. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c. si concludesse con un quesito di diritto specifico e autonomamente comprensibile. Per il vizio di motivazione richiedeva inoltre un chiaro momento di sintesi del fatto controverso o delle ragioni dell'insufficienza motivazionale.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Prevede, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sui fatti controversi, secondo il regime processuale allora vigente.
Art. 149 c.p.c.
È stato invocato dalla Regione in relazione al perfezionamento della notificazione a mezzo posta e alla rilevanza, per il notificante, della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Art. 4 della legge n. 890/1982
È stato richiamato dalla Regione con riguardo alla notificazione degli atti giudiziari tramite il servizio postale e alla determinazione del momento perfezionativo della notificazione.
Art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
Richiama, nel processo tributario, il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo applicabile al periodo considerato.
Sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002
Riconosce il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, per cui la notificazione si perfeziona in momenti diversi per il notificante e per il destinatario; tuttavia, tale questione non è stata esaminata dalla Cassazione perché il ricorso era inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il rispetto dei requisiti formali del ricorso è preliminare all'esame delle questioni di merito: la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi richiesto dalla disciplina applicabile comporta l'inammissibilità.
- Quando si impugna una decisione soggetta a un regime processuale passato, occorre verificare quale normativa fosse temporalmente applicabile e rispettarne puntualmente gli oneri formali, anche se successivamente abrogata.
- Le questioni sulla tempestività di un'impugnazione e sulla scissione degli effetti della notificazione possono essere decisive, ma non vengono esaminate se il ricorso per cassazione è inammissibile per carenze formali.
- Per i termini processuali è essenziale documentare con precisione sia la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario sia la data di spedizione e di ricezione, tenendo conto della sospensione feriale e della disciplina vigente.
- Il quesito di diritto deve formulare in modo autonomo e generalizzabile la regola giuridica che si chiede alla Corte di applicare; non è sufficiente ripetere le argomentazioni del motivo o chiedere genericamente l'accoglimento del ricorso.
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