Sentenza n. 2459/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01709/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro l'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado un'ordinanza sindacale che le ingiungeva di rimuovere rifiuti presenti in un compendio industriale, contestando la propria legittimazione passiva, l'assenza di un obbligo di rimozione, l'imputabilità dei fatti ad altri soggetti, il mancato accertamento in contraddittorio della responsabilità dolosa o colposa e l'addebito di una culpa in vigilando fondato sulle sole visure catastali. Il TAR aveva dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo non tempestivo il deposito e negando la rimessione in termini. La società ha appellato deducendo l'erronea applicazione dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, come richiamato nel provvedimento, sostenendo che il deposito telematico era stato effettuato il 7 febbraio 2023, ultimo giorno utile, e che il sistema aveva generato le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. La successiva ricevuta di rifiuto per errore nella firma digitale non era mai stata ricevuta dal difensore. Appena acquisita la conoscenza del problema, la società aveva interpellato la segreteria del TAR e il webmaster della giustizia amministrativa e aveva presentato, il 17 febbraio 2023, istanza di rimessione in termini, provvedendo anche a rinnovare il deposito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello. Ha ritenuto documentato che il deposito telematico era stato effettuato il 7 febbraio 2023, entro il termine decadenziale, e che il sistema aveva generato le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, senza tuttavia generare o inviare al difensore la ricevuta di rifiuto relativa all'errore E003 nella firma digitale. La società non poteva quindi conoscere tempestivamente l'esito negativo dei controlli né correggere l'errore nella stessa giornata. L'istanza di rimessione in termini, presentata il 17 febbraio 2023, è stata considerata tempestiva e ragionevole, tenuto conto della condotta diligente della parte, dell'origine non imputabile del disguido informatico e della sollecitudine con cui essa si era attivata dopo aver appreso il problema. Il Collegio ha inoltre escluso che fosse rimproverabile al difensore avere utilizzato l'ultimo giorno utile per il deposito. La declaratoria di irricevibilità del TAR, fondata sull'omessa adeguata considerazione delle allegazioni documentali e su una motivazione apparente e incoerente, ha determinato la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. La sentenza appellata è stata pertanto annullata e la causa rinviata al primo giudice, senza esame del merito dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.
Il deposito telematico si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna entro il giorno di scadenza, anche quando un successivo errore del sistema impedisca la conoscenza del rifiuto e richieda la regolarizzazione dell'atto.
art. 45 c.p.a.
Il termine per il deposito del ricorso può essere utilizzato integralmente dalla parte; l'effettuazione del deposito nell'ultimo giorno utile non costituisce, di per sé, comportamento negligente.
art. 105, comma 1, c.p.a.
La nullità della sentenza di primo grado, derivante da una declaratoria di irricevibilità fondata su motivazione apparente e su un errore palese che abbia impedito l'esame del merito, impone l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al primo giudice.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Consente la compensazione delle spese in presenza di ragioni eccezionali, ravvisate nella novità e nel tenore delle questioni controverse.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Concorre a fondare la compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Il deposito telematico del ricorso si considera effettuato tempestivamente quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, anche se il sistema informatico non comunica successivamente l'esito negativo dei controlli automatici.
- Quando il mancato perfezionamento finale del deposito dipende da un malfunzionamento o da un'anomalia non imputabile alla parte, la rimessione in termini può essere concessa se l'interessato si attiva con sollecitudine dopo avere acquisito conoscenza dell'errore, presenta un'istanza espressa e provvede alla regolarizzazione dell'adempimento.
- L'utilizzo dell'ultimo giorno previsto per il deposito dal termine processuale non integra, di per sé, negligenza o abuso, poiché la parte ha diritto di utilizzare integralmente il termine assegnato dalla legge.
- La declaratoria di irricevibilità del ricorso fondata su una motivazione apparente, su un errore palese o sull'omessa considerazione di elementi documentali decisivi, tale da impedire integralmente l'esame del merito, determina la nullità della sentenza e impone il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
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