Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-47/19

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 giugno 2021. — Dansk Erhverv contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Vendita di bevande in lattina in esercizi commerciali frontalieri in Germania ai residenti stranieri – Esenzione dal deposito cauzionale a condizione di consumare fuori dal territorio tedesco le bevande acquistate – Denuncia – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Presupposti per l’apertura di un procedimento d’indagine formale – Errore di diritto – Serie difficoltà – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali – Mancata imposizione di un’ammenda. — Causa T-47/19

Giurisprudenza europea62019TJ0047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione con cui la Commissione aveva ritenuto non configurabile un aiuto di Stato nella prassi tedesca di esenzione dal deposito cauzionale per i negozi frontalieri. Ha escluso che la pretesa violazione di norme ambientali o nazionali potesse, da sola, incidere sulla qualificazione della misura come aiuto, ma ha ravvisato serie difficoltà nell’istruttoria della Commissione, soprattutto sulla mancata irrogazione di ammende. La decisione è stata quindi annullata integralmente.

Aiuti di Stato: illegittimità della decisione della Commissione che aveva escluso, in fase preliminare, la presenza di aiuto nelle misure tedesche di esenzione dal deposito cauzionale, mancata riscossione dell’IVA e mancata irrogazione di ammende ai negozi frontalieri.

La questione giuridica

Se la Commissione, esaminando una denuncia in materia di aiuti di Stato relativa ai negozi frontalieri tedeschi, potesse concludere in fase preliminare che le misure contestate non costituivano aiuto senza avviare il procedimento d’indagine formale, in particolare: 1) se la violazione di norme ambientali e di diritto nazionale potesse incidere sulla qualificazione della misura come aiuto di Stato; 2) se la mancata riscossione dell’IVA sul deposito cauzionale fosse o meno finanziata mediante risorse statali; 3) se la mancata irrogazione di ammende, in un contesto di prassi amministrativa e di incertezze interpretative, escludesse la sussistenza di risorse statali.

Principio di diritto

In materia di aiuti di Stato, la violazione di norme ambientali o di diritto interno non basta, di per sé, a dimostrare che una misura nazionale sia un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; tuttavia, quando la Commissione esamina una misura che comporta la mancata irrogazione di ammende, non può limitarsi a rilevare generici dubbi interpretativi, ma deve verificare se tali dubbi siano temporanei e inseriti in un processo di graduale chiarimento delle norme. Poiché nella specie la Commissione non ha svolto un esame completo e approfondito delle misure controverse, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata nel suo complesso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 11 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva 94/62/CE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 49, paragrafo 1
  • Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (VerpackV)
  • Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts

Aiuti di Stato relativi ai negozi frontalieri tedeschi e sistema di deposito cauzionale

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Dansk Erhverv contro la decisione della Commissione che, in fase di esame preliminare, aveva escluso la presenza di aiuto di Stato in alcune misure applicate ai negozi frontalieri tedeschi. La controversia nasce dal sistema tedesco di deposito cauzionale per gli imballaggi di bevande monouso e dalla prassi delle autorità regionali di non imporre il deposito, né le relative ammende, quando le bevande venivano vendute a clienti stranieri che firmavano una dichiarazione di esportazione.

Fatti e procedimento amministrativo

La VerpackV imponeva ai distributori di addebitare un deposito cauzionale di almeno EUR 0,25 per determinati imballaggi monouso e prevedeva che la mancata riscossione costituisse illecito amministrativo sanzionabile con ammenda fino a EUR 100000. Dansk Erhverv ha denunciato alla Commissione che la Germania avrebbe concesso un aiuto illegittimo ai negozi situati alla frontiera con la Danimarca, consistito nell’esenzione di fatto dal deposito cauzionale e nella mancata imposizione delle sanzioni.

La Commissione, nella decisione C(2018) 6315 final, ha esaminato tre aspetti: la mancata riscossione del deposito cauzionale, la mancata riscossione dell’IVA relativa al deposito e la mancata irrogazione di ammende. Ha ritenuto che la prima misura non implicasse risorse statali, che la seconda fosse solo conseguenza indiretta dell’assenza del deposito e che la terza, in un contesto di difficoltà interpretative della normativa, non integrasse un vantaggio finanziato mediante risorse statali.

Ricevibilità e legittimazione ad agire

Il Tribunale ha anzitutto affrontato la ricevibilità del ricorso. Ha rilevato che Dansk Erhverv, quale associazione che rappresenta interessi di imprese concorrenti dei presunti beneficiari, era una parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Poiché il ricorso mirava a tutelare i suoi diritti procedurali, la legittimazione ad agire è stata riconosciuta.

Questione giuridica centrale

La ricorrente sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto aprire il procedimento formale di indagine ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE, poiché l’esame preliminare rivelava serie difficoltà. Le censure riguardavano:

  • l’insufficiente valutazione della compatibilità della prassi con la direttiva 94/62, con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con il principio chi inquina paga;
  • l’erronea esclusione della mancata riscossione dell’IVA dalla nozione di aiuto;
  • l’erronea esclusione della mancata imposizione delle ammende dalla nozione di aiuto.

Irrilevanza della violazione di altre norme per la qualificazione come aiuto

Quanto alla prima parte del motivo, il Tribunale ha affermato un principio importante: la violazione di disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle sugli aiuti di Stato, o del diritto nazionale, non può essere invocata utilmente per dimostrare che una misura costituisce aiuto di Stato. Questa regola vale soprattutto quando la Commissione non sta valutando la compatibilità di un aiuto già qualificato come tale, ma deve stabilire se un aiuto esista in primo luogo.

Il Tribunale ha quindi distinto tra:

  • il caso in cui la Commissione valuta la compatibilità di un aiuto, nel quale possono rilevare altre norme del Trattato o del diritto UE;
  • il caso in cui valuta l’esistenza di un aiuto, nel quale contano esclusivamente i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Per tale ragione, la prima parte del motivo è stata respinta come inconferente.

Mancata riscossione dell’IVA e nesso con le risorse statali

Sul secondo profilo, il Tribunale ha ricordato che sussiste aiuto solo se il vantaggio è concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e comporta un onere per il bilancio pubblico. Ha condiviso la logica della Commissione secondo cui la mancata riscossione dell’IVA sul deposito cauzionale è una conseguenza indiretta della mancata applicazione del deposito stesso, non un beneficio autonomo voluto per esentare le imprese dall’imposta.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza Sloman Neptun, osservando che la perdita di gettito fiscale può essere irrilevante quando è solo una conseguenza inerente al meccanismo generale e non un mezzo specificamente diretto a conferire un vantaggio. Perciò ha respinto la seconda parte del motivo.

Mancata irrogazione delle ammende: difficoltà interpretative e serie difficoltà

Diverso è stato l’esito sulla terza parte del motivo, relativa alla mancata imposizione di ammende. Il Tribunale ha riconosciuto che, in linea di principio, la mancata applicazione di una sanzione può implicare risorse statali, ma ha chiarito che il caso dei negozi frontalieri non rientrava nelle ipotesi già note nella giurisprudenza:

  • non vi era una mera esenzione da un’ammenda normalmente dovuta;
  • non vi era neppure un’autorizzazione preventiva e trasparente prevista dalla normativa;
  • la situazione discendeva piuttosto da una prassi amministrativa di lunga durata, fondata su una particolare interpretazione della VerpackV.

Il Tribunale ha ammesso che, in presenza di reali difficoltà interpretative della normativa applicabile, la mancata sanzione può non integrare risorse statali. Tuttavia, ha precisato che ciò vale solo se le difficoltà sono temporanee e inserite in un processo di graduale chiarimento delle norme. Nel caso di specie, la Commissione non aveva verificato tali elementi e si era limitata a constatare la presenza di dubbi ragionevoli sull’interpretazione della VerpackV.

Indizi dell’insufficienza dell’istruttoria della Commissione

Il Tribunale ha ritenuto che numerosi elementi avrebbero dovuto indurre la Commissione a dubitare e ad aprire il procedimento formale:

  • assenza di una base giuridica chiara che autorizzasse l’esenzione dal deposito cauzionale;
  • divergenza tra l’interpretazione delle autorità regionali e quella delle autorità federali tedesche;
  • natura ambigua e non chiaramente documentata della prassi della dichiarazione di esportazione;
  • assenza di elementi materiali sufficienti per dimostrare che la posizione descritta provenisse davvero dalle autorità regionali;
  • motivazioni economiche e occupazionali della proposta di modifica della normativa del 2004, incompatibili con la giustificazione ambientale richiamata dalla Commissione.

Il Tribunale ha inoltre osservato che la Commissione non aveva descritto con sufficienza il quadro normativo e istituzionale della prassi contestata, né aveva chiarito quale fosse l’autorità competente a introdurre o gestire l’esenzione di fatto.

Effetto della durata della prassi e assenza di graduale chiarimento

Un punto decisivo della sentenza è che l’incertezza interpretativa persisteva dal 2003 o dal 2005 fino al 2018, senza che emergesse un vero processo di chiarimento progressivo. Il Tribunale ha ritenuto che una situazione di questo tipo non potesse giustificare indefinitamente la mancata irrogazione di ammende e, quindi, l’esclusione delle risorse statali. La Commissione avrebbe dovuto accertare se le difficoltà interpretative fossero temporanee, cosa che non ha fatto.

Decisione finale

Il Tribunale ha quindi accolto la terza parte del motivo unico e, poiché la mancata riscossione dell’IVA era inerente alla mancata riscossione del deposito cauzionale, a sua volta indissociabile dalla mancata irrogazione delle ammende, ha annullato la decisione della Commissione nel suo complesso.

Principi emergenti

La pronuncia afferma, in sostanza, che:

  • nella fase di qualificazione di una misura come aiuto di Stato contano solo i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
  • le violazioni di norme ambientali o di diritto interno non bastano per trasformare una misura in aiuto;
  • la mancata irrogazione di ammende può essere esclusa dall’ambito delle risorse statali solo se le difficoltà interpretative sono temporanee e inserite in un processo di chiarimento normativo;
  • una prassi amministrativa stabile ma non chiaramente fondata può costituire indice di serie difficoltà tali da imporre l’apertura del procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statorisorse statalidiritto ambientaleIVAdeposito cauzionale sugli imballaggi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.