Tribunale, Sentenza T-580/19
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 giugno 2021 (Per estratto). — Sayed Shamsuddin Borborudi contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di evitare la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Lista di persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente sulla lista – Errore di valutazione – Articolo 266 TFUE. — Causa T-580/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie il ricorso di un cittadino iraniano inserito negli elenchi UE delle misure restrittive contro l’Iran per attività collegate alla proliferazione nucleare. Ritiene che il Consiglio non abbia provato in modo sufficiente che, alla data dell’atto impugnato, il ricorrente mantenesse un legame attuale con la AEOI o con il programma nucleare iraniano. Per questo annulla il regolamento di esecuzione (UE) 2019/855 nella parte che lo riguarda e condanna il Consiglio alle spese.
Annullamento, per errore di valutazione, del mantenimento del nome di Sayed Shamsuddin Borborudi negli elenchi UE delle misure restrittive contro l’Iran relative alla proliferazione nucleare.
La questione giuridica
Se il Consiglio avesse validamente mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle sanzioni contro l’Iran, alla luce della prova del suo preteso ruolo di vice capo della AEOI e del suo precedente coinvolgimento nel programma nucleare iraniano; in particolare, se gli elementi invocati fossero sufficienti a dimostrare un nesso, diretto o indiretto, tra il ricorrente e la proliferazione nucleare tale da giustificare il congelamento dei fondi.
Principio di diritto
Il Tribunale annulla il regolamento di esecuzione (UE) 2019/855 nella parte relativa a Sayed Shamsuddin Borborudi perché il Consiglio non ha dimostrato, con elementi seri e corroboranti, l’esistenza alla data dell’adozione dell’atto impugnato di un nesso attuale, diretto o indiretto, tra il ricorrente e la proliferazione nucleare iraniana. Le sole precedenti funzioni nella AEOI e il preteso precedente coinvolgimento nel programma nucleare non bastano, in assenza di prova del perdurare di legami rilevanti al momento della riclassificazione; il mantenimento in lista risulta quindi viziato da errore di valutazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Decisione 2010/413/PESC
- Decisione 2011/783/PESC
- Decisione (PESC) 2019/870
- Decisione (PESC) 2020/849
- Regolamento (UE) n. 267/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/855
Mantenimento del nome di Sayed Shamsuddin Borborudi negli elenchi UE delle sanzioni contro l’Iran
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/855, adottato nell’ambito del regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran per prevenire la proliferazione nucleare. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento nella parte in cui manteneva il suo nome nell’elenco delle persone e entità soggette a congelamento dei fondi.
Fatti rilevanti e contesto sanzionatorio
Il nome del ricorrente era stato inserito negli elenchi sanzionatori già nel 2011, con motivazione legata al suo presunto ruolo di vice capo della AEOI e al suo coinvolgimento nel programma nucleare iraniano, anche attraverso presunte attività di acquisizione e logistica nell’ambito di AMAD. Nel 2014 il ricorrente aveva chiesto la cancellazione dagli elenchi, sostenendo di non avere più alcun rapporto con la AEOI e richiamando anche il piano d’azione congiunto concluso a Ginevra nel 2013. Nel 2019 il Consiglio, a seguito del riesame annuale, ha mantenuto il suo nome negli elenchi con il regolamento di esecuzione 2019/855, contestualmente alla decisione (PESC) 2019/870 che modificava la decisione 2010/413.
Ammissibilità del ricorso contro il solo regolamento di esecuzione
Il Tribunale rileva che il ricorrente non aveva impugnato anche la decisione (PESC) 2019/870, adottata contemporaneamente al regolamento di esecuzione. Richiamando la distinzione tra decisioni PESC adottate ai sensi dell’articolo 29 TUE e regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 215 TFUE, il Tribunale afferma che si tratta di atti distinti e indipendenti: nulla impedisce di impugnare solo il regolamento di esecuzione. Il ricorso è quindi esaminabile, ferma restando la portata degli effetti dell’eventuale annullamento anche rispetto ad altri atti successivi o paralleli.
Questione centrale: prova del nesso con la proliferazione nucleare
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il punto decisivo: per il mantenimento in elenco non basta il riferimento a funzioni passate o a un precedente coinvolgimento nel programma nucleare iraniano. Occorre che il Consiglio dimostri, con elementi seri e corroboranti, l’esistenza di un nesso diretto o indiretto, attuale al momento dell’adozione dell’atto impugnato, tra la persona interessata e la proliferazione nucleare.
Il Tribunale osserva che il Consiglio non contestava più, in sostanza, che il ricorrente avesse cessato di lavorare per la AEOI nell’agosto 2013. Di conseguenza, il Consiglio non poteva limitarsi a richiamare in modo astratto il passato professionale del ricorrente, né invertire l’onere della prova chiedendogli di dimostrare ulteriormente la cessazione del rapporto con la AEOI. Spettava invece al Consiglio esaminare con attenzione gli elementi a sostegno dell’iscrizione, soprattutto nel quadro del riesame annuale previsto dalla decisione 2010/413 e dal regolamento n. 267/2012.
Insufficienza degli elementi probatori addotti dal Consiglio
Il Tribunale respinge la tesi secondo cui il Consiglio potesse fondarsi su circostanze indirette come:
- il mancato invio da parte del ricorrente di nuovi contatti diversi da quelli della AEOI;
- il contenuto asseritamente ambiguo della lettera del 15 aprile 2014;
- l’assenza di ulteriori scambi successivi con il Consiglio;
- la mancanza di informazioni pubbliche sulla composizione dirigenziale della AEOI.
Tali elementi non bastano a dimostrare un legame attuale con la AEOI o con il programma nucleare. Il Tribunale sottolinea anche che l’estratto non riservato della proposta di iscrizione conteneva soltanto una motivazione riprodotta senza alcun supporto probatorio. L’atto impugnato risultava quindi fondato su una motivazione non adeguatamente corroborata.
Irrilevanza delle sole attività passate
Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza e quella della Corte secondo cui le misure restrittive contro l’Iran hanno natura preventiva: non richiedono una condotta già effettivamente reprensibile, ma presuppongono comunque l’esistenza di un collegamento, diretto o indiretto, tra le attività della persona e la proliferazione nucleare. Se il Consiglio vuole fondarsi su attività pregresse, deve comunque provare che, alla data dell’adozione dell’atto, permanevano elementi tali da giustificare il rischio di sostegno alle attività nucleari iraniane.
Nel caso concreto, le funzioni pregresse del ricorrente nella AEOI e il presunto precedente coinvolgimento nel programma nucleare non erano sufficienti da soli a sostenere il mantenimento in elenco. Mancava la prova di legami attuali con la AEOI, con il programma nucleare o con attività che comportassero un rischio di proliferazione.
Effetti della sentenza sulla decisione parallela e art. 266 TFUE
Il Tribunale affronta infine le conseguenze della sentenza sulla decisione (PESC) 2019/870. Precisa che l’annullamento del solo regolamento di esecuzione non determina automaticamente l’annullamento della decisione PESC, ma osserva che la coesistenza di due atti identici nella sostanza potrebbe generare incertezza giuridica. Richiama quindi l’obbligo del Consiglio, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, di conformarsi alla sentenza e di eliminare l’illegittimità riscontrata anche negli atti successivi o identici fondati sui medesimi elementi di prova, ove pertinenti.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla il regolamento di esecuzione (UE) 2019/855 nella parte in cui riguarda Sayed Shamsuddin Borborudi;
- condanna il Consiglio alle spese.
Principio desumibile
Ai fini del mantenimento in lista nell’ambito delle misure restrittive contro l’Iran, il Consiglio deve dimostrare, con prova seria e corroborante, un nesso attuale tra la persona designata e la proliferazione nucleare; il richiamo a funzioni pregresse o a un precedente coinvolgimento nel programma nucleare non basta, da solo, a giustificare il congelamento dei fondi se non è provata la persistenza di legami rilevanti alla data dell’atto impugnato.
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