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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-266/20

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 9 June 2021. — Global Chartered Controller Institute SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE – Earlier EU word mark CFA and earlier EU figurative mark CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST – Relative ground for refusal – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Relevant public – Level of attention. — Case T-266/20

Giurisprudenza europea62020TJ0266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione di ricorso EUIPO in un’opposizione tra il segno figurativo CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE e i marchi anteriori CFA. La censura decisiva riguarda la definizione del pubblico rilevante e del livello di attenzione, ritenuti erroneamente medi anziché elevati per i servizi di formazione e per alcuni servizi professionali. Il Tribunale non entra nel merito della confusione in via sostitutiva, ma rinvia l’apprezzamento all’EUIPO.

Marchio UE: errore nella definizione del pubblico rilevante e del livello di attenzione nell’opposizione tra CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE e i segni anteriori CFA.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il Tribunale dovesse confermare la valutazione della Commissione di ricorso in ordine al pubblico rilevante e al suo livello di attenzione per servizi di Classi 35 e 41, e, conseguentemente, alla sussistenza di un rischio di confusione tra il segno richiesto e i marchi anteriori CFA.

Principio di diritto

In materia di opposizione a registrazione di marchio UE, il rischio di confusione va valutato globalmente in funzione del pubblico realmente interessato ai servizi specificamente designati; quando i servizi anteriori sono definiti in modo più specifico e rivolti anche al pubblico generale ma in un settore specialistico, il livello di attenzione può essere comunque elevato. Nel caso concreto, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di ricorso perché essa aveva erroneamente considerato un livello di attenzione medio per servizi che richiedevano invece un’attenzione alta, viziando l’intera valutazione del rischio di confusione; il Tribunale ha tuttavia respinto la domanda di modifica della decisione, non potendo sostituirsi alla Commissione di ricorso su una valutazione non ancora compiuta.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 41, regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli 66-71, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE contro CFA

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO resa in un procedimento di opposizione tra un marchio figurativo richiesto per servizi di Classi 35 e 41 e due marchi anteriori dell’interveniente CFA Institute. Il Tribunale esamina in particolare il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio UE, depositata il 6 giugno 2016 da Global Chartered Controller Institute SL, riguardava un segno figurativo per servizi di:

  • Classe 35: advertising; business management; business administration; office functions;
  • Classe 41: education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

CFA Institute ha proposto opposizione sulla base di:

  • marchio UE denominativo CFA, registrato per servizi, tra l’altro, di editoria, istruzione e servizi associativi nel settore dell’analisi finanziaria;
  • marchio UE figurativo CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST, registrato per servizi associativi volti a promuovere educazione, responsabilità professionale, etica e integrità degli analisti finanziari.

L’opposizione era fondata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. La divisione di opposizione aveva respinto integralmente l’opposizione; la Commissione di ricorso l’ha invece accolta in parte, ravvisando un rischio di confusione per alcuni servizi di Classi 35 e 41 e negandolo per altri.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di marchio era stata presentata il 6 giugno 2016, il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali sono quelle del regolamento n. 2017/1001, vigente al momento della decisione impugnata. Per questo motivo, i riferimenti del provvedimento amministrativo al regolamento del 2017 vanno letti come corrispondenti alle disposizioni sostanzialmente identiche del regolamento del 2009.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente deduceva due motivi principali:

  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
  • violazione della prima frase dell’articolo 75 dello stesso regolamento.

Nel primo motivo criticava, in sostanza:

  • la definizione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione;
  • il confronto tra i segni;
  • la valutazione del carattere distintivo rafforzato dei marchi anteriori in Germania;
  • la valutazione complessiva del rischio di confusione.

Valutazione del pubblico rilevante e del livello di attenzione

Il Tribunale ricorda i principi consolidati: il rischio di confusione si valuta globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi, e presuppone che i marchi e i servizi siano rispettivamente identici o simili. La definizione del pubblico rilevante è centrale, poiché la valutazione non può essere astratta ma deve riflettere la percezione concreta del pubblico interessato.

Quanto ai servizi di Classe 35, il Tribunale osserva che:

  • i servizi di advertising, business management e business administration sono servizi destinati a un pubblico professionale;
  • tale pubblico presenta un livello di attenzione elevato.

La Commissione di ricorso aveva invece applicato un livello medio di attenzione, richiamando impropriamente il principio secondo cui, quando il pubblico comprende sia il grande pubblico sia professionisti, si considera il livello più basso. Secondo il Tribunale, quel principio non si applica quando il pubblico pertinente è composto soltanto da professionisti.

Quanto ai servizi di Classe 41, il Tribunale sottolinea che il pubblico rilevante va determinato in relazione alla formulazione specifica dei servizi anteriori. Poiché questi ultimi sono definiti in modo preciso come servizi educativi nel campo dell’analisi finanziaria e come servizi associativi a favore degli analisti finanziari, il pubblico interessato, sia esso specializzato o anche generale, è comunque caratterizzato da un livello di attenzione elevato. Il Tribunale valorizza due elementi:

  • la specificità del contenuto formativo, legato a un ambito economico molto particolare;
  • l’investimento richiesto per accedere a tali servizi, che non sono di uso quotidiano e richiedono una scelta accurata.

Conseguenze sull’esame del rischio di confusione

Il Tribunale afferma che l’errore della Commissione di ricorso sul livello di attenzione ha inficiato l’intera valutazione del rischio di confusione. Anche se un rischio di confusione non è escluso in assoluto in presenza di un pubblico attento, la valutazione deve essere compiuta sulla base della percezione effettiva del pubblico rilevante; nel caso di specie, l’uso di un parametro errato rende illegittima la conclusione raggiunta.

Il Tribunale, pertanto, annulla la decisione impugnata senza esaminare gli altri profili dedotti dal ricorrente e senza pronunciarsi sull’ammissibilità dell’allegato contestato dall’interveniente.

Domanda di modifica della decisione

Il ricorrente chiedeva anche la riforma della decisione, affinché il Tribunale dichiarasse non soddisfatte le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Il Tribunale respinge tale domanda perché il potere di modifica non consente di pronunciarsi per la prima volta su una valutazione che la Commissione di ricorso non ha ancora compiuto correttamente. Poiché la questione del rischio di confusione andava riesaminata alla luce di un livello di attenzione elevato, il Tribunale non poteva sostituirsi all’EUIPO in questa sede.

Spese

Il Tribunale condanna l’EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente, con riserva delle spese sostenute in sede di Commissione di ricorso. CFA Institute sopporta le proprie spese. Le spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione non sono recuperabili.

Principio affermato

La sentenza ribadisce che, nell’esame del rischio di confusione, il livello di attenzione del pubblico deve essere determinato in funzione dei servizi effettivamente pertinenti e della loro specificità. Quando i servizi sono destinati a professionisti o a un pubblico interessato a una formazione specialistica, il livello di attenzione può essere elevato anche se il pubblico comprende, in astratto, consumatori non professionali. Un errore su tale punto può viziare l’intera valutazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui marchi UE.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionepubblico rilevantelivello di attenzione

Testo integrale

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