Tribunale, Sentenza T-202/17
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 giugno 2021 (Per estratto). — Ana Calhau Correia de Paiva contro Commissione europea. — Regime linguistico – Concorso EPSO/AD/293/14 per l’assunzione di amministratori nei settori del diritto della concorrenza, della finanza d’impresa, dell’economia finanziaria, dell’economia dell’industria e della macroeconomia (AD 7) – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso al francese, inglese o tedesco – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio. — Causa T-202/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale esamina un ricorso di una candidata esclusa da un elenco di riserva in un concorso EPSO per amministratori. La questione centrale riguarda la possibilità di contestare incidentalmente la legittimità della clausola del bando che limitava la seconda lingua del concorso a francese, inglese o tedesco. Il Tribunale ritiene ricevibile l’eccezione di illegittimità perché sussiste uno stretto collegamento tra quella clausola e la decisione individuale impugnata. Accoglie quindi il ricorso solo nei limiti della decisione di riesame, annullandola, e respinge le altre domande.
Concorso EPSO/AD/293/14: legittimità della limitazione della seconda lingua del concorso a francese, inglese o tedesco e ricevibilità dell’eccezione di illegittimità proposta contro la decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un ricorso contro la decisione di non iscrivere una candidata nell’elenco di riserva di un concorso EPSO, sia ricevibile un’eccezione di illegittimità del bando per contestare la clausola che limita la seconda lingua del concorso al francese, inglese o tedesco; e, nel merito, se tale limitazione costituisca una discriminazione fondata sulla lingua non giustificata da esigenze del servizio.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, in un ricorso contro una decisione individuale adottata nell’ambito di un concorso, è ricevibile l’eccezione di illegittimità diretta contro le disposizioni del bando che disciplinano il regime linguistico quando esiste uno stretto collegamento tra tali disposizioni e la motivazione della decisione impugnata. Nel caso di specie, la limitazione della seconda lingua del concorso al francese, inglese o tedesco incideva concretamente sulle prove sostenute dalla candidata e sul loro esito; pertanto l’eccezione di illegittimità era ricevibile. Quanto al merito, il Tribunale ha annullato la decisione di riesame che confermava la non iscrizione della ricorrente nell’elenco di riserva, mentre ha respinto il ricorso per il resto.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 263, secondo comma, TFUE
- Articolo 1, quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamento n. 1
- Articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso EPSO/AD/293/14: regime linguistico e non iscrizione nell’elenco di riserva
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una candidata esclusa dall’elenco di riserva di un concorso generale EPSO per amministratori AD 7 nei settori del diritto della concorrenza, della finanza d’impresa, dell’economia finanziaria, dell’economia dell’industria e della macroeconomia. La controversia verte soprattutto sulla legittimità della limitazione della seconda lingua del concorso al francese, all’inglese o al tedesco.
Parti e svolgimento del procedimento
La ricorrente è Ana Calhau Correia de Paiva; la convenuta è la Commissione europea. La candidata ha impugnato: la decisione del 9 novembre 2015 di non iscrizione nell’elenco di riserva, la decisione del 23 giugno 2016 che ne ha riesaminato il contenuto, la decisione del 22 dicembre 2016 di rigetto del reclamo e, in via ulteriore, l’elenco di riserva nella parte relativa al settore del diritto della concorrenza.
Il procedimento è stato sospeso in attesa della decisione della Corte nella causa C‑621/16 P, poi il Tribunale ha chiesto alle parti osservazioni sulle conseguenze delle sentenze Commissione/Italia (C‑621/16 P) e Spagna/Parlamento (C‑377/16). Dopo lo scambio di memorie e l’udienza, il Tribunale ha deciso la causa.
Questione pregiudiziale interna al ricorso: ricevibilità dell’eccezione di illegittimità
La Commissione sosteneva che la ricorrente non potesse contestare il bando di concorso perché non lo aveva impugnato tempestivamente e perché mancava uno stretto nesso tra la motivazione della decisione di esclusione e la clausola linguistica censurata.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza sull’articolo 277 TFUE: in un ricorso contro un atto individuale è possibile eccepire l’illegittimità di un atto di portata generale applicabile alla fattispecie, purché esista un nesso giuridico diretto o, comunque, uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione e la disposizione contestata. Nei concorsi, il candidato può far valere l’irregolarità di atti anteriori strettamente collegati alla decisione finale, inclusi gli elementi del bando che ne costituiscono il fondamento.
Ragionamento sulla sussistenza dello stretto collegamento
Il Tribunale osserva che la clausola impugnata disciplinava il regime linguistico del concorso e, in particolare, la lingua della seconda prova, utilizzata anche nel centro di valutazione.
La decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva era fondata sui punteggi ottenuti nelle prove del centro di valutazione; il riesame aveva confermato che tali punteggi riflettevano effettivamente le prestazioni della candidata. Nel passaporto di competenze, la ricorrente aveva ottenuto un punteggio relativamente basso nella competenza generale "comunicazione", competenza che implicava la capacità di comunicare con chiarezza e precisione oralmente e per iscritto. Ciò rendeva logicamente rilevante, secondo il Tribunale, anche la padronanza della lingua francese, scelta come seconda lingua.
Il Tribunale aggiunge che:
- la conoscenza della lingua scelta come seconda lingua incide necessariamente sulle prove svolte in tale lingua;
- è più probabile ottenere migliori risultati se la prova si svolge nella lingua materna o in una lingua padroneggiata altrettanto bene;
- la limitazione linguistica incide anche sul tipo di tastiera messa a disposizione per lo studio di caso, con possibile impatto sullo svolgimento della prova.
Pertanto, esisteva uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando relative al regime linguistico.
Decisione della Corte/Tribunale
Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e dichiara ricevibile l’eccezione di illegittimità del bando.
Nel dispositivo, il Tribunale:
- annulla la decisione della commissione giudicatrice del 23 giugno 2016, comunicata dall’EPSO, che rigettava la domanda di riesame della ricorrente dopo la sua esclusione dall’elenco di riserva;
- respinge il ricorso per il resto.
Principio affermato
La limitazione della seconda lingua di un concorso dell’Unione può essere contestata in via incidentale, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nel ricorso contro la decisione individuale di esclusione dall’elenco di riserva quando tale limitazione è strettamente collegata alla motivazione della decisione impugnata e ha inciso concretamente sulle prove sostenute dal candidato. In tal caso l’eccezione di illegittimità è ricevibile; il giudice può poi verificare se la limitazione sia compatibile con il divieto di discriminazione fondata sulla lingua e con l’interesse del servizio.
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