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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36398/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando comunque la condanna per detenzione/porto di un coltello in violazione della disciplina sulle armi. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo, in sostanza, la non abitualità della condotta e la sussistenza dei presupposti per l'esclusione della punibilità. La Corte rileva però che il ricorso si limita a riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello, senza confutare specificamente le ragioni del diniego, fondato sulle modalità concrete del fatto e sui precedenti dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla particolare tenuità del fatto fosse generica e meramente reiterativa di quanto già prospettato in appello, senza specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei precedenti gradi per il reato contestato, con pena ridotta in appello a sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per la detenzione/porto del coltello; la sentenza di legittimità non ne discute il contenuto nel merito, limitandosi a prenderla come titolo del reato contestato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede che il giudizio sulla tenuità dell'offesa sia ancorato ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; non occorre esaminare tutti gli indici valutativi, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 133, comma primo, c.p.

    I criteri di commisurazione della pena rilevano anche ai fini del giudizio di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa va compiuto con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., senza necessità di una disamina integrale di tutti gli elementi valutativi previsti, purché la motivazione individui quelli ritenuti decisivi.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni del rigetto contenute nella sentenza impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondato non solo sulla non abitualità del comportamento, ma anche sulle concrete modalità della condotta e sui precedenti dell'imputato.
  • La mera reiterazione di argomentazioni generiche, prive di autonoma critica della motivazione di merito, non integra un valido motivo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàDetenzione di armi
RamiProcesso penaleParte generaleArmi
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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