Cassazione Penale, Sentenza n. 5591/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava numerose pronunce (rigetti o dichiarazioni di inammissibilità) concernenti: il diniego di telefonare ai familiari; l'obbligo di colloquio con vetro divisorio; l'uso delle sale colloqui familiari anche per i difensori; il mancato inoltro/consegna di una missiva e di un pacco (contenente occhiali); la proroga del visto di controllo della corrispondenza senza esplicita menzione della corrispondenza digitale; la mancata doccia nei servizi annessi alla cella. Sosteneva violazioni di legge (in particolare dell'art. 35-bis ord. pen.), la mancata valutazione di documenti e la novità di alcuni reclami rispetto a precedenti istanze.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che molte doglianze fossero generiche, reiterazioni di richieste già valutate, o prive di interesse a seguito del trasferimento del detenuto in altra struttura (Novara). Ha precisato che le dichiarazioni di inammissibilità erano state adottate dal Tribunale e non dal Presidente, respingendo le censure procedurali del ricorrente. Ha inoltre ritenuto assente il concreto pregiudizio in casi come il ritardo del colloquio con vetro divisorio e non meritevole la richiesta di specificare la "corrispondenza digitale" nel decreto (che comporterebbe, secondo la Corte, una modifica in peius). Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Richiamato per contestualizzare il regime detentivo speciale cui è sottoposto il ricorrente; la circostanza del regime 41-bis influisce sulla valutazione degli atti e delle misure di sicurezza adottate
art. 35-bis ord. pen.
Norma che disciplina il reclamo del detenuto contro provvedimenti relativi al regime detentivo; la Corte ha ritenuto che i reclami fossero inammissibili per genericità, mancata specificità, mera reiterazione o carenza di interesse, respingendo le censure che sostenevano illegittimità della declaratoria di inammissibilità
art. 16.3 circolare DAP
Richiamata in relazione alle modalità dei colloqui con i difensori: la Corte ha ritenuto che, nella struttura di destinazione, i colloqui avvengano nel rispetto della previsione richiamata, contribuendo a escludere interesse al reclamo
Massime di principio
- Un reclamo è inammissibile se è mera reiterazione di istanze già decise: occorre specificare in cosa consista la novità e allegare documentazione probatoria
- Il trasferimento del detenuto in altra struttura può far venir meno l'interesse a proseguire il reclamo; l'esistenza di interesse va dimostrata e argomentata
- Le doglianze generiche e prive di specificità non sono valutate: il ricorso deve indicare fatti concreti, danni o violazioni effettive e fornire elementi probatori
- Il giudice valuta l'esistenza di un danno concreto: un semplice ritardo nell'espletamento di un colloquio, se privo di pregiudizio per i diritti processuali, può non costituire lesione
- Non è ammesso chiedere al giudice una pronuncia che peggiori la posizione soggettiva del ricorrente (c.d. modifica in peius); richieste di questo tipo possono essere ritenute prive di interesse
- Nelle censure procedurali è fondamentale individuare correttamente l'organo che ha adottato l'atto (Presidente vs Tribunale): l'errore di qualificazione può rendere infondate le deduzioni
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