Cassazione Penale, Ordinanza n. 07504/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, rilevando d'ufficio il difetto di valida sottoscrizione tecnica perché l'impugnazione era stata proposta personalmente dall'imputato. Ha quindi disposto le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per evasione già confermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per evasione. Tuttavia il ricorso per cassazione è stato presentato personalmente dall'imputato, senza il tramite di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, per i ricorsi per cassazione, gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. richiedono la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato, a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
L'impugnazione non può essere proposta personalmente dall'imputato nei casi in cui la legge richiede la sottoscrizione tecnica del difensore abilitato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
È richiamato come precedente a sostegno del principio per cui il ricorso personale dell'imputato è inammissibile se manca la necessaria sottoscrizione del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge impone la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
- Il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso è un presidio processuale inderogabile: la sua mancanza comporta l'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse previsioni di legge.
Come è indicizzato
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