Cassazione Penale, Sentenza n. 19618/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (05/11/2024) che aveva revocato l'ordine di demolizione disposto dalle sentenze penali n. 207/95 e 89/97 con riferimento a un fabbricato abusivo. La Procura censura che non sia intervenuto alcun provvedimento di sanatoria valido e che il Tribunale abbia errato nel ritenere prevalenti, fino alla revoca dell'ordine demolitorio, interessi personali (diritto all'abitazione, affidamento dei compratori) rispetto all'interesse pubblico al ripristino urbanistico; inoltre contesta la mancata verifica della legittimazione delle plurime domande di condono presentate (frazionamento artificioso) e la carenza motivazionale circa l'applicazione del principio di proporzionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha riaffermato i principi generali: l'ordine di demolizione disposto dal giudice penale ex art. 31 DPR 380/01 è una misura ripristinatoria doverosa a seguito di condanna per reati edilizi e conserva efficacia anche nei confronti di terzi acquirenti; la revoca è possibile solo se il titolo amministrativo sopravvenuto sia assolutamente incompatibile con l'ordine (es. sanatoria valida o provvedimento amministrativo che abbia eliminato l'abusività). La Corte ha inoltre precisato che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità e la sussistenza dei presupposti del titolo in sanatoria (anche rispetto al silenzio-assenso) e di accertare eventuali artificiosi frazionamenti delle domande di condono. Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato l'assenza di un interesse qualificato dei promissari acquirenti, gli elementi sintomatici di un frazionamento elusivo e la mancanza di prova della sanatoria: pertanto il ricorso del Procuratore è accolto e l'ordinanza impugnata è annullata e rinviata per nuovo esame secondo i principi indicati.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31
"per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"
L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale in sede di condanna ha natura ripristinatoria e obbligatoria; conserva efficacia anche nei confronti degli aventi causa o dei terzi e può essere revocato solo se sopravvengono provvedimenti amministrativi assolutamente incompatibili (es. sanatoria valida). Il giudice dell'esecuzione deve comunque verificare la legittimità del titolo amministrativo che pretende di estinguere il reato.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39
Disciplina il condono per il quale si pone il tema dei limiti volumetrici (es. 750 mc) e della possibilità di frazionamento delle istanze: la normativa ammette in via eccezionale scissioni della domanda solo se esistono distinti titoli di legittimazione; altrimenti il fabbricato deve considerarsi unitario ai fini del computo volumetrico.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 6 e art. 38) e art. 31 legge 47/1985 richiamato
Individuano i soggetti legittimati a presentare istanza di condono (proprietario, titolare della concessione, committente, costruttore, direttore dei lavori) e disciplinano l'effetto estintivo del pagamento/oblazione; in ambito penale l'oblazione estingue il reato solo per i soggetti cui si riferisce e richiede legittimazione soggettiva. Il promissario acquirente può essere legittimato solo se la sua posizione è qualificata (es. possesso materiale o altro titolo reale/effettivo).
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), artt. 6 e 8 e Protocollo n. 1 art. 1
La Corte ribadisce che l'ordine di demolizione, pur non essendo pena, rientra nell'ambito di tutela del diritto di proprietà e del giusto processo: l'esecuzione dev'essere compatibile con il principio di proporzionalità e con l'art. 8 CEDU (vita privata e domicilio) quando l'immobile è abitazione. Tuttavia tali interessi non prevalgono automaticamente sull'interesse pubblico al ripristino, e il bilanciamento può al più condurre a una sospensione temporanea dell'esecuzione, non a una revoca definitiva laddove non sussistano i presupposti amministrativi di sanatoria.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione adottato con sentenza penale è, in linea di principio, doveroso e vincolante: può essere revocato solo se esiste un provvedimento amministrativo sopravvenuto assolutamente incompatibile (sanatoria/formale titolo valido) o altra causa di esclusione espressamente prevista dalla legge.
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di controllare la legittimità e la sussistenza dei presupposti del titolo amministrativo che pretende di estinguere il reato (anche per effetto di silenzio-assenso): non può limitarsi a prendere per buono il mero dato formale.
- La presentazione di distinte domande di condono relative a porzioni di un unico edificio può costituire frazionamento artificioso volto a eludere i limiti volumetrici; in tali casi va valutata l'esistenza di un "centro sostanziale di interessi" e la reale legittimazione dei richiedenti (il promissario acquisto non è automaticamente legittimato).
- La prevalenza dell'interesse pubblico al ripristino dell'assetto urbanistico è la regola; interessi personali (diritto all'abitazione, affidamento dell'acquirente) possono essere presi in considerazione con riguardo al principio di proporzionalità, ma di norma al massimo giustificano una sospensione temporanea dell'esecuzione per consentire soluzioni abitative o la ricerca di una sanatoria valida, non la revoca definitiva dell'ordine.
- L'acquirente o terzo che subisce la demolizione può agire civilisticamente (azione di responsabilità verso il venditore/dante causa o verso la P.A. in caso di titoli illegittimi), ma ciò non impedisce l'esecuzione della misura ripristinatoria contro la res e i suoi titolari successivi.
- Quando si invoca il silenzio-assenso o la formazione di un titolo per decorso del termine, il giudice dell'esecuzione deve accertare che la domanda fosse idonea e presentata da soggetti legittimati; l'assenza di legittimazione impedisce la formazione del titolo amministrativo con efficacia estintiva del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19436/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19437/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19438/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19439/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19440/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19441/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →