Cassazione Penale, Ordinanza n. 08415/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena per furto aggravato, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, pur confermando nel merito la responsabilità per furto aggravato, ha ridotto la pena rispetto alla decisione di primo grado. L'unico motivo dedotto censurava il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era generica, perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e senza una critica argomentata idonea a mettere in discussione le ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
Il testo non indica espressamente l'articolo, ma il reato presupposto è il furto aggravato; la Corte non affronta il merito della qualificazione giuridica, limitandosi al controllo di ammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e correlata alla motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e rigettate in appello non integra un motivo idoneo.
- La doglianza che si limiti ad affermare un vizio di motivazione senza confrontarsi con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata è generica e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08392/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08403/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08406/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08410/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08411/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08412/2026 del 04/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →