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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19212/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (servizio postale)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte di un intermediario bancario, di due assegni non trasferibili a soggetti diversi dai legittimi beneficiari. La compagnia emittente degli assegni agì contro la società del servizio postale, deducendo che la sottrazione dei titoli e il successivo indebito incasso fossero dipesi da una condotta negligente nella spedizione postale. Il tribunale riconobbe un concorso di colpa paritario tra la mittente e la convenuta; la corte d'appello confermò, ritenendo che la spedizione degli assegni tramite posta ordinaria, non tracciabile, avesse esposto volontariamente la mittente a un rischio superiore al consentito e avesse concorso causalmente al danno. In cassazione la ricorrente denunciò: vizio di motivazione apparente/contraddittoria e violazione degli artt. 132, 115 e 112 c.p.c.; violazione delle regole sul concorso di colpa ex art. 1227 c.c.; violazione di norme in tema di assegni e spedizione postale, nonché degli artt. 40 e 41 c.p.; errata applicazione dell'art. 1189 c.c.; e, in punto spese, violazione dell'art. 91 c.p.c., chiedendo anche la riforma della liquidazione delle spese di primo grado e appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla motivazione non fossero ammissibili nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., perché miravano in realtà a ottenere una rivisitazione del merito e non evidenziavano un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Ha inoltre confermato che l'accertamento del concorso colposo della mittente per avere spedito gli assegni con posta ordinaria integra una valutazione di merito sorretta da motivazione логica e coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2020: la spedizione ordinaria di un assegno non trasferibile può giustificare il concorso di colpa del mittente, in quanto espone a un rischio superiore a quello consentito. È stata dichiarata inammissibile anche la censura sulle spese, sia perché l'art. 91 c.p.c. è invocabile solo in caso di condanna della parte totalmente vittoriosa, sia perché la questione della ripartizione delle spese di primo grado non risultava dedotta in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito con cui fu introdotto il giudizio di primo grado.

  • art. 43 legge assegni

    invocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità della controparte nella vicenda di pagamento degli assegni non trasferibili.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    la Corte conferma che la spedizione per posta ordinaria degli assegni può integrare concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione apparente o mancante è vizio denunciabile solo nei casi estremi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è più censurabile la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta in sostanza diretta a contestare la valutazione del compendio probatorio, quindi inammissibile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità.

  • art. 83 d.P.R. n. 156/1973

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della spedizione postale, ma senza incidenza decisiva nella decisione.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    richiamati per sostenere la diversa ricostruzione del nesso causale; la Corte ha ritenuto invece corretta la valutazione di merito sul concorso causale.

  • art. 1189 c.c.

    dedotto dalla ricorrente, ma non accolto; la Corte non ha ravvisato errori nella soluzione adottata dai giudici di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    la doglianza sulle spese è inammissibile quando la parte non sia totalmente vittoriosa e quando la questione non sia stata devoluta in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    riconosciuto il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni della giurisprudenza di legittimità sulle Sezioni Unite del 2020.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il mero difetto di sufficienza, logicità o contraddittorietà della motivazione, essendo censurabili solo le anomalie motivazionali che si risolvono in una violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • La motivazione è solo apparentemente viziata quando non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; se la sentenza espone un iter argomentativo intelligibile, la censura non può tradursi in una rivalutazione del merito.
  • L'accertamento del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. e la misura dell'efficienza causale delle condotte sono valutazioni riservate al giudice di merito e, se sorrette da motivazione logica, non sono sindacabili in cassazione.
  • La spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria può integrare, in caso di sottrazione e indebito incasso, un comportamento colposo del mittente idoneo a concorrere causalmente nella produzione del danno, perché espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza.
  • La censura relativa alla liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c. non è proponibile in cassazione se non si deduce una condanna della parte integralmente vittoriosa e, inoltre, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità contestazioni non devolute in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoInadempimento
RamiProcesso civileAssicurazioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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