Ordinanza n. 1568/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, 22 settembre 2025, n. 2961, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale applicativo della maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, già destinataria di una sanzione ai sensi dell’art. 37 del testo unico dell’edilizia, ha appellato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del Comune di Milano n. 363216.400/1993 del 18 maggio 2021, nella parte relativa all’applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981. In appello ha chiesto incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza, deducendo implicitamente la necessità di evitare il pagamento della somma maggiorata di euro 83.336,80.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente la prova di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal pagamento della somma contestata, anche considerando che l’importo della maggiorazione, pari a euro 83.336,80, è inferiore alla sanzione principale, pari a euro 208.342, comunque dovuta. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’eventuale danno patrimoniale sarebbe suscettibile di reintegrazione per equivalente. L’appellante è stata condannata, secondo la regola della soccombenza, al pagamento in favore del Comune di Milano delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 37 d.P.R. 380/2001
È la disposizione in base alla quale era stata irrogata la sanzione edilizia principale, che il provvedimento descrive come comunque dovuta.
art. 27, comma 6, l. 689/1981
Prevede la maggiorazione applicata dal Comune alla sanzione e oggetto della contestazione nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza appellata richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; il mero esborso patrimoniale non integra tale requisito quando l’eventuale danno sia risarcibile per equivalente.
- Nella valutazione del periculum in mora occorre considerare anche la consistenza relativa della somma contestata rispetto alla sanzione principale comunque dovuta: l’importo contenuto della prima può escludere la gravità e irreparabilità del pregiudizio allegato.
- La possibilità di ottenere, in caso di esito favorevole del giudizio, la restituzione o il risarcimento per equivalente della somma versata esclude, di regola, l’irreparabilità del danno patrimoniale.
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