Sentenza n. 199/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della Determinazione del Responsabile f.f. del III Settore - Servizi Tecnici del Comune di Malfa, n. -OMISSIS- del 23/5/2025, notificata in data 16/7/2025, avente ad oggetto “annullamento della denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, prot. n. -OMISSIS- del 3.05.2013”; - di tutti gli atti consequenziali; - nonché dell'ordinanza di rimessa in pristino a firma del Responsabile f.f. del III Settore Servizi Tecnici del Comune di Malfa, n. -OMISSIS- del 23/5/2025, notificata in data 16/7/2025, avente ad oggetto l'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi antecedente alle trasformazioni edilizie eseguite con D.I.A. in alternativa al P.d.C. prot. -OMISSIS- del 3/5/2013 e successive varianti; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, cogniti e non, ivi compresa, ove rilevante la relazione di accertamento tecnico a firma del Responsabile del procedimento in data 11/4/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di annullamento in autotutela della DIA alternativa al permesso di costruire e ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel 2013 una DIA alternativa al permesso di costruire per interventi qualificati come risanamento conservativo, comprendenti anche la demolizione e ricostruzione, con sostanziale mantenimento di volume, destinazione e caratteristiche, di un piccolo manufatto originariamente adibito a bagno. Dopo un sopralluogo comunale che aveva escluso contrasti con la normativa urbanistica, il Comune, nel 2025, ha annullato in autotutela la DIA e ha ordinato il ripristino, ritenendo che la demolizione e ricostruzione del manufatto, con parziale traslazione del sedime, costituisse ristrutturazione edilizia non consentita in zona A0, soggetta a tutela storico-ambientale, e rilevando inoltre l'altezza interna del bagno, pari a circa 2,10-2,15 metri, inferiore al minimo igienico-sanitario di 2,40 metri. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 per tardività dell'autotutela, difetto di interesse pubblico concreto e attuale e omessa ponderazione dell'affidamento privato; insussistenza di una falsa rappresentazione dei fatti, essendo gli interventi, la classificazione urbanistica e l'altezza del vano indicati negli elaborati allegati alla DIA; errata qualificazione dell'intervento e inesistenza delle violazioni urbanistiche e igienico-sanitarie; illegittimità derivata dell'ordinanza di ripristino; violazione dei principi di proporzionalità e del minimo mezzo per avere annullato l'intero titolo e ordinato il ripristino complessivo invece di limitarsi al manufatto contestato; erronea applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 anziché dell'art. 38; violazione della partecipazione procedimentale per l'irregolare comunicazione di avvio. Il Comune ha sostenuto la tempestività dell'autotutela, la sussistenza di una falsa rappresentazione, la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione e la legittimità dell'ordine ripristinatorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto decisivo il difetto del requisito temporale dell'autotutela: poiché la DIA risaliva al 2013 e il provvedimento di annullamento al 2025, era applicabile ratione temporis la versione originaria dell'art. 21-nonies l. 241/1990, che consentiva l'annullamento entro un termine ragionevole. Un intervallo di circa dodici anni non è stato ritenuto ragionevole, anche considerando che il Comune aveva già svolto un sopralluogo e una compiuta istruttoria al momento della DIA. Non ricorreva l'eccezione relativa alla falsa rappresentazione, poiché gli elaborati grafici e la documentazione allegata descrivevano sostanzialmente gli interventi, indicavano la zona A0 e riportavano l'altezza del manufatto; l'unico riferimento difforme al mappale e alla zona contenuto nella relazione tecnica è stato qualificato come mero errore, non idoneo a indurre in errore l'Amministrazione. Il TAR ha inoltre rilevato, in via concorrente, l'assoluta carenza della motivazione rafforzata sull'interesse pubblico concreto e attuale prevalente rispetto all'interesse del privato e all'affidamento maturato nel tempo: il mero ripristino della legalità violata non costituisce, di per sé, l'interesse pubblico ulteriore richiesto per l'autotutela. Ha altresì evidenziato la contraddittorietà del richiamo ai vincoli paesaggistici e idrogeologici con le autorizzazioni già rilasciate dagli enti competenti. Gli ulteriori motivi, proposti in via subordinata, non sono stati esaminati perché assorbiti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
termine ragionevole; ragioni di interesse pubblico; bilanciamento dell'interesse pubblico all'annullamento con l'interesse del privato alla conservazione dell'atto
L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio deve intervenire entro il termine applicabile ratione temporis e deve essere sorretto da un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, adeguatamente ponderato con l'affidamento del privato. La deroga al limite temporale richiede una falsa rappresentazione effettivamente idonea a indurre in errore l'Amministrazione.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'Amministrazione anche dopo la scadenza del termine
La giurisprudenza richiamata ammette il superamento del limite temporale anche quando il richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale; nel caso concreto, tuttavia, tale presupposto è stato escluso perché la documentazione rappresentava sostanzialmente i fatti rilevanti.
art. 63, comma 1, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021
termine ridotto a 12 mesi
La riduzione legislativa del termine massimo per l'annullamento d'ufficio si applica ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore della modifica; per i provvedimenti anteriori resta applicabile la disciplina previgente.
art. 31 d.P.R. 380/2001
interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
La norma è stata invocata dalla ricorrente come erroneamente applicata dal Comune, ma il TAR non ha deciso la relativa censura, ritenendola assorbita.
art. 38 d.P.R. 380/2001
interventi eseguiti in base a permesso annullato
La norma è stata invocata in via subordinata dalla ricorrente quale disciplina applicabile agli interventi eseguiti sulla base di un titolo successivamente annullato; la questione non è stata esaminata.
Massime di principio
- L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio formato o rilasciato molti anni prima è legittimo soltanto se esercitato entro il termine previsto dalla disciplina ratione temporis e, quando tale disciplina richiede un termine ragionevole, il termine deve essere valutato anche in rapporto al momento in cui l'Amministrazione ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere i profili di illegittimità.
- La mera illegittimità del titolo edilizio o il generale interesse al ripristino della legalità urbanistica non sono sufficienti a giustificare l'annullamento d'ufficio: occorre una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, ulteriori, e sulla loro prevalenza rispetto all'affidamento del privato e agli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
- La deroga al limite temporale dell'annullamento d'ufficio presuppone una falsa o erronea rappresentazione della realtà effettivamente idonea a determinare l'errore dell'Amministrazione; tale presupposto non ricorre quando gli elaborati allegati al titolo rappresentino sostanzialmente gli interventi, la loro localizzazione e le caratteristiche rilevanti, anche se contengano un errore isolato non decisivo.
- Quando l'Amministrazione abbia già svolto, al momento della formazione del titolo edilizio, un sopralluogo e una compiuta istruttoria sulla corrispondenza tra progetto e stato dei luoghi, un successivo annullamento d'ufficio a distanza di molti anni richiede una particolare giustificazione e non può fondarsi su circostanze già conoscibili in origine.
- È contraddittoria la motivazione dell'annullamento d'ufficio che richiami genericamente vincoli paesaggistici o idrogeologici senza confrontarsi con le autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche già rilasciate per l'intervento.
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