Sentenza n. 830/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, delle Risorse Umane e del Bilancio presso il Ministero della Salute, avente a oggetto: “Concorso codice 824 – Comunicazione esclusione- - a seguito di ulteriori accertamenti in merito al possesso del requisito specifico di ammissione di cui all’art. 3, lett. p) del bando di concorso (iscrizione negli appositi elenchi di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.) – Sig.ra -OMISSIS-” (all. 1); - del non conosciuto decreto dell’11.11.2024 recante la declaratoria dei vincitori del concorso pubblico, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; - della relativa graduatoria finale pubblicata il 15.11.2024 (all. 2); - ove occorra, del primo provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 4.10.2024, avente a oggetto: “Comunicazione esclusione – Sig.ra -OMISSIS-. Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 11 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area degli assistenti, famiglia professionale amministrativo gestionale, del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. (CONCORSO CODICE 824)” (all. 3); - ove ancora occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-del 25.10.2024, con cui l’Ufficio S.I.L.D. - Roma della Regione Lazio ha comunicato che: “… la Sig.ra -OMISSIS-, nata a Roma il 21/10/1999, codice fiscale -OMISSIS-, non risulta iscritta nelle liste di cui all''art. 8 della Legge 68/99 alla data del 08/04/2024 stato di disoccupazione in quanto dal 15/01/2024 ha perso lo a seguito di avviamento sopra soglia come indicato da circ. ANPAL 1/2019” (all. 4); - ancora, e solo in subordine, del bando di concorso (all. 5), nella parte in cui all’art. 3 rubricato “Requisiti generali e specifici di ammissione” ha previsto quanto segue “Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro”, indi, alla lett. p) ha indicato il seguente requisito specifico “iscrizione negli appositi elenchi di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii”, ove interpretato nel senso di pretendere il possesso del predetto requisito specifico dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda fino al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente sottoscritto con altro candidato vincitore o idoneo del concorso, ove direttamente lesivo della posizione soggettiva della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico riservato ai soggetti disabili e conseguenti graduatoria finale e declaratoria dei vincitori
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di undici unità nell'Area degli assistenti del Ministero della Salute, riservato ai soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999. L'esclusione è stata disposta perché, secondo il Ministero, alla data dell'8 aprile 2024, termine per la presentazione delle domande, la candidata non risultava iscritta negli elenchi del collocamento mirato di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 8 della legge n. 68/1999, dell'art. 4 del d.l. n. 4/2019, dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, dell'art. 3, comma 1 e lett. p), del bando, nonché l'erronea applicazione delle circolari ANPAL n. 1/2019 e del Ministero del Lavoro n. 34/2015. Ha inoltre denunciato travisamento dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sviamento e malgoverno. La candidata, invalida civile all'80% e iscritta negli elenchi del collocamento mirato dal 17 marzo 2023, era stata assunta il 15 gennaio 2024 con contratto a tempo indeterminato part-time al 50%, con reddito annuo prospettico di 8.921,21 euro. Ha sostenuto che tale situazione comportasse la sospensione, e non la perdita o decadenza, dello stato di disoccupazione per 180 giorni. Il Ministero e la Regione Lazio hanno invece sostenuto che il contratto fosse sopra soglia e determinasse, decorso il periodo di 180 giorni, la decadenza dallo stato di disoccupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Applicando la circolare ANPAL n. 1/2019, il Collegio ha ritenuto che l'inizio del rapporto di lavoro subordinato il 15 gennaio 2024 determinasse la sospensione dello stato di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, fino al 13 giugno 2024, e non la sua perdita alla data dell'8 aprile 2024, quando era scaduto il termine per la presentazione della domanda. Di conseguenza, la candidata possedeva alla data rilevante il requisito richiesto dal bando. Il giudice ha inoltre valorizzato la ratio della disciplina, diretta a favorire l'occupazione: essa richiede lo stato di disoccupazione al momento della domanda e dell'eventuale assunzione, ma non impone necessariamente la sua continuità durante tutto il periodo della procedura concorsuale, poiché una simile interpretazione disincentiverebbe ingiustificatamente l'accettazione di opportunità lavorative alternative medio tempore. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 8 legge 12 marzo 1999, n. 68
iscrizione negli appositi elenchi
L'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato costituisce requisito specifico di ammissione al concorso riservato ai soggetti disabili; nel caso concreto, alla data rilevante, la posizione della candidata non risultava perduta o decaduta.
art. 4 d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019
Richiamato tra le norme applicabili alla disciplina dello stato di disoccupazione e della sua conservazione, sospensione e perdita in caso di svolgimento di attività lavorativa.
art. 19 d.lgs. n. 150/2015
Richiamato tra le norme relative allo stato di disoccupazione.
art. 3, comma 1 e lett. p), del bando di concorso
Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro
Il requisito dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 doveva sussistere alle date previste dal bando; non è stata ritenuta necessaria una continuità ininterrotta dello stato di disoccupazione durante tutta la procedura.
circolare ANPAL n. 1/2019
In caso di inizio di una attività di lavoro subordinato ... lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni
L'inizio di un'attività di lavoro subordinato comporta la sospensione dello stato di disoccupazione fino a 180 giorni; nel caso concreto, la sospensione decorreva dal 15 gennaio 2024 e si estendeva fino al 13 giugno 2024.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Base normativa richiamata per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni identificative.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, insieme alla normativa sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la disciplina dello stato di disoccupazione prevede che l'inizio di un rapporto di lavoro subordinato ne determini la sospensione per un massimo di 180 giorni, la perdita o decadenza non può essere anticipata alla data di avvio del rapporto, ma si verifica solo secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile e decorso il periodo di sospensione.
- In un concorso riservato ai soggetti disabili, il requisito dell'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato deve essere verificato alle date espressamente indicate dal bando, tra cui la scadenza del termine per la domanda e la sottoscrizione del contratto; il bando non può essere interpretato nel senso di imporre necessariamente la continuità dello stato di disoccupazione per tutta la durata della procedura, se tale requisito non è previsto in modo chiaro.
- L'interpretazione dei requisiti di accesso a una procedura concorsuale deve essere coerente con la ratio della disciplina sul collocamento mirato, diretta a favorire l'occupazione, e non può irragionevolmente disincentivare il candidato dall'accettare opportunità lavorative alternative durante l'attesa dell'esito della procedura.
- L'amministrazione non può fondare l'esclusione concorsuale sulla perdita del requisito dello stato di disoccupazione senza accertare correttamente, alla data rilevante, se ricorra una mera sospensione dello stato di disoccupazione ovvero una sua effettiva perdita o decadenza.
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