Cassazione Penale, Ordinanza n. 09690/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva riqualificato il fatto in una contravvenzione ambientale e rideterminato la pena in mesi 10 di arresto ed euro 13.000 di ammenda per fatti commessi nel 2019 fino al 29 luglio 2020 in Canelli e località limitrofe. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 20-bis c.p., lamentando la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. La Corte di appello aveva però motivato il diniego richiamando il pesante curriculum criminale dell'imputato e la prognosi di inidoneità delle pene sostitutive a perseguire la finalità rieducativa. In cassazione si è contestato, in sostanza, che tale valutazione fosse errata o non adeguatamente considerata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché sostanzialmente riproponeva una questione già affrontata dalla Corte di appello con motivazione ritenuta logica e congrua. Ha osservato che la difesa si limitava a contrapporre una diversa lettura di merito, non scrutinabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
È la norma in cui è stato riqualificato il reato originariamente contestato; la sentenza di merito ha applicato tale fattispecie per i fatti ambientali contestati.
art. 20-bis c.p.
Norma invocata dalla difesa per ottenere la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva.
art. 545-bis c.p.p.
Norma richiamata quale base processuale per la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che si limiti a riproporre questioni già esaminate e logicamente motivate dal giudice di merito, senza individuare vizi di legittimità effettivi.
- La valutazione sull'applicazione delle pene sostitutive può essere negativamente formulata quando il giudice di merito dia conto, in modo razionale, di elementi ostativi come un rilevante precedente penale e della prognosi di inidoneità della sanzione a realizzare la finalità rieducativa.
- La censura che contrappone una diversa lettura del materiale valutativo compiuta dal giudice di merito non è deducibile in cassazione se non si traduce in un vizio giuridico o motivazionale rilevante.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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