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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09690/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva riqualificato il fatto in una contravvenzione ambientale e rideterminato la pena in mesi 10 di arresto ed euro 13.000 di ammenda per fatti commessi nel 2019 fino al 29 luglio 2020 in Canelli e località limitrofe. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 20-bis c.p., lamentando la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. La Corte di appello aveva però motivato il diniego richiamando il pesante curriculum criminale dell'imputato e la prognosi di inidoneità delle pene sostitutive a perseguire la finalità rieducativa. In cassazione si è contestato, in sostanza, che tale valutazione fosse errata o non adeguatamente considerata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché sostanzialmente riproponeva una questione già affrontata dalla Corte di appello con motivazione ritenuta logica e congrua. Ha osservato che la difesa si limitava a contrapporre una diversa lettura di merito, non scrutinabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    È la norma in cui è stato riqualificato il reato originariamente contestato; la sentenza di merito ha applicato tale fattispecie per i fatti ambientali contestati.

  • art. 20-bis c.p.

    Norma invocata dalla difesa per ottenere la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Norma richiamata quale base processuale per la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che si limiti a riproporre questioni già esaminate e logicamente motivate dal giudice di merito, senza individuare vizi di legittimità effettivi.
  • La valutazione sull'applicazione delle pene sostitutive può essere negativamente formulata quando il giudice di merito dia conto, in modo razionale, di elementi ostativi come un rilevante precedente penale e della prognosi di inidoneità della sanzione a realizzare la finalità rieducativa.
  • La censura che contrappone una diversa lettura del materiale valutativo compiuta dal giudice di merito non è deducibile in cassazione se non si traduce in un vizio giuridico o motivazionale rilevante.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale

Testo integrale

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