Regolamento (UE) 2023/960
Regolamento delegato (UE) 2023/960 della Commissione del 1o febbraio 2023 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la data annuale di applicazione dei calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati ai fini delle dimensioni dei tick di negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regime delle dimensioni dei tick di negoziazione previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/588. Sposta dal 1° aprile al primo lunedì di aprile di ogni anno il momento a partire dal quale le sedi di negoziazione devono applicare le dimensioni dei tick corrispondenti ai nuovi calcoli del numero medio giornaliero di operazioni. La modifica mira a facilitare l’adeguamento dei sistemi informatici e ad allineare tale disciplina con quella già prevista per altri calcoli di trasparenza nel regolamento delegato (UE) 2017/587.
Modifica la data annuale di applicazione dei calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati, ai fini delle dimensioni dei tick di negoziazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle sedi di negoziazione che determinano e applicano le dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) in base ai calcoli del numero medio giornaliero di operazioni pubblicati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/588. Riguarda il solo profilo temporale di applicazione di tali calcoli e, indirettamente, i membri o partecipanti delle sedi di negoziazione coinvolti nell’aggiornamento dei sistemi e delle infrastrutture informatici. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; non introduce esclusioni materiali ulteriori rispetto al regime già previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/588.
Modifica della data di applicazione dei tick di negoziazione
Il regolamento delegato (UE) 2023/960 della Commissione interviene sul regime dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/588. La modifica è di natura strettamente temporale e nasce dall’esigenza, evidenziata nei considerando, di ridurre le criticità operative connesse all’aggiornamento dei sistemi di negoziazione e delle infrastrutture informatiche delle sedi di negoziazione.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento delegato (UE) 2017/588 prevede che l’autorità competente pubblichi entro il 1° marzo di ogni anno i calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per ciascuno strumento finanziario interessato e che le sedi di negoziazione applichino i relativi tick a decorrere dal 1° aprile successivo. Secondo la Commissione, tale data poteva creare difficoltà pratiche, soprattutto quando il 1° aprile cadeva a metà settimana, perché l’attuazione delle modifiche richiedeva interventi notturni e riduceva il tempo utile per test e adeguamenti. La nuova disciplina consente invece di sfruttare il fine settimana e garantisce coerenza con il calendario previsto per calcoli analoghi nel regolamento delegato (UE) 2017/587, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/944.
Modifica introdotta
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/588. La nuova formulazione stabilisce che le sedi di negoziazione applicano le dimensioni dei tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondenti al numero medio giornaliero di operazioni pubblicato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, a partire dal primo lunedì di aprile successivo alla pubblicazione.
Portata operativa per gli operatori
Per gli operatori di mercato, la conseguenza pratica è che l’aggiornamento dei tick non avviene più il 1° aprile, ma il primo lunedì di aprile di ciascun anno. La modifica incide quindi sull’organizzazione interna delle sedi di negoziazione e sui processi di compliance tecnica dei membri o partecipanti, che dispongono di un margine operativo più favorevole per adeguare sistemi, algoritmi e infrastrutture.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri e il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Modifica del regime dei tick di negoziazione
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/588. Le sedi di negoziazione devono applicare le dimensioni dei tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondenti al numero medio giornaliero di operazioni pubblicato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, a partire dal primo lunedì di aprile successivo alla pubblicazione, e non più dal 1° aprile.
Finalità della modifica temporale
Nei considerando si spiega che la scadenza del 1° aprile creava difficoltà operative per sedi di negoziazione, membri e partecipanti, specie quando cadeva a metà settimana, perché l’aggiornamento dei sistemi e delle infrastrutture informatici doveva avvenire durante la notte. Il rinvio al primo lunedì di aprile consente di utilizzare il fine settimana per test e adeguamenti.
Coordinamento con altre norme di trasparenza
La modifica assicura l’allineamento con l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/587, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/944, che prevede che i relativi calcoli pubblicati entro il 1° marzo si applichino dal primo lunedì di aprile successivo.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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