Regolamento (UE) 2023/247
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/247 della Commissione del 1o febbraio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Estepa» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Estepa", in base alla procedura del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna, ha pubblicato la modifica per consentire eventuali opposizioni e, non essendo state presentate dichiarazioni di opposizione, ha adottato l’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Estepa".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Estepa" (DOP), registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Riguarda la modifica del relativo disciplinare proposta dalla Spagna e approvata dalla Commissione a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non risultano esclusioni territoriali o soggettive ulteriori nel testo fornito.
Modifica del disciplinare della DOP "Estepa"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/247 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Estepa". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le modifiche ai disciplinari delle DOP e IGP, con particolare riferimento alla distinzione tra modifiche minori e non minori.
Base giuridica e contesto procedurale
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2. Considerato che la modifica richiesta rientra tra quelle non minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata sottoposta a pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire l’eventuale presentazione di opposizioni.
Esame della domanda e approvazione
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna relativa alla modifica del disciplinare della DOP "Estepa", già registrata con il regolamento (UE) n. 900/2010 e successivamente oggetto di una precedente modifica approvata con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/597. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica è stata approvata con il presente regolamento.
Ambito di efficacia e decorrenza
L’atto dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto dell'approvazione
È approvata la modifica del disciplinare, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa al nome "Estepa" (DOP) (articolo 1).
Base giuridica e qualificazione della modifica
La Commissione opera ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Procedura seguita e assenza di opposizioni
La domanda della Spagna è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
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