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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/335

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/335 della Commissione del 1o febbraio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Robiola di Roccaverano» (DOP)]

Normativa europea32023R0335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Robiola di Roccaverano" ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica riguarda anche il nome della denominazione, che viene esteso da "Robiola di Roccaverano" a "Robiola di Roccaverano/Roccaverano". In assenza di opposizioni motivate, la modifica viene definitivamente adottata e diventa obbligatoria e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Robiola di Roccaverano", con estensione del nome a "Robiola di Roccaverano/Roccaverano".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" iscritta nel registro UE delle DOP e IGP, limitatamente alla modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione. Incide sui produttori e operatori della filiera che immettono sul mercato il prodotto a denominazione protetta, nell’ambito territoriale e sostanziale definito dal disciplinare della DOP, come modificato. Non introduce un nuovo regime generale, ma rende vincolante nell’Unione la modifica del nome e del disciplinare per tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Robiola di Roccaverano"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/335 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano", ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione dà seguito alla domanda presentata dall’Italia e, in assenza di opposizioni motivate, rende la modifica definitivamente operativa nell’ordinamento dell’Unione.

Procedura seguita e base normativa

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Il procedimento si è svolto secondo gli articoli 50 e 53 del medesimo regolamento: la domanda italiana è stata esaminata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Contenuto della modifica

La modifica riguarda il disciplinare della DOP e comprende anche una variazione del nome della denominazione. In particolare, il nome passa da "Robiola di Roccaverano" a "Robiola di Roccaverano/Roccaverano". Il regolamento non dettaglia ulteriormente il contenuto sostanziale del disciplinare modificato, limitandosi ad approvarlo come pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Esito della procedura di opposizione

La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione, la modifica del disciplinare viene approvata senza ulteriori passaggi procedurali.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per gli atti UE di questo tipo, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la DOP "Robiola di Roccaverano". La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Variazione del nome della DOP

La modifica comprende la variazione del nome della denominazione da "Robiola di Roccaverano" a "Robiola di Roccaverano/Roccaverano".

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, e dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentari di qualitàdenominazioni di origine protette

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