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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/248

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/248 della Commissione del 1o febbraio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32023R0248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di due tipologie di merci di origine animale essiccate destinate all’alimentazione animale, entrambe ricondotte al codice NC 0511 99 85. La Commissione precisa i criteri interpretativi che escludono la classificazione nei capitoli 2 e 23 della NC, valorizzando il fatto che i prodotti non sono atti all’alimentazione umana e che non hanno perso le caratteristiche essenziali della materia d’origine. È inoltre prevista una disciplina transitoria di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, invocabili dal titolare per un periodo limitato dopo l’entrata in vigore.

Classificazione nella nomenclatura combinata di talune merci di origine animale, con determinazione dei relativi codici NC e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a specifici prodotti di origine animale essiccati destinati all’alimentazione degli animali, venduti come snack o alimenti per cani. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda la classificazione doganale ai fini della nomenclatura combinata e, indirettamente, le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) già rilasciate per merci interessate ma non conformi al nuovo atto. Non introduce esclusioni territoriali, ma limita la continuità di invocazione delle ITV non conformi a tre mesi dall’entrata in vigore.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/248 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, classificando alcune merci specifiche di origine animale. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sulle disposizioni che attribuiscono alla Commissione il potere di adottare misure di classificazione doganale.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama l’esigenza di uniformità nell’applicazione della NC allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Le merci elencate nell’allegato devono essere classificate secondo i criteri della nomenclatura combinata e delle regole generali di interpretazione, così da evitare difformità applicative tra Stati membri.

Ambito della classificazione

L’allegato riguarda due prodotti: orecchie di bufalo essiccate e carne bovina essiccata raschiata dalla gola, entrambi destinati all’alimentazione animale e commercializzati come snack o alimenti per cani. Per entrambi i prodotti il codice NC individuato è 0511 99 85, qualificandoli come "altro prodotto di origine animale, non nominato né compreso altrove".

Criteri interpretativi e esclusioni

La motivazione della classificazione si fonda sulle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, sulla nota 1, lettera a), del capitolo 2 e sul testo dei codici NC 0511, 0511 99 e 0511 99 85. Il regolamento esclude la collocazione nel capitolo 2 perché i prodotti non sono atti all’alimentazione umana, essendo ottenuti e trasportati senza applicazione delle misure di igiene degli alimenti. Esclude inoltre il capitolo 23, poiché la lavorazione descritta non comporta la perdita delle caratteristiche essenziali della materia d’origine.

Informazioni tariffarie vincolanti non conformi

Per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate e non conformi al nuovo regolamento, l’articolo 2 consente al titolare di continuare a invocarle per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La previsione è espressamente collegata all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione in materia doganale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Classificazione delle merci

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nei codici NC indicati nella colonna 2. Nell’allegato sono ricomprese: (i) orecchie di bufalo essiccate, confezionate in sacchetti di plastica da 50 o 100 pezzi, e (ii) carne bovina essiccata raschiata dalla gola, confezionata in sacchi di plastica da 1 a 5 kg. In entrambi i casi il codice assegnato è 0511 99 85.

Motivazioni della classificazione

Le motivazioni richiamano le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, la nota 1, lettera a), del capitolo 2 e il testo dei codici NC 0511, 0511 99 e 0511 99 85. Il regolamento esclude il capitolo 2 perché i prodotti non sono atti all’alimentazione umana, in quanto prodotti e trasportati senza misure di igiene degli alimenti; esclude anche il capitolo 23 perché le merci non hanno perso le caratteristiche essenziali della materia d’origine mediante depilazione, raschiatura o essiccazione al sole.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganeclassificazione tariffarianomenclatura combinataunione doganale

Testo integrale

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