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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16850/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA maturato da una società in nome collettivo poi cancellata dal registro delle imprese. Il socio ha impugnato il diniego davanti al giudice tributario, sostenendo che l’esposizione del credito nella dichiarazione finale presentata dopo la cessazione dell’attività fosse sufficiente a fondare il diritto al rimborso, poiché, cessata la società, il credito non era più utilizzabile né in detrazione né in compensazione. La commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la mera indicazione del credito in dichiarazione, senza specifica istanza di rimborso, non valga come domanda di rimborso e non basti a evitare la decadenza biennale; 2) violazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR riconosciuto il rimborso senza adeguata prova della sussistenza del credito. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, osservando che, nei casi di cessazione dell’attività, l’erronea indicazione del credito in compensazione non impedisce di trattarlo come credito da rimborsare, perché il contribuente non ha altre vie di utilizzo del credito; inoltre, la CTR aveva accertato in fatto che l’esistenza del credito non era stata contestata dall’Ufficio e tale accertamento non era stato specificamente censurato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR nella parte in cui ha considerato ammissibile la richiesta di rimborso del credito IVA nonostante l’esposizione in dichiarazione non perfettamente compilata, poiché la società era stata cancellata e il credito non era più compensabile o detraibile. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sull’insufficienza della prova del credito, perché la CTR aveva accertato che l’esistenza del credito non era stata contestata dall’Ufficio e tale ratio non era stata attaccata con specifico motivo. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma invocata dall’Agenzia per sostenere i limiti all’utilizzo del credito IVA; la Corte non ne ricava una preclusione al rimborso nei casi di cessazione dell’attività.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per la disciplina del credito IVA e del rimborso; la Corte valorizza la possibilità di rimborso quando il credito non sia più altrimenti utilizzabile.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    È la norma sul termine di decadenza biennale per il rimborso quando la domanda non sia stata già espressamente formulata; la Corte precisa che tale termine non si applica se, per cessazione dell’attività, il contribuente non possa più compensare il credito e resti comunque configurabile il diritto al rimborso.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    La Corte richiama il modello VR come adempimento prodromico all’esecuzione del rimborso, non come atto costitutivo del diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che il contribuente, se il credito è contestato, deve provarne i fatti costitutivi.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni; la Corte non ne fa applicazione autonoma, perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza dell’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando il credito non sia più utilizzabile in detrazione o compensazione per cessazione dell’attività o per la cancellazione del soggetto dal registro delle imprese, l’erronea indicazione del credito in dichiarazione non impedisce di considerare azionabile il rimborso.
  • La compilazione del quadro dichiarativo relativo al credito IVA può integrare esercizio formale del diritto al rimborso; il modello VR ha natura meramente prodromica alla fase di esecuzione del rimborso.
  • Il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso non opera quando il contribuente, cessata l’attività, non abbia altra via di utilizzo del credito e il rimborso costituisca l’unico rimedio concretamente praticabile.
  • Nel giudizio sul rimborso del credito IVA, l’amministrazione può contestare la sussistenza del credito e, in tal caso, il contribuente sopporta l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto; tuttavia, se il giudice di merito accerta la mancata contestazione del credito e tale accertamento non è specificamente censurato, il motivo di ricorso che ignori tale ratio è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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