Cassazione Penale, Sentenza n. 39940/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza e applicato una misura cautelare (sostituita poi con obbligo di firma) per i reati connessi alla detenzione di tabacchi e alla contraffazione. Il ricorrente contestava in particolare l'aggravante della "connessione con il reato di contraffazione" prevista dall'art. 85, comma 2, d.lgs. n. 141/2024, deducendo che la contraffazione non era dimostrata: l'analisi tecnica sarebbe stata illegittima (affidata a "Giskal s.r.l." e all'ausiliario Alessandro Maraia ma sostanzialmente effettuata da una sezione di Philip Morris polacca) e l'elaborato non avrebbe esaminato tutti i campioni (riferimento solo ai pacchetti "Marlboro" e non ai "Chesterfield").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti, ritenendo che il ricorrente abbia sollevato per la prima volta in sede di legittimità censure sulle modalità e sulla legittimità dell'accertamento tecnico che non erano state devolute al Tribunale per il riesame; la Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di specificare le doglianze attinenti al merito nel riesame. È stata confermata la mancata possibilità per la Cassazione di approfondire questioni di fatto e di prova non previamente proposte. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
d.lgs. n. 141 del 2024
art. 84, comma 2; art. 85, comma 2, lett. c)
Le norme regolano la punibilità per condotte relative al tabacco e prevedono l'aggravante quando vi sia connessione con il reato di contraffazione; il Tribunale aveva ritenuto integrata l'aggravante sulla base degli esiti della perizia (difformità di stampa, assenza di perforazioni, incoerenze dei codici), nonostante la quantità fosse inferiore alla soglia di quindici kg
codice penale
Riferimento ai reati contestati (ualunque intervento sul piano della contraffazione e ricettazione/riciclaggio connessi); la motivazione del Tribunale ha considerato i gravi indizi anche in relazione a tali articoli
codice di procedura penale
art. 610, comma 5; art. 611, comma 1-bis e ss.
Disposizioni che regolano il contraddittorio scritto e la possibile omissione della trattazione orale: il procedimento si è celebrato in contraddittorio scritto, senza trattazione orale, perché non è stata chiesta nei termini
codice di procedura penale
La particolarità del giudizio di riesame (effetto devolutivo) richiede comunque che il ricorrente specifichi le doglianze attinenti al merito per consentire al giudice del riesame e poi alla Cassazione di esprimersi; la mancata devoluzione di questioni di fatto/prova rende il ricorso inammissibile
codice di procedura penale
Limiti del giudizio di cassazione: la Corte esercita controllo di legittimità sulla tenuta logica della motivazione elaborata dai giudici di merito rispetto alle doglianze previamente proposte; non può approfondire questioni non devolute
codice di procedura penale
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a euro 3.000
Massime di principio
- In impugnazioni in Cassazione contro provvedimenti di riesame è essenziale che tutte le doglianze rilevanti (fatto, fonti di prova, valutazione) siano state previamente devolute al giudice del riesame; la Corte di Cassazione non esamina per la prima volta questioni di fatto o di prova non sollevate precedentemente.
- Le censure sulle modalità e sulla legittimità degli accertamenti tecnici devono essere sollevate tempestivamente (in sede di riesame o in grado di merito) e con precisione: deduzioni tardive in Cassazione sono inammissibili.
- Nel giudizio di riesame, pur essendo previsto un effetto devolutivo ampio, il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito per provocare risposte adeguate dal giudice di merito; senza ciò la Corte di legittimità non può pronunciarsi sul punto.
- Se il giudice di merito fonda la sua decisione su elementi tecnici (perizie, esami di laboratorio), il contesto probatorio e le contestazioni relative alla loro legittimità devono emergere già nel corso del procedimento di riesame; in assenza di tale confronto, la valutazione tecnica rimane impregiudicata in Cassazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna per spese e sanzioni alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) se la proposta è ritenuta tardiva, colposa o manifestamente infondata; ciò invita a valutare la fondatezza e la tempestività delle censure prima di impugnare.
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