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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21669/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.p.p. relativamente all'eccezione di inutilizzabilità delle trascrizioni di conversazioni WhatsApp tra il ricorrente e Rubens Pizzo, in particolare per la mancata acquisizione degli screenshots e del supporto originale (cellulare/pen drive) che - secondo la difesa - avrebbe impedito la verifica dell'attendibilità delle trascrizioni; 2) difetto di motivazione e travisamento della prova in relazione alla genuinità e completezza delle trascrizioni, che contengono caratteri non intellegibili (probabili emoticon) i quali, secondo la difesa, possono avere incidenza sul senso complessivo dei messaggi e quindi sull'interpretazione che ha portato alla condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la difesa avesse prestato consenso all'acquisizione delle trascrizioni (ex art. 493, comma 3, c.p.p.), circostanza che preclude contestazioni successive sull'acquisibilità e sulla mancata produzione degli screenshots o del supporto originario. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di diversa interpretazione delle comunicazioni captate: in sede di legittimità non è consentito chiedere una diversa valutazione del contenuto delle conversazioni se non in presenza di un travisamento della prova dimostrabile; il ricorrente non ha specificato né documentato in che modo gli elementi grafici omessi avrebbero alterato incontestabilmente il significato dei messaggi. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha interpretato i messaggi come richiesta di denaro in relazione a informazioni coperte da segreto, e ha confermato la condanna. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza resa il 12/05/2026.

Norme richiamate

  • art. 191 c.p.p.

    La norma sull'inutilizzabilità della prova è stata considerata rilevante nella contestazione, ma la Corte ha valutato che la questione relativa all'acquisizione era preclusa dal consenso difensivo prestato in fase istruttoria

  • art. 493 c.p.p.

    Il consenso all'acquisizione ai sensi di questa norma impedisce poi contestazioni successive sull'acquisizione stessa e sulla mancata produzione del supporto materiale, rendendo inammissibile la doglianza difensiva relativa alla mancanza degli screenshots o del cellulare

  • giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 (Napoleoni, Rv. 259516)

    Richiamato il principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione diversa del significato di comunicazioni intercettate solo se sussiste un travisamento della prova dimostrabile; altrimenti la censura sul merito dell'apprezzamento probatorio è inammissibile

  • art. 81, cod. pen.

    Richiamato nell'epigrafe insieme agli articoli sostanziali; la sentenza si è pronunciata rispetto ai reati contestati indicati negli articoli richiamati

  • art. 319 e art. 326 cod. pen.

    Articoli penali in relazione ai reati per cui il ricorrente era stato condannato; la decisione di legittimità ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto i messaggi idonei a dimostrare gli elementi costitutivi delle accuse

Massime di principio

  • Il consenso difensivo all'acquisizione di materiale probatorio (es. trascrizioni) ostacola contestazioni successive sull'acquisibilità e sulla mancata produzione del supporto originario: chi concede l'acquisizione deve essere consapevole dell'effetto preclusivo di tale consenso.
  • In Cassazione non è consentito chiedere una semplice riconsiderazione del merito probatorio: per ottenere accoglimento è necessario dimostrare un travisamento della prova, ossia indicare in modo preciso e incontestabile in cosa il contenuto riportato dal giudice sia difforme dalla realtà.
  • Elementi 'extratestuali' come emoticon o formattazioni possono essere rilevanti per l'interpretazione di messaggi, ma la parte che li invoca deve indicare concretamente il loro contenuto e provare che avrebbero modificato in modo decisivo il significato attribuito in sentenza.
  • Se si contesta la genuinità o la completezza di trascrizioni di chat, è essenziale richiedere e ottenere in primo grado l'acquisizione del supporto originale o degli screenshots e curare la catena di custodia e la perizia forense, senza attendere i gradi successivi per sollevare la questione.
  • La Corte di merito deve motivare l'apprezzamento delle prove digitali; tuttavia, una motivazione adeguata e non contraddetta da elementi specifici della difesa rende difficoltosa la sindacabilità in sede di legittimità.
  • In fase difensiva, occorre specificare con precisione quali porzioni della prova si ritengono alterate o mancanti e in che modo ciò influisca sugli elementi costitutivi del reato, fornendo indicazioni probatorie concrete (perizie, originale del supporto, screenshots, catena di custodia).

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