L.R. Umbria 26/2008
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dall’1 gennaio 2009 l’IRAP come tributo proprio della Regione Umbria e rinvia alla disciplina statale. Fino al regolamento regionale e alle convenzioni previste dal d.lgs. 68/2011, liquidazione, accertamento, riscossione, controllo e contenzioso restano gestiti secondo il d.lgs. 446/1997. L’atto è ancora formalmente rilevante per la disciplina transitoria e organizzativa dell’imposta.
Istituzione dell’IRAP come tributo proprio regionale
Istituzione dell’IRAP come tributo proprio regionale
La legge della Regione Umbria istituisce l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) come tributo proprio della Regione, con decorrenza dal 1° gennaio 2009. Il provvedimento si inserisce nel quadro della normativa statale sull’autonomia tributaria regionale e disciplina soprattutto il passaggio alla gestione regionale dell’imposta.
Disciplina applicabile
L’IRAP resta regolata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, oltre che dagli altri provvedimenti statali e regionali in materia. La legge regionale non ridisegna in modo autonomo l’imposta, ma richiama espressamente la disciplina statale di riferimento, che continua a costituire il quadro operativo di base.
Gestione, liquidazione, accertamento e riscossione
Fino all’emanazione del regolamento regionale conforme al regolamento tipo previsto dalla legge finanziaria 2008, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997. La stessa regola transitoria opera anche fino alla sottoscrizione dell’apposito atto convenzionale tra Regione, Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle Entrate previsto dal d.lgs. 68/2011: sino a tale intesa, gestione e riscossione restano affidate secondo il regime previgente.
Controlli, rettifica, accertamento e contenzioso
Le attività di controllo, rettifica della dichiarazione, accertamento e contenzioso dell’IRAP sono attribuite all’Agenzia delle Entrate previa stipula di apposita convenzione, in attuazione del d.lgs. 68/2011. In mancanza della convenzione, tali funzioni continuano a essere svolte secondo le modalità previste dal d.lgs. 446/1997.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed è dichiarata urgente. La sua utilità pratica è legata soprattutto alla fase di istituzione e organizzazione dell’IRAP come tributo proprio regionale, con effetti che decorrono dal 1° gennaio 2009 e con disciplina transitoria subordinata all’adozione degli atti attuativi e convenzionali previsti.
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