L.R. Umbria 23/2008
Ulteriore modificazione della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria 22 dicembre 2008, n. 23 modifica la legge regionale n. 1/2005 sulla polizia locale, riscrivendo la disciplina del Comitato tecnico consultivo della polizia locale. Stabilisce composizione, durata, modalità di elezione, funzionamento e rimborso spese dei componenti, senza introdurre limiti temporali specifici oltre alla durata nella legislatura.
Modifica della disciplina umbra sulla polizia locale: Comitato tecnico consultivo
Modifica della disciplina del Comitato tecnico consultivo della polizia locale
La legge regionale dell’Umbria n. 23 del 2008 interviene sulla legge regionale n. 1 del 2005, aggiornando la disciplina del Comitato tecnico consultivo della polizia locale. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’organizzazione e il funzionamento di tale organo consultivo nell’ambito regionale umbro.
Costituzione, sede e durata
Il Comitato tecnico consultivo della polizia locale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ha sede presso la Giunta regionale e resta in carica per l’intera legislatura.
Composizione
Il Comitato è composto da:
- un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di presidente;
- i comandanti dei corpi di polizia municipale di Perugia e di Terni;
- i comandanti dei corpi di polizia provinciale di Perugia e di Terni;
- sei rappresentanti dei corpi di polizia locale;
- due esperti con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale.
Nomina dei componenti e modalità di elezione
I membri indicati per i rappresentanti dei corpi di polizia locale e per gli esperti sono eletti dal Consiglio regionale. Per gli esperti è previsto il voto limitato.
Funzionamento e attività consultiva
Il Comitato disciplina autonomamente il proprio funzionamento mediante un regolamento interno, che deve essere approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale. Si riunisce almeno due volte l’anno e, in particolare:
- quando la Giunta regionale richiede pareri ai sensi della disciplina generale;
- quando il Consiglio regionale ne richiede l’audizione in relazione alle funzioni del Comitato;
- ogni volta che il Comitato ritenga opportuno riunirsi.
Trattamento economico dei componenti
Ai componenti del Comitato spetta, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio secondo la misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale.
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