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Legge

L.R. Umbria 21/2008

Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione "Umbria Jazz").

Normativa regionaleL.R. Umbria 21/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz per sostenere la manifestazione, lo spettacolo dal vivo e la valorizzazione dell’Umbria. Definisce assetto, organi e controlli, disciplina l’uso dei marchi regionali e il finanziamento iniziale nel bilancio 2009, poi da determinare annualmente. Abroga la previgente l.r. 7/1990.

Fondazione di partecipazione Umbria Jazz e abrogazione della legge regionale n. 7/1990

Fondazione di partecipazione Umbria Jazz

La legge regionale dell’Umbria promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz per assicurare la continuità della manifestazione e sostenerne lo sviluppo, nell’ambito delle iniziative di promozione turistica, culturale e di valorizzazione dell’immagine regionale in Italia e all’estero.

Finalità e oggetto dell’intervento

La Fondazione è concepita come strumento per:

  • promuovere e sostenere lo sviluppo dello spettacolo dal vivo;
  • garantire la continuità della manifestazione Umbria Jazz;
  • realizzare le iniziative necessarie alla diffusione e allo sviluppo della manifestazione;
  • reperire i mezzi finanziari occorrenti;
  • favorire il coinvolgimento di soggetti ed enti pubblici e privati.

La Regione resta titolare dei marchi registrati relativi alla manifestazione Umbria Jazz, il cui utilizzo è disciplinato da apposita convenzione tra Regione e Fondazione.

Costituzione e assetto statutario

L’adesione della Regione alla Fondazione, in qualità di ente fondatore, è deliberata dalla Giunta regionale previa verifica della conformità dello statuto alle prescrizioni della legge. Il Presidente della Giunta è autorizzato a compiere gli atti necessari alla costituzione.

Lo statuto deve prevedere in particolare:

  • l’Assemblea dei partecipanti composta dai fondatori originari e dai successivi aderenti, che diventano fondatori con il conferimento di una quota al fondo di dotazione e di un contributo annuale;
  • una rappresentanza regionale in Assemblea pari al numero complessivo dei rappresentanti degli altri soggetti partecipanti, con un minimo di tre;
  • per ciascun altro soggetto, un numero di rappresentanti commisurato al valore patrimoniale conferito, fino a un massimo di due;
  • la nomina del Presidente della Fondazione da parte della Regione; tale Presidente svolge anche le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei partecipanti;
  • un Consiglio di amministrazione composto da un massimo di nove membri, incluso il Presidente, con maggioranza assoluta in capo alla Regione;
  • la possibilità che il Consiglio di amministrazione operi anche con la sola nomina dei componenti di spettanza pubblica;
  • la nomina del direttore artistico da parte del Consiglio di amministrazione;
  • la gratuità dell’incarico di Presidente, consigliere di amministrazione e componente dell’Assemblea dei partecipanti;
  • un Collegio dei revisori composto da tre membri, nominato dal Consiglio di amministrazione, con designazione da parte del Consiglio regionale di due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.

I componenti degli organi possono essere riconfermati nei limiti previsti dallo statuto. Le nomine dei rappresentanti regionali negli organi statutari spettano al Presidente della Giunta con proprio decreto, salvo quelle relative ai componenti del Collegio dei revisori.

Relazione annuale e controllo politico-istituzionale

La Fondazione deve trasmettere ogni anno alla Giunta regionale, entro il mese di gennaio, una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente. La Giunta, a sua volta, trasmette annualmente tale relazione al Consiglio regionale.

Regime finanziario

Per finanziare gli interventi connessi alla costituzione della Fondazione e, in particolare, quanto previsto per il conferimento iniziale, la spesa è imputata al bilancio di previsione 2009, all’unità previsionale di base 10.1.005 "Interventi a sostegno dello spettacolo", mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla medesima unità a valere sull’autorizzazione di spesa già prevista dalla l.r. 7/1990.

Per gli anni successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio in competenza e cassa.

Abrogazione della disciplina previgente

La legge regionale 27 marzo 1990, n. 7, istitutiva della precedente Fondazione "Umbria Jazz", è abrogata. La disciplina risultante dalla presente legge sostituisce quindi il precedente assetto normativo regionale in materia.

Testo integrale

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