L.R. Umbria 22/2008
Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali. (5)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regola in Umbria ricerca, concessione, coltivazione, utilizzo e controllo delle acque minerali, di sorgente e termali. Prevede permessi e concessioni a evidenza pubblica, oneri economici, aree di salvaguardia, autorizzazioni per imbottigliamento e usi termali, vigilanza e sanzioni. Contiene norme transitorie su concessioni esistenti e scadenze, con alcune proroghe/limiti fino al 2049.
Disciplina regionale umbra su ricerca, coltivazione, concessione e utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali
Disciplina regionale delle acque minerali, di sorgente e termali
La legge disciplina, per il territorio della Regione Umbria, la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali. L’impianto normativo mira a garantire un uso razionale della risorsa idrica, la tutela dei giacimenti e lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda le acque minerali naturali, le acque di sorgente e le acque termali esistenti nel territorio regionale, nonché le relative pertinenze, qualificate come patrimonio indisponibile della Regione. Sono definite, in coerenza con la normativa statale, le tre tipologie di acqua: minerale naturale, di sorgente e termale riconosciuta a fini terapeutici.
Ricerca: permesso, contenuto e durata
La ricerca è consentita solo con permesso regionale. Il permesso riguarda lo studio del bacino idrogeologico, l’esecuzione di scavi e sondaggi esplorativi e, se necessario, il ripristino dei luoghi. La superficie non può superare 200 ettari per permesso e 400 ettari complessivi per lo stesso ricercatore. La durata è fino a 3 anni, prorogabile al massimo di 1 anno.
Il titolare deve notificare il provvedimento ai proprietari o possessori dei terreni almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori e presentare a fine ricerca una relazione tecnica con i dati, le spese, le opere eseguite e lo studio del bacino, comprensivo di proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia.
Istanza e rilascio del permesso di ricerca
Il permesso può essere richiesto da soggetti pubblici o privati, purché dotati di idoneità tecnica ed economica in rapporto agli investimenti programmati. L’istanza va presentata al dirigente del servizio regionale competente, corredata del programma di ricerca e degli investimenti e della documentazione prevista dal regolamento attuativo.
L’istanza è pubblicata per 15 giorni nell’albo pretorio dei comuni interessati, previa pubblicazione di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente. In caso di più domande concorrenti, contano la capacità tecnico-economica, la qualità del programma e le ricadute locali e ambientali; a parità prevale la priorità temporale.
Rilascio, sospensione e cessazione del permesso
Il permesso è rilasciato dal dirigente nel rispetto degli strumenti regionali di pianificazione idrica e del piano delle acque termali. È richiesto il parere dei comuni interessati, da rendere entro 30 giorni; decorso inutilmente il termine, il procedimento prosegue.
Il provvedimento può contenere prescrizioni, limitazioni, indicazione della superficie e del diritto annuo, oltre al deposito cauzionale. Il diniego è possibile con atto motivato; il dirigente può anche sospendere i permessi per ragioni di interesse pubblico o su istanza del titolare.
Il permesso cessa per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca. La decadenza è prevista, tra l’altro, per mancato avvio dei lavori, sospensione ingiustificata oltre 3 mesi, utilizzo delle acque captate, violazione delle prescrizioni o mancato pagamento del diritto annuo. La revoca è ammessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con indennizzo delle spese sostenute.
Deposito cauzionale e obblighi economici della ricerca
Entro un mese dalla notifica del rilascio, il titolare del permesso versa un deposito cauzionale pari al 10% della spesa indicata nel programma di ricerca, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, vincolato per l’intera durata del permesso.
Concessione di coltivazione: principio generale e procedura competitiva
La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali è subordinata al rilascio di una concessione, assegnata previo procedimento di evidenza pubblica secondo principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, tutela ambientale ed efficienza energetica. La durata è proporzionata agli investimenti e agli ammortamenti, comunque non superiore a 25 anni, salve le norme statali richiamate in materia di contratti pubblici.
Può partecipare anche il titolare del permesso di ricerca. L’area della concessione deve coincidere con quella del permesso o esserne inferiore. L’avviso pubblico indica requisiti, criteri di selezione, durata, quantità massima estraibile, elementi essenziali della convenzione ed eventuali diritti di uso civico.
Istanza per la concessione e criteri di assegnazione
L’istanza è presentata al dirigente del servizio regionale con il programma degli investimenti per coltivazione, utilizzazione, tutela, valorizzazione e sviluppo territoriale, il piano economico-finanziario e la documentazione tecnica e amministrativa richiesta. L’avviso è pubblicato nell’albo pretorio, nel sito istituzionale regionale e nel BUR.
La concessione è assegnata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non può essere rilasciata a soggetti colpiti dalle cause di esclusione richiamate dalla normativa sui contratti pubblici.
Indennità al ricercatore e premio di scoperta
Se la concessione è assegnata a soggetto diverso dal ricercatore, il concessionario deve corrispondere al titolare del permesso il rimborso delle spese di ricerca maggiorato del 10% come premio di scoperta. L’importo è determinato prima dell’avvio della procedura e indicato nell’avviso. In mancanza di pagamento o deposito presso la Tesoreria regionale, la concessione non è rilasciata.
In caso di istanze concorrenti, a parità di condizioni è preferito il titolare del permesso che presenti l’istanza entro 30 giorni dal riconoscimento; in subordine vale la priorità nella presentazione.
Rilascio della concessione e contenuto del provvedimento
Il rilascio è subordinato al rispetto della pianificazione regionale e all’acquisizione dei pareri dei comuni interessati e dell’autorità idrica competente, con termine ordinario di 30 giorni. Il dirigente verifica che la coltivazione non produca impatti significativi sul bilancio idrico e che l’area sia funzionale al giacimento; di norma la superficie non supera 200 ettari.
Il provvedimento di concessione indica denominazione dell’acqua, area e durata, quantità massima estraibile, aree di salvaguardia, diritti annuali, deposito cauzionale, eventuali indennità e prescrizioni. È prevista una verifica intermedia, a metà durata della concessione, sullo stato quali-quantitativo del bacino.
Convenzione concessoria, pertinenze e garanzie
L’esercizio della concessione è subordinato alla sottoscrizione, entro 3 mesi, di una convenzione tra Regione e concessionario. La convenzione disciplina modalità di coltivazione e utilizzo, tutela e valorizzazione della risorsa, realizzazione degli investimenti, monitoraggio idrogeologico, trasmissione dati, eventuali erogatori per libero attingimento, piani di emergenza e ulteriori obblighi.
Le pertinenze comprendono i beni mobili e immobili destinati a captazione, canalizzazione, adduzione e contenimento delle acque, inclusa la denominazione dell’acqua e i terreni della zona di tutela assoluta. Gli oneri di realizzazione e manutenzione restano a carico del concessionario fino alla cessazione.
Deposito cauzionale della concessione
Entro 3 mesi dalla notifica del provvedimento, il concessionario versa un deposito cauzionale pari al 10% della spesa del programma di investimenti, con tetto massimo di 250.000 euro.
Aree di salvaguardia e tutela dei giacimenti
Prima della procedura di evidenza pubblica il dirigente individua, con il supporto tecnico-ambientale previsto e sulla base dello studio del bacino, le aree di salvaguardia: zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione. La Regione, le Province e i Comuni devono recepirle e adeguare gli strumenti territoriali e urbanistici entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
La zona di tutela assoluta è destinata alla protezione dell’opera di presa; nella zona di rispetto e di protezione operano vincoli e limitazioni alle attività e agli insediamenti che possano compromettere quantità e qualità delle acque. I Comuni vigilano e applicano sanzioni amministrative da 600 a 6.000 euro per violazioni delle disposizioni sulle aree di salvaguardia.
Uso civico e domini collettivi
Quando permesso o concessione ricadono, in tutto o in parte, su beni di proprietà collettiva o gravati da uso civico, il ricercatore o concessionario deve corrispondere un’indennità per la zona di tutela assoluta e un ristoro economico per le limitazioni nelle zone di rispetto e protezione. L’importo è definito preferibilmente con accordo preventivo tra Regione ed ente esponenziale del dominio collettivo; in difetto decide un perito demaniale estratto a sorte dall’elenco regionale.
Utilizzi dell’acqua e autorizzazioni
L’uso delle acque per imbottigliamento, per la preparazione di bibite analcoliche, per cosmetici termali, per la somministrazione in sito e per la miscelazione tra diverse captazioni è subordinato ad autorizzazione regionale, che presuppone il possesso della concessione. Per le attività sanitarie con utilizzo di acque minerali e termali è prevista un’autorizzazione specifica rilasciata dal dirigente sanitario regionale, oltre ai titoli sanitari previsti dalla normativa statale.
La ASL verifica requisiti igienico-sanitari dei locali, degli impianti, della captazione e dei contenitori. L’autorizzazione deve indicare denominazione dell’acqua e località dello stabilimento e può contenere prescrizioni o limitazioni.
Denominazione e valorizzazione delle acque termali
Il nome della località di provenienza fa parte della denominazione dell’acqua, e la stessa denominazione non può essere attribuita ad acque diverse. Ogni modifica della denominazione richiede preventiva autorizzazione regionale.
Per le acque termali la Regione promuove studi, ricerche, interventi, parchi termali e iniziative di benessere, nonché il recupero e la valorizzazione di sorgenti non riconosciute ma storicamente utilizzate dalle popolazioni locali.
Vigilanza, autocontrollo e sanzioni
La vigilanza sulla ricerca e coltivazione è esercitata dal dirigente del servizio regionale; i funzionari incaricati, previa qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, possono accedere ai fondi pubblici e privati per i controlli. La vigilanza sull’utilizzazione è affidata alla ASL competente.
Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo. Le sanzioni amministrative previste dalla legge si applicano, tra l’altro, alla ricerca senza permesso, alla coltivazione senza concessione, all’utilizzo senza autorizzazione e alle violazioni delle prescrizioni, con importi differenziati secondo la fattispecie.
Diritti annuali e destinazione delle risorse
Il titolare del permesso o della concessione paga alla Regione un diritto annuo proporzionale alla superficie. Per le concessioni destinate all’imbottigliamento o all’uso industriale è dovuto anche un diritto commisurato ai metri cubi di acqua imbottigliata o utilizzata nel confezionamento di bibite, con riduzione del 50% per il vetro. L’importo unitario è stabilito dalla legge di bilancio/stabilità regionale ed è adeguato annualmente secondo l’indice ISTAT, se positivo.
Dal 2010 una quota del 20% dei diritti è destinata alla salvaguardia e tutela delle risorse idriche e alla riqualificazione dei territori interessati. Dal 2018 la Regione attribuisce ai comuni interessati una quota compresa tra il 30% e il 40% dei diritti, sulla base di progetti per la salvaguardia idrica e la valorizzazione ambientale e urbana.
Rinnovo, proroga, trasferimento e cessazione della concessione
Il rinnovo può essere chiesto entro l’anno precedente la scadenza; fino al provvedimento restano fermi diritti e obblighi della concessione. In mancanza di domanda o in caso di diniego, la Regione indice una nuova procedura pubblica. È prevista anche una proroga, prima del rinnovo, per consentire nuovi investimenti, fino a un massimo di 25 anni.
Il trasferimento dei diritti concessori richiede autorizzazione del dirigente, previa verifica dei requisiti del subentrante e della disponibilità dei suoli e delle opere. Se muta la compagine societaria, la Regione verifica il permanere dei requisiti.
La concessione cessa per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca. Alla cessazione il concessionario deve presentare un rapporto di fine concessione almeno 24 mesi prima della scadenza e custodire il bene fino alla consegna; deve inoltre ripristinare i luoghi alterati a proprie spese. Il nuovo concessionario ha diritto di usare le pertinenze necessarie. In caso di mancato accordo sulla cessione di stabilimenti e beni, la Regione può immettersi in possesso corrispondendo il valore di stima o, per taluni beni, procedere in via espropriativa secondo il DPR 327/2001.
Sospensione, revoca e decadenza della concessione
La Regione può sospendere temporaneamente o revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche climatici o ambientali, previa deliberazione conforme della Giunta. Se vi è pregiudizio per il titolare, è previsto l’indennizzo.
La decadenza è prevista, tra l’altro, per mancato adempimento degli obblighi concessori, mancato pagamento dei diritti annui per tre rate, mancata sottoscrizione o inosservanza della convenzione, interruzione ingiustificata della coltivazione, cessione non autorizzata, mancato conseguimento delle autorizzazioni necessarie, perdita dei requisiti e mancato rispetto del cronoprogramma degli investimenti. Il concessionario decaduto non ha diritto a rimborsi o indennità.
Pianificazione, norme regolamentari e regime transitorio
La Giunta regionale deve adottare regolamenti attuativi per disciplinare i procedimenti di permesso e concessione, i criteri di valutazione tecnico-economica, le aree di salvaguardia, i diritti annuali e gli interventi finanziati con le entrate derivanti dai diritti. La Giunta deve inoltre approvare una proposta di piano regionale per l’individuazione, l’utilizzo e la valorizzazione delle sorgenti termali entro due anni dall’entrata in vigore della legge.
Sul piano transitorio, le concessioni già rilasciate restano efficaci fino alla loro scadenza; alcune concessioni sono indicate in tabelle con scadenza fissa, tra cui scadenze al 31 dicembre 2024 e, per talune concessioni perpetue o senza termine, al 31 dicembre 2049. Fino all’adozione dei regolamenti restano applicabili regole transitorie sulle aree di salvaguardia e, in via limitata, il vecchio articolo 33 della legge regionale 48/1987.
Relazione annuale e abrogazioni
La Giunta regionale deve trasmettere annualmente al Consiglio una relazione sull’attuazione della legge, includendo dati su concessioni, produzione, occupazione, volumi imbottigliati, permessi di ricerca e, dal 2011, sull’uso delle risorse finanziarie destinate agli interventi territoriali.
Sono abrogate la legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48, la legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 e la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 dic 2008L.R. Umbria 23/2008
- Legge · 23 dic 2008L.R. Umbria 24/2008
- Legge · 23 dic 2008L.R. Umbria 25/2008
- Legge · 23 dic 2008L.R. Umbria 26/2008
- Legge · 19 dic 2008L.R. Umbria 21/2008
- Legge · 16 dic 2008L.R. Umbria 20/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →